Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso RG n.31086-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo «studio RAGIONE_SOCIALE», rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 3548/12/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27.04.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di prime cure, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in rigetto del ricorso avverso avviso le cartelle esattoriali per le annualità 20132014 per importi dovuti a titolo di imposta di registro su atti giudiziari;
l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.1. Preliminarmente va accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE che non era parte processuale del giudizio di merito.
1.2.con l’unico motivo la ricorrente denuncia ;
1.3. si lamenta che la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente escluso l’idoneità della contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate agli originali, reputandola formulata in modo generico, aggiungendo, inoltre, che ‘qualora, infatti, il contribuente nel proprio ricorso intenda disconoscere le copie degli avvisi di ricevimento depositati dalla controparte, non è sufficiente che eccepisca l’assenza dell’originale, ma è necessaria la presenza di una doglianza specifica, idonea a confutare la validità della notifica;
1.4.Si obietta che la contestazione della copia fotostatica di ciascun avviso, rendendo di per sé inutilizzabile il documento prodotto dall’agente per la riscossione ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ., configura la mancata prova della notificazione dell’atto prodromico con conseguente illegittimità, in via derivata ed in parte qua, della cartella impugnata;
In ogni caso, assume la ricorrente che, anche qualora ritenuti utilizzabili nonostante il disconoscimento, le copie RAGIONE_SOCIALE relazioni di notificazione risultano inidonee a documentare l’avvenuta notificazione della prova degli avvisi di accertamento presupposti all’ ingiunzione impugnata, in quanto sprovvisti anche dell’essenziale indicazione della sede ovvero del domicilio effettivo della società destinataria dell’atto e privi di qualsivoglia correlazione con l’atto tributario controverso;
2.Il primo profilo della censura si rivela privo di pregio;
2.1.secondo la giurisprudenza di questa Corte, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, con la conseguenza che colui il quale deve negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (oltre alle pronunce richiamate nella sentenza di appello, v. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057; Sez. 2, 22/01/2018, n. 1537; Cass. del 08/06/2018, n. 14950; Cass. del 18.01.2022, n. 1324);
2.2.in particolare, l’onere della contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass. del 25/02/2009,
n. 4476; Cass. del 13/06/2014, n. 13425; Cass. del 20/02/2018,n. 4053) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. del 20/12/2021, n. 40750; Cass. del 25/05/2021, n. 14279; Cass. del 20/06/2019, n. 16557; Cass. del 13/12/2017, n. 29993; Cass. del 21.06.2016, n. 12730); 2.2. si è precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod.civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cod.proc.civ., giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, ne preclude l’utilizzabilità, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione precisa e dettagliata sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, , potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 cod.civ. (Cass. . del 11/10/2017, n. 23902; Cass. del 30/10/2018, n. 27633);
2.3.questa Corte, proprio in tema di produzione di copie di relate da parte dell’agente della riscossione, ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: (Cass. dell’11.10.2017, n. 23902; Cass. del 30/07/2019, n. 20444; Cass. del 26/10/2020, n. 23426);
2.4. nel caso in esame, i giudici territoriali hanno affermato l’assoluta genericità del disconoscimento come confermato anche nella trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione;
3.il secondo profilo dell’unica censura non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto che presuppone la proposizione RAGIONE_SOCIALE relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure;
3.1.pur avendo la concessionaria prodotto la documentazione nel giudizio di primo grado e nuovamente in appello, la contribuente nel costituirsi nel giudizio di impugnazione non ha proposto alcun motivo o eccezione relativa alla mancata correlazione tra le copie degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate, tutte regolarmente ricevute dal destinatario (moglie convivente), né ha dedotto nel ricorso per cassazione in quale atto o scritto avrebbe formulato dette eccezioni, che risultano proposte per la prima volta in questa sede;
3.2. i l ricorrente che proponga una questione ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della
veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. del 22/03/2022, n. 9211; Cass. del 01/02/2018, n. 2529; Cass. del 5.07.2017, n. n. 16502 in motiv; Cass. del 15/11/2016, n. 23199; Cass. del 6.05.12016, n. 9138); Il divieto di ” nova” riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l’ammissione RAGIONE_SOCIALE stesse in un grado successivo trasformerebbe il giudizio di legittimità in ” iudicium novum”, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale;
3.3.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio;
3.4. né dalla sentenza censurata nè dal ricorso per cassazione o dai suoi allegati emerge la deduzione di questo rilievo -mancanza di prova circa la correlazione tra la relata ed avviso -e, neppure la ricorrente ha trascritto le allegazioni prospettate nel giudizio di merito ovvero individuato e localizzato gli atti e le fasi in cui dette allegazioni sarebbero state formulate;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, dunque, integralmente respinto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inammissibile nei confronti della amministrazione finanziaria.
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’ente finanziario ; condanna la ricorrente al
pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna la ricorrente al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, essendo anch’essa costituita con l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in