Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6324 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6324 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: cartella di pagamento -notificazione -disconoscimento relata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32449/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avv.
NOME COGNOME -controricorrente – avverso la sentenza n. 540/9/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 23/3/2019.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, limitatamente ai crediti portati da undici cartelle di pagamento, l’intimazione di pagamento n. 08720159008050390000 notificatagli dall’agente della riscossione in data 21 novembre 2015 per il recupero di tributi erariali e contributi camerali.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, investita dell’appello del contribuente, accolse il gravame, rilevando che la documentazione prodotta in copia fotostatica dall’RAGIONE_SOCIALE non era idonea a provare la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento controverse.
Avverso tale ultima pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 22 e 50 del d.lgs. 546/92, 2712 e 2719 c.c., 116, 214 e 215 c.p.c.». