Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12628/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ai quali si è aggiunto con successiva procura speciale l’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-c ontroricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 5502/2022, depositata in data 29/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 giugno 2024;
Rilevato che:
Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il ricorrente’ o ‘il contribuente’ ) impugnò un’intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria.
Nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso solo relativamente ad una cartella di pagamento.
Il contribuente appellò la sentenza di primo grado, deducendo, per quel che ancora rileva, l’in utilizzabilità della documentazione prodotta in copia dall ‘agente della riscossione.
In seguito alla notificazione della proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto ritualmente la decisione del ricorso.
Il contribuente ha anche depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005, in relazi one all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato la non necessità della produzione dei documenti in originale, ritenendo affetto da genericità il disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE fotocopie. Il contribuente deduce che il suo disconoscimento, avvenuto in primo grado, sarebbe stato tempestivo e circostanziato. Egli, infatti, avrebbe negato l’esistenz a della necessaria attestazione di conformità agli originali, ritenuti non esistenti.
Il contribuente ha citato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, quando la parte neghi in radice l’esistenza degli originali, non è necessario che essa specifichi le difformità dagli originali.
Non sarebbe stato rispettato il disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, perché mancherebbe l’attestazione di conformità agli originali analogici o informatici da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
I documenti relativi alla notifica degli atti presupposti, dunque, avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili.
1.1 Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, in relazione alla questione della conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, si fonda, in realtà, anche su una ratio decidendi diversa da quella attaccata dal ricorso del contribuente.
Nella parte finale della motivazione, la C.T.R. afferma che ‘l’attestato di conformità che il contribuente assume inesistente, è in effetti presente nei documenti depositati’ .
In realtà, tale ratio decidendi si pone come logicamente assorbente rispetto a quella fondata sulla contestazione della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche depositate.
Né è ammissibile, in questa sede di legittimità, l ‘affermazione, contenuta nel ricorso del contribuente, secondo la quale mancherebbe l’attestazione di conformità, ex art. 2719 c.c., da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
Qualora, infatti, la sentenza d’appello si fosse basata sulla supposta esistenza di un fatto inesistente, si concretizzerebbe, al più, un vizio revocatorio ex art. 395, comma 4, c.p.c., ma non un motivo di ricorso per cassazione.
Nell’accertata presenza, dunque, di una attestazione di conformità, diventa irrilevante il disconoscimento, operato in primo grado, della conformità RAGIONE_SOCIALE fotocopie ai documenti originali, in quanto il contribuente, per contestare la conformità RAGIONE_SOCIALE fotocopie agli originali, avrebbe dovuto esperire querela di falso (Cass., sez. 3, n. 19190 del 2003).
Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALE controparti, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 38 0 bis. c.p.c., ultimo comma, il contribuente deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna controparte di una somma equitativamente determinata in dispositivo.
Il contribuente, ai sensi dell’indicata disposizione normativa, deve essere anche condannato al pagamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, liquidata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.800 (cinquemilaottocento) in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE , della somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) in favore di ciascuna di esse.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 1.500 (millecinquecento).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.