Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5812 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25451/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 2436/2022, depositata il 22 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con l’avviso di accertamento in oggetto, la Direzione provinciale di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE contestava all ‘RAGIONE_SOCIALE una serie di violazioni riferite all’anno di imposta 2006. Infatti, nel corso di un controllo incrociato nei confronti della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE erano state acquisite le fatture allegate all’atto impugnato, emesse dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della suddetta ditta e relative a prestazioni di sponsorizzazione per un totale di euro 18.000 imponibili. L’ulteriore attività istruttoria effettuata dall’ufficio aveva fatto emergere che l’associazione RAGIONE_SOCIALE era presente in qualità di fornitore negli elenchi inviati all’Amministrazione finanziaria , ai sensi dell’art. 8 bis , comma 4- bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall’art. 37, commi 8 e 9, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 248 per operazioni imponibili complessivamente di euro 55.450,00 e relativa IVA di euro 11.090,00, nei confronti di ulteriori soggetti. Considerato che le sponsorizzazioni sono da ricomprendersi tra le attività a carattere commerciale, i relativi proventi conseguiti venivano assoggettati a tassazione, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito che ai fini IVA. Pertanto, nell’anno 2006, venivano contestati all’associazione ricavi da sottoporre a tassazione sia ai fini RAGIONE_SOCIALE II.DD. che dell’IVA, per un totale complessivo di un imponibile di euro 73.450,00 e relativa IVA al 20% di euro 14.690,00. Constatato che il contribuente risultava non aver mai esercitato alcuna opzione circa la scelta del regime contabile speciale previsto dalla legge n. 398/91, né a mezzo comunicazioni da inviarsi al competente Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (tra l’altro mai presentata), l’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE era da inquadrare,
sotto il profilo fiscale, tra gli enti soggetti all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società di cui all’art. 73, comma 1, lettera b del TUIR.
La contribuente proponeva ricorso.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 6064/2017 pubblicata il 12 maggio 2017, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio Si costituiva la contribuente.
proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2436/2022, depositata il 22 marzo 2022, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 36 e 39 d.lgs. n. 549/92, degli artt. 214 e 216 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale illegittimamente affermato la non utilizzabilità da parte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della dimostrazione del reddito asseritamente non dichiarato ai fini IRES, IRAP ed IVA 2006 e accessori, avendo altrettanto illegittimamente ritenuto sufficiente la querela presentata dal contribuente ai fini del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE fatture in questione.
1.1. -Il motivo è fondato.
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’RAGIONE_SOCIALE del disconoscimento
della scrittura privata di cui all’art. 214 c.p.c. e ss. (Cass. n. 2397/2022).
L’art. 214 c.p.c. dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Il disconoscimento di una scrittura privata è una eccezione in senso proprio, che è onere della parte eseguire formalmente ed integralmente; ciò che lo rende soggetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE preclusioni di cui all’art. 215 c.p.c. (Cass. n. 11911/2003).
Pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, il disconoscimento deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass. n. 1537/2018). La contestazione deve perciò avvenire, all’interno del processo, in modo formale e inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. n. 17313/2021; Cass. n. 12448/2012).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta alla giurisprudenza di questa S.C. poiché ha desunto -implicitamente -la presenza di un valido disconoscimento in sede processuale civile dall’aver riferito la parte della presentazione di una querela ai carabinieri.
Non trova, dunque, applicazione il principio secondo cui la relativa valutazione di specificità e determinatezza costituisce
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 18042/2014), non essendo stata proposta, nell’ambito del ricorso, una dichiarazione espressa di disconoscimento in modo formale e inequivoco. La denuncia penale, estranea al processo civile e quindi proposta ad altri fini, non è di per sé idonea ad accertare la falsità della documentazione, a prescindere dall’eventuale esito del procedimento penale instauratosi.
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l’oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l’autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (Cass. n. 2608/2024).
2. -Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in combinato disposto con gli artt. 8-bis, comma 4-bis, del d. P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale illegittimamente omesso di considerare il rilievo probatorio sul piano presuntivo degli elenchi dei clienti e dei fornitori. Si contesta sul punto la sentenza perché non ha tenuto in conto che gli elenchi dei clienti e dei fornitori hanno il valore di presunzioni relative superabili soltanto con la prova contraria del contribuente . L’Amministrazione finanziaria, in tal senso, può ben procedere, anche in via indiziaria, all’accertamento di maggiori ricavi in materia di reddito d’impresa o
di lavoro autonomo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare
2.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
Nel caso di specie, la censura relativa all’esame degli elenchi dei clienti e dei fornitori risulta inammissibile, trattandosi di profilo demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.
-Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale illegittimamente omesso di considerare il rilievo, quale giudicato esterno, della sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 8170/06/12 che, giudicando sul medesimo rapporto giuridico, ha dichiarato la sussistenza di una sponsorizzazione tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE .
3.1. -Il motivo è inammissibile.
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento
relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015).
Nel caso di specie, a fronte della mancanza d’identità RAGIONE_SOCIALE parti, non è configurabile alcun giudicato esterno.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al primo motivo e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME