Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29806-2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
ITRO NOME
-intimato- avverso la sentenza n. 420/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/9/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Benevento propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento aveva accolto il ricorso dell’AVV_NOTAIO mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all’esecuzione della sentenza resa in data 20/4/2017 dalla medesima Commissione n. 396/2017, con cui il Comune di Benevento era stato condannato al pagamento, in suo favore, quale difensore antistatario, delle spese processuali del suddetto giudizio;
l’AVV_NOTAIO è rimasto intimato;
il Comune ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 248, comma 2, e 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 e dell’art. 7 0, comma 10, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e si lamenta che, essendo stato dichiarato con delibera n. 1 dell’11.1.2017 il dissesto finanziario del Comune ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000, e trattandosi nel caso di specie, di debiti correlati ad «atti/fatti di gestione antecedenti al 31.12.2016 ancorché accertati con provvedimento giurisdizionale successivo a tale data, …(che)… rientrano nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 252 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 …», in relazione a tali debiti il ricorso per ottemperanza non avrebbe potuto es sere intrapreso ai sensi dell’art. 248 comma 2 d.lgs. cit.;
1.2. il ricorso è fondato;
1.3. sulla base dei principi di diritto già espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 31856 del 2021, 20202 del 2010, 15176 del 2010), in tema di contenzioso tributario il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni
qualvolta debba farsi valere l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell’atto posto in essere dalla stessa rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo;
1.4. si è quindi precisato che, nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza ha natura di giudizio misto o sui generis , caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell’ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell’ottemperanza, che è quella dell’adozione di provvedimenti in luogo dell’Amministrazione finanziaria inadempiente, finalizzati al ripristino dell’integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all’attività amministrativa che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato (cfr. Cass. n. 16569 del 2019);
1.5. il ricorso per ottemperanza alle decisioni delle Commissioni tributarie (attuali Corti di giustizia tributaria) è ammissibile, dunque, ogni qual volta debba farsi valere l’inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto da essa posto in essere rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, al fine non di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato (come avviene nel complementare giudizio esecutivo civile), ma di rendere effettivo quel comando, con la conseguenza che il rimedio è ammissibile anche -e tanto più -quando la decisione contenga un comando privo dei caratteri della puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, rientrando nella discrezionalità del giudice dell’ottemperanza l’indi viduazione dei mezzi idonei ad assicurare
l’esecuzione del giudicato ( cfr. Cass. nn. 646 del 2012; 20202 del 2010; 4126 del 2004);
1.6. ciò posto, è d’uopo evidenziare che l o status di dissesto finanziario dichiarato per l’ente comunale (come nel caso in esame) implica l’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL («Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione»), che prevede che non possano essere avviate procedure esecutive successivamente alla declaratoria di dissesto finanziario dell’Ente e l’estinzione di quelle già in corso;
1.7. la suddetta normativa assoggetta, dunque, a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente;
1.8. dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 TUEL i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa, e già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, ed uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita ed esigibilità;
1.9. pertanto, la suddetta disposizione impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto: a) ai singoli creditori, di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario; b) ai debiti insoluti, di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura;
1.10. la procedura di liquidazione dei debiti è, invero, essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore;
1.11. una, parziale, deroga a tale divieto può essere ravvisata unicamente tenendo conto che la speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive «pure», ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute in base ad un giudicato che si sia limitato a fissare criteri generali;
1.12. in tal caso il G iudice dell’ottemperanza, anche mediante un proprio commissario, può liquidare le somme effettivamente dovute, segnalando l’esistenza e l’importo del credito all’organo straordinario di gestione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 8363 del 2010);
1.13. in altri termini, con riguardo all’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL il giudizio di ottemperanza sarebbe precluso solo per le sentenze che condannano l’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, rimanendo ammissibile con riguardo alle sentenze che comportino obblighi di fare o comunque non contengano pronunce di condanna al pagamento di somme determinate (ad esempio ricalcolare l’imposta dovuta, provvedere a nuovo classamento catastale con attribuzione delle relative rendite, e così via);
1.14. tale ipotesi non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, posto che l’azione esecutiva al vaglio non richiede alcuna cognizione quanto ai contenuti, riportati nel dettaglio nel ricorso introduttivo, aventi ad oggetto gli importi, già liquidati a titolo di spese processuali, dell ‘ eseguenda statuizione giudiziaria , portante condanna dell’ente comunale in stato di dissesto finanziario al pagamento di somme;
1.15. occorre, inoltre, considerare che se, da una parte, questa Corte ha chiarito come il diritto della parte vittoriosa, all’esito d’una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorga soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente, e prima di tale sentenza il diritto non esista (così Cass. nn. 9609 del 2023; 5787 del 2014; 4694 del 1980), al contempo è d’uopo richiamare il risalente (ma mai contrastato) insegnamento di questa Corte, che il Collegio condivide appieno, in materia di procedure concorsuali (a cui è assimilabile la procedura concorsuale di
liquidazione di cui all’art. 248 , comma 2, TUEL cit.), secondo cui il divieto posto dall’art. 168 L. Fall., comma 1, ante riforma («Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore») all’esercizio delle azioni esecutive non è circoscritto ai creditori muniti di titolo giudiziale o negoziale anteriore al decreto di ammissione, ma riguarda anche coloro che vantano crediti derivati da fatti anteriori al decreto medesimo, ancorché accertati in epoca successiva, principio che ha trovato applicazione per i crediti di imposta, per i quali rileva che il presupposto dell ‘ obbligazione tributaria si sia verificato anteriormente al decreto di ammissione alla procedura, pur se l’accertamento e l ‘ iscrizione nei ruoli siano posteriori (cfr. Cass. SS.UU. n. 4779 del 1987; cfr. Cass. nn. 14165 del 2009 in motiv.; 8118 del 2001; 3800 del 1998; 9201 del 1990; 5772 del 1990; 697 del 1972), e che deve estendersi, oltre al credito accertato in sede giudiziaria, anche alle spese del relativo giudizio conclusosi con la relativa sentenza, che ne sono accessorio (cfr. Cass. n. 16426 del 2007 in motiv.);
1.16. il fondamento dell’obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere, infatti, ricercato, più che nella soccombenza, nel principio di causalità, del quale la soccombenza è solo uno degli indici rivelatori, poiché è evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo (cfr. Cass. n. 14165 del 2009 cit.);
1.17. è stato, quindi, affermato che dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può essere iniziata o proseguita l’azione esecutiva individuale, nei confronti del debitore che abbia proposto il concordato, per il recupero delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data del decreto di apertura della procedura di concordato, ancorché conclusosi dopo tale data (cfr. Cass. n. 697 del 1972);
1.18. pertanto, a risultare rilevante è la collocazione nel tempo, piuttosto che della fonte finale, dell ‘ obbligazione del fatto che l’ha determinata (cfr. Cass. nn. 17637 del 2007, 16426 del 2007 cit.), che nella specie va innegabilmente identificato nel ricorso, proposto dall’AVV_NOTAIO, in data anteriore alla data di dichiarazione di dissesto, avverso la cartella esattoriale, al medesimo notificata nel 2016, relativa ad avviso di accertamento per mancato pagamento TARSU (annualità 2007), e che produsse il relativo accertamento dell’infondatezza della pretesa tributaria, oggetto della sentenza di condanna anche del pagamento delle spese di lite in suo favore;
1.19 . ne deriva che il ricorso per ottemperanza, proposto dall’odierna parte intimata, trovava ostacolo nell’art. 248, comma 2, TUEL;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 1, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del l’AVV_NOTAIO ;
considerata la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo di NOME COGNOME; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da