Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32002 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
Oggetto: PREU – prova RAGIONE_SOCIALEa disponibilità degli apparecchi per gioco
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7523/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL) domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 6740/03/22 depositata in data 13/10/2022, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con processo verbale di contestazione del mancato versamento del Prelievo Erariale Unico per l’ anno 2015, notificato in data 10.3.2020, l’RAGIONE_SOCIALE esponeva che in data 13 ottobre 2015 la Guardia RAGIONE_SOCIALE aveva operato il sequestro presso il locale sito in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO dei seguenti congegni di gioco: ‘2 triple star ed un magic number con codice id. non visibile al monitor, poiché privi dei titoli autorizzatori previsti dall’art. 38 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388/2000 e non conformi alle vigenti disposizioni di legge ed amministrative’ ;
-essendo stato accertato che i congegni oggetto di sequestro non possedevano le caratteristiche tecniche degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS che consentono la lettura con il sistema SCAMMS, andava determinato il prelievo erariale unico, a partire dal 1.1.2015 fino al 12.10.2015, giorno antecedente il sequestro operato dalla GDF, sulla base del valore giornaliero forfetario definito con Decreto Direttoriale del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia RAGIONE_SOCIALE Finanze;
-l’RAGIONE_SOCIALE notificava quindi l’avviso di accertamento con il quale venivano irrogate, ai sensi degli artt. 3,7, 12, 16, 16 bis e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: PREU 2015 € 62.244,00; sanzioni 2015 € 149.385,60; interessi €. 11.718,93;
-il contribuente impugnava detto atto;
-la CTP adita accoglieva il gravame;
-appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia qui impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE mministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo di ricorso; resiste con controricorso il contribuente;
Considerato che:
-con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art. 2729 c.c. e all’art. 7, comma 4, d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la CTR dato un peso irragionevole alle dichiarazioni rese da terzi, in ispecie per quello che riguarda il contratto di locazione dei locali di proprietà di NOME COGNOME ubicati in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, contratto che, come risulta pacifico, non si estende testualmente agli adiacenti locali di proprietà RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME NOME, siti al INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEa stessa via ed in cui è stata effettuata la verifica fiscale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE che ha portato al sequestro dei 3 apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica e privi dei titoli autorizzatori;
-il motivo è infondato;
-invero, la CTR non ha posto a base del proprio decidere unicamente le ridette dichiarazioni; infatti, si chiarisce in motivazione che ‘… dalle indagini espletate dai militari e dai verbali redatti non risulta che gli apparecchi sequestrati fossero nella disponibilità del contribuente, COGNOME NOME. Non è stato in altri termini provato alcun possesso o stabile collegamento tra il contribuente e questi macchinari, onere che incombeva sui militari i quali, come emerge dal verbale di sequestro, nulla hanno indicato in ordine alla detenzione o al possesso……Deve pertanto ritenersi
non provato il coinvolgimento del contribuente nell’accertamento fiscale e va confermata la sentenza di primo grado’;
-come è noto, questa Corte costantemente ritiene (tra molte, si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021) che nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all’art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo (“concordanza”) perché l’indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del fatto ignoto che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
-ancora, si è in precedenza precisato che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29757 del 19/11/2018) il prescritto divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992 non osta alla produzione sia da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio;
AVV_NOTAIO – 4 -nel concludere quindi nel senso oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, la CTR ha in concreto attribuito -del tutto correttamente -valore indiziario alle dichiarazioni in parola, con ciò ritenendole da valutarsi e apprezzarsi non ex se quali elementi di prova, ma come elementi indiziari da valutarsi ed apprezzarsi unitamente ad altri elementi indiziari, anche presuntivi (nel presente caso le ‘indagini dei militari’ RAGIONE_SOCIALEa GDF operanti) che ha ritenuto presenti e concludenti
nel senso del difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa disponibilità degli apparecchi per gioco in capo ad COGNOME NOME;
-e in forza di tali elementi indiziari, nel loro complesso, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha quindi correttamente ritenuto non provata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE apparecchiature di gioco in capo al contribuente;
-concludendo, il ricorso è rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore che si dichiara antistatario;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.