Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9435/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , e quindi domiciliato ‘ex lege’ in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, intimata-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 3446/2021 depositata il 28/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza epigrafata, si evince che COGNOME NOME
impugnava la sentenza n. 4/10/2019 della CTP di Milano avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 17.7.2018 per l’omesso pagamento di n. 8 cartelle esattoriali e dell’avviso di intimazione n. T9DIPPD00101-2017 notificato il 3.2.2017, oltre a due estratti di ruolo con cui ha avuto notizia delle due cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA
Nel ricorso per cassazione leggesi:
In data 17 luglio 2018, l’agente della riscossione ha notificato al sig. NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA avente quale presupposto, le seguenti cartelle di pagamento ed atto successivo all’avviso di accertamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. T9DIPPD001012017.
Successivamente, in data 30 luglio 2018, il contribuente si è recato presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e ha richiesto estratto di ruolo ed apprendeva l’esistenza di ulteriori cartelle di pagamento. Nel dettaglio le cartelle di pagamento sono la n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA
Riferisce il ricorso che il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso.
2.1. La sentenza epigrafata riassume nei seguenti termini la motivazione della sentenza di primo grado:
Parte ricorrente non ha fornito la prova della data di notifica dell’atto impugnato, come era suo onere, pur richiesta nella pubblica udienza Conseguente impossibilità di valutare la tempestività del ricorso Tale controllo deve essere effettuato dalla Commissione tributaria d’ufficio.
3. Il contribuente proponeva appello.
3.1. La CTR della Lombardia, con la sentenza epigrafata, così decideva:
In riforma della sentenza impugnata, la CTR respinge l’istanza cautelare di sospensione per mancanza dei presupposti legali, dichiara l’inammissibilità dell’appello relativamente alle cartelle oggetto dell’adesione alla rottamazione ter e in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso del contribuente relativamente alla intimazione di pagamento; condanna il contribuente al pagamento delle spese dei 2 gradi di giudizio per € 3.600,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate D.P. Il di Milano e per € 5.800,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
3.2. In motivazione osservava:
Il ricorso introduttivo è inammissibile perché il contribuente non ha fornito la prova della data di notifica dell’atto impugnato, con impossibilità da parte della Commissione di valutare la tempestività del ricorso.
Si rileva l’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 21 c.2 D. Lgs. 546/1992.
Il requisito di ammissibilità del ricorso deve essere compiutamente rappresentato al momento della sua proposizione e non in un momento successivo.
Le suddette eccezioni sui vizi propri del suddetto avviso sono inammissibili per violazione dell’art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/92 poiché l’avviso di intimazione n. T9DIPPD00101/2017 risulta regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini (art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92).
I ruoli contenuti nelle cartelle risultano tutti regolarmente notificati al contribuente.
Il termine di prescrizione dei crediti erariali ex art. 2946 c.c. è di 10 anni a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Non impugnabilità degli estratti di ruolo (Corte di Cassazione sent. 639572014, 6610/2013 e 139/2004); inammissibilità dell’azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica -necessaria proposizione della querela di falso (Corte di Cassazione ordinanza no 21663/2014 del 7.7.2020).
Infondatezza della contestazione relativa alla validità delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle di pagamento (art. 2712 e art. 2719 c.c.).
Temerarietà ed infondatezza della richiesta della produzione degli originali delle ricevute di avvenuta notifica.
3.3. Propone ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi. L’Agenzia delle entrate resta intimata. L’Agenzia delle entrate -Riscossione si costituisce (a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato) ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ. e 36, comma secondo, n. 4 del d. lgs. 546/1992’.
1.1. ‘Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, perché omette qualunque valutazione critica delle emergenze processuali, limitandosi alla mera trasposizione delle ragioni degli Uffici’. ‘È inoltre palese, e manifesto che nel dispositivo della sentenza vi sia una parte <> neanche trattata dalla motivazione della Commissione ma trasferita -‘sic et simpliciter’ dalle controdeduzioni dell’ADER’.
1.2. Il motivo è infondato.
Una semplice lettura della sentenza impugnata consente di rilevare come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno ma comunque) effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, in tal guisa integrando pienamente il requisito del cd. minimo costituzionale, solo violato il quale rileva il
denunciato vizio di omessa od apparente motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Inoltre, ‘nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato’ (Sez. 5, n. 29028 del 06/10/2022, Rv. 666078 -01).
