Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/07/2025
Misure Cautelari Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15878/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_DOCUMENTO, già RAGIONE_SOCIALE e, in precedenza, RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; avvEMAIL;
-ricorrente –
contro
Comune di Sinnai (80014650925), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 13/2023, depositata il 12 gennaio 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 13/2023, depositata il 12 gennaio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato alla contribuente in relazione all’ICI, all’imposta comunale sulla pubblicità ed alla TARSU dovute sulla base di pregresse ingiunzioni di pagamento.
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato che:
il disconoscimento dell’istanza di rateizzazione del debito doveva ritenersi inammissibile in quanto proposto (solo) in grado di appello;
per di più, si trattava di documento prodotto dalla stessa contribuente né era «chiaro se il disconoscimento è riferito alla firma apposta in calce del Geom. COGNOME NOME, oppure deve riferirsi ai poteri del legale rappresentante della Società, che difettavano all’epoca della sottoscrizione dell’istanza, non rivestendo la qualifica di legale rappresentante della Società»;
-l’ente impositore aveva dato prova della notifica degli atti presupposti e, ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità aveva posto il principio secondo il quale «anche una notifica carente irrituale o irregolare è suscettibile di sanatoria se il destinatario mostra di essere a conoscenza dell’atto e dell’addebito e può difendersi contestando i singoli addebiti, proprio come ha fatto Turistika.»;
andava, del pari, disattesa l ‘eccezione svolta a riguardo della «non debenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e della Tarsu che s graverebbero invece sull’affittuario del Residence » in quanto «a tempo debito Turistika avrebbe dovuto comunicare la stipula della locazione al Comune, allegando il contratto registrato e chiedendo che le due imposte con decorrenza pari a quella del contratto, fossero
notificate al conduttore » e, ad ogni modo, l’eccezione costituiva domanda nuova, inammissibile in appello (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58).
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Sinnai che anch’esso ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza per aver omesso il giudice del gravame «di valutare il disconoscimento delle fotocopie delle ingiunzioni» che controparte aveva prodotto , per l’appunto, solo in fotocopia (non, dunque, in originale).
E soggiunge la ricorrente di aver contestato «la non conformità agli originali delle fotocopie delle ingiunzioni prodotte dal Comune di Sinnai» già con la memoria depositata ( l’11.5.2015 ) nel primo grado di giudizio.
-Il motivo è destituito di fondamento.
2.1 – Il rinvio operato dalla parte alla cennata memoria (depositata nel primo grado di giudizio) rende evidente che il disconoscimento in questione è stato formulato contestandosi «ogni produzione documentale ex adverso depositata, poiché non conforme all’originale e, quindi, inconferente».
Come statuito dalla Corte, con consolidato orientamento interpretativo, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (v., ex plurimis , Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775); e si è soggiunto che la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) «non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» in quanto detta contestazione «non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.» (v., anche qui ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940).
Ne consegue che, discettando di atti presupposti, la gravata sentenza ha, ad ogni modo, accertato la loro rituale notifica, così ritenendo che le copie prodotte dovessero ad ogni modo ritenersi conformi agli originali.
3. -Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, assumendo che -diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame -il disconoscimento dell’istanza di rateizzazione era stato operato (già) nel primo grado di giudizio laddove, con la memoria depositata il 3 giugno 2016, si era dedotto che l’istanza di rateizzazione non costituiva un titolo esecutivo, non era riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE, risultava sottoscritta da un soggetto privo di qualsiasi potere e non conteneva «indicazione delle ingiunzioni n. 196/2007, 194/2009 e
150/2011 su cui controparte sostiene la RAGIONE_SOCIALE avrebbe prestato acquiescenza.».
4. -Il motivo è inammissibile.
Deve, difatti, rilevarsi che l’istituto tipico della rateizzazione, quale atto proveniente dal contribuente, può rilevare -come la Corte ha ripetutamente affermato – quale atto interruttivo della prescrizione (siccome recante riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 cod. civ.) e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., 16 dicembre 2024, n. 32679; Cass., 8 aprile 2024, n. 9221; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 16 giugno 2022, n. 19401; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
In disparte, allora, che, come rilevato dal giudice del gravame, l’istanza di rateizzazione risultava prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne aveva (poi) operato il disconoscimento, la questione posta con la censura in esame rimane inconcludente ai fini del decidere, atteso che non v’è alcun motivo di ricorso che pon ga in discussione il mancato perfezionamento della prescrizione del credito così come posto in riscossione sui ridetti atti presupposti.
5. -Il terzo motivo , anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 145, 148 e 149 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciarsi « sull’eccezione della Turistika secondo cui la sentenza di primo grado fosse errata poiché aveva riportato le date di spedizione delle ingiunzioni invece che quelle di asserita notifica.».
Soggiunge la ricorrente che, ad ogni modo, «da un semplice esame delle ingiunzioni prodotte dal Comune di Sinnai si evince che
l’ingiunzione 194 del 26.1.2009 di € 33.067,48 (doc. 9 Comune di Sinnai che si riproduce come doc. VI) e l’ingiunzione 196 del 7.2.2007 di € 48.244,71 (doc. 10 Comune di Sinnai che si riproduce come doc. VII) sono entrambe prive della prova dell’avvenuta n otifica.».
-Anche questo motivo è inammissibile.
6.1 – Le censure, difatti, si pongono in frontale contrasto con gli accertamenti in fatto condotti dai giudici del merito che hinc et hinde hanno, per l’appunto, rilevato che gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati.
6.2 – Per di più, le censure vengono articolate in completa anomia di riferimento tanto alle modalità delle eseguite notifiche, quanto agli stessi contenuti degli atti di notifica; e, per come ripetutamente rilevato dalla Corte, nei casi di notifica diretta eseguita dall’amministrazione (ex l. n. 890 del 1982, art. 14), la relativa disciplina è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del des tinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2024, n. 29355 ; Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
Laddove, allora, il difetto di ogni indicazione sul règime delle notifiche in questione (sulle relative modalità) refluisce nello stesso difetto di specificità del motivo di ricorso, essendosi rilevato che ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass., 9 marzo 2025, n. 6288).
7. -Col quarto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 cpc « per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di porre a fondamento della propria decisione il fatto non contestato che l’atto pubblico di affitto d’azienda fosse stato depositato presso il Comune di Sinnai e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 D.Lgs 546/92 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto tardiva l’eccezione. ».
Precisa, in particolare, la ricorrente che la questione in discorso era già stata dedotta fin dal primo grado sul rilievo che «il complesso alberghiero era stato concesso in affitto con atto pubblico Notaio Corona».
8. -Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.
E’ ben vero che il giudice del gravame ha fatto riferimento (anche) alla tardività dell’eccezione in discorso epperò sfugge al proposto motivo di ricorso il rilievo che (pur) è stato svolto nella gravata sentenza, e secondo il quale «a tempo debito Turistika avrebbe dovuto comunicare la stipula della locazione al Comune, allegando il contratto registrato e chiedendo che le due imposte con decorrenza pari a quella del contratto, fossero notificate al conduttore».
E detto rilievo -che rimane nitido seppur svolto in un contesto argomentativo in qualche modo affastellato -dà conto dell’inammissibilità ex se della censura che, per l’appunto, andava proposta con l’impugnazione dell’atto impositivo e che, allora, non poteva più essere dedotta una volta quella pretesa consolidatasi per difetto di impugnazione dell’atto di imposizione.
-Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.