Secondo motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1, n 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso perché il contribuente non ha fornito la prova della data di notifica dell’atto impugnato’.
2.1. ‘ Sia la CTP che la CTR hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione del contribuente in quanto lo stesso non avrebbe provato la data di notifica dell’atto impugnato. È pacifico che il contribuente abbia notificato l’atto introduttivo nel mese di agosto 2018. Altresì pacifico che l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA sia stata emessa da ADER (Lotto di stampa n. 303704 del 25/06/2018) e che sull’estratto di ruolo vi sia impressa la data del 30/07/2018′. ‘Il ricorso presentato dal contribuente e notificato all’ADER è, pertanto, tempestivo perché effettuato (sia per l’intimazione che per l’estratto di ruolo) nei 60 giorni previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92’.
2.2. Il motivo -che a fini di autosufficienza riproduce documenti ed atti cui si riferisce – è (ciononostante) inammissibile.
Vero è che l’affermazione della CTR secondo cui in mancanza dell’espressa indicazione, da parte del contribuente, della data di notifica dell’atto impugnato impedisce di valutare la tempestività del ricorso è priva di fondamento: anzitutto, è la stessa CTR, contraddittoriamente, a scrivere, nello svolgimento in fatto, che ‘il contribuente impugnava la sentenza n. 4/10/02/19 della CTP di Milano avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 06820189017460643 notificata il 17.7.2018’ (data, quest’ultima, coincidente con quella di cui al ricorso per cassazione); inoltre, il difetto allegatorio al quale si riferisce la CTR può essere utilmente sopperito da elementi intrinseci all’atto, tra cui ‘in primis’ la data di emissione, idonei a suffragare comunque il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni per impugnare.
Nondimeno, la CTR ha comunque pienamente scrutinato nel merito l’appello, in tal guisa superando la suddetta affermazione d’inammissibilità dell’originaria impugnazione, per l’effetto ritenuta comunque idonea a radicare il giudizio, coltivato sino al grado d’appello.
Terzo motivo: ‘ Ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica’.
3.1. ‘La sentenza della CTR è errata, per violazione delle disposizioni indicate in rubrica, avendo ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti (e avvisi di ricevimento) di notifica’. ‘Dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta evidente che la CTR non abbia preso in esame le censure mosse ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. in ordine al tempestivo disconoscimento della documentazione notificatoria delle cartelle di pagamento contenute nell’estratto di ruolo e degli atti prodotti da ADER con le
contro
deduzioni. D’altra parte, emerge ‘per tabulas’ dalle carte processuali che il contribuente abbia, tempestivamente ed espressamente, disconosciuto ex art. 214 e art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. le scritture e le sottoscrizioni poste sulle relate di notifica, prodotte in fotocopia dall’Ente, in ordine alle cartelle di pagamento e alle intimazioni di pagamento’.
3.2. Il motivo è infondato.
Lo è anzitutto quanto alla denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che la CTR, come d’altronde riconosciuto nel motivo stesso, ha pacificamente statuito sul punto.
Lo è poi quanto alla denunciata violazione delle ulteriori disposizioni di legge.
‘In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni’ (Sez. 5, n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -01, relativamente ad una fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 -01; Sez. 6 -5, n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 -01).
Inoltre – donde merita d’essere corretta ‘in parte qua’ la motivazione della sentenza impugnata, che sostiene la tesi della
necessaria proposizione di querela di falso, purtuttavia cogliendo l’esito decisorio -‘l’art. 2719 c.c. -che esige un espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche -è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione’ (Sez. 2, n. 19850 del 18/07/2024, Rv. 671778 -01).
Quarto motivo: ‘Ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da ADER e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di ADER’.
4.1. ‘ La CTR ha omesso la pronuncia sullo specifico disconoscimento effettuato dal contribuente, ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica’.
4.2. Il motivo è infondato.
Vale quanto già rilevato a proposito del precedente.
Quinto motivo: ‘Ex art. 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificata la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nonostante gli Enti non avessero provato la notifica e la medesima Corte non abbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione. Inesistenza della notifica’.
5.1. È pacifico che la notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA non si è perfezionata. È, infatti, onere delle parti convenute completare il procedimento notificatorio depositando la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica. Nel caso di specie gli Enti non hanno assolto al loro onere, essi, infatti, non hanno depositato alcun documento di prova’
5.2. Il motivo è infondato.
È lo stesso ricorso per cassazione, al fg. 15 di 52 , a riprodurre la documentazione versata in atti dalle agenzie fiscali a supporto della effettuata notifica, rispetto alla quale il motivo non articola alcuna censura.
Sesto motivo: ‘ Ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto notificate la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (sub 3), l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (sub 10) e la comunicazione preventiva di iscrizione n. NUMERO_CARTA – ipotecaria (sub 12), (effettuate tramite messo notificatore al destinatario irreperibile – cd. irreperibilità relativa ), nonostante l’Ente non avesse provato la notifica e la medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione. Inesistenza per mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative’.
6.1. ‘ pacifico che le notifiche della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (sub 3), dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTAsub 10) e della comunicazione preventiva di iscrizione n. NUMERO_CARTA siano state effettuate dal messo notificatore a persona diversa dal destinatario ed è, altresì, pacifico che le cartoline relative agli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative non siano state
depositate nel procedimento di merito’. ‘L’ADER, al fine di provare la regolarità della notifica, ha l’obbligo di produrne in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Avviso di ricevimento che è l’unico documento idoneo a dimostrare la ritualità e il perfezionamento della notifica nel caso di notifica al soggetto momentaneamente assente (cd. irreperibilità relativa)’.
6.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile nella parte relativa all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (atto impugnato sia secondo la sentenza epigrafata sia secondo il ricorso) ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA (che, nel totale silenzio della sentenza impugnata, viene citata per la prima ed unica volta solo nel motivo, senza che, in totale difetto di precisione, di per sé foriero d’inammissibilità, ne sia fornito alcun ragguaglio): invero, esso è (altresì) privo di autosufficienza, in quanto non riproduce gli atti di merito che rendono conto delle ragioni delle relative impugnazioni, posto che lo stralcio riprodotto (fg. 48 di 52 del ricorso) riguarda solo la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA D’altronde, quanto all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA il ricorso di per sé (come già visto) dà per scontata la notifica, affermando: ‘In data 17 luglio 2018, l’Agente della riscossione ha notificato al sig. NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. 06820189017460643′.
È infondato relativamente alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ed altresì alle suddette intimazione e comunicazione.
Secondo questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 -01). ‘la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla
spedizione della raccomandata informativa ‘semplice’, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b -bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine’.
Settimo motivo: ‘ Ex art 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis, dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 -bis del d. lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’) e art. 2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’ADER. Inesistenza delle notifiche’.
7.1. ‘Il ricorrente ha eccepito, in entrambi i gradi di merito, l’inesistenza delle notifiche effettuate dall’Ente via Pec (Atti I e K F.C.). L’inesistenza è eccepibile in ogni stato e grado. Anche in questa sede, la ricorrente eccepisce l’inesistenza delle notifiche effettuate dall’Ente – via PEC – e specificatamente: (doc.2) le cartelle di pagamento contraddistinte come sub 5, sub 6 sub 8 già trascritte in Premessa’. ‘Nel caso di specie , è emerso il fatto storico inconfutabile che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sono state inviate da indirizzi PEC non inseriti (contenuti/registrati) nel pubblico registro IPA. L’ente riscossore ha, infatti, notificato tramite i seguenti indirizzi/account: notificaEMAILequitaliariscossioneEMAILit (sub 5, sub 6, sub 8); è bene significare che l’unica PEC attribuita all’ADER, di cui all’elenco ufficiale ‘IPA’ fosse la seguente: protocollo@pec.agenzia.riscossione.gov.it’.
7.2. Il motivo è inammissibile.
Nel silenzio della sentenza impugnata, non assolve l’onere di autosufficienza, in quanto non riproduce i ricorsi in primo e secondo grado ove la doglianza assume essere stata proposta.
Esso, ad ogni modo, è inammissibile. Vale infatti l’insegnamento secondo cui, ‘in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI -PEC non inficia ‘ex se’ la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro’ (Sez. 5, n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 -01).
Nella specie, il contribuente non evidenzia alcun pregiudizio subito.
8. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla è statuirsi sulle spese, per la mancata costituzione delle agenzie fiscali.
Il contribuente è tuttavia tenuto ‘ex lege’ al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.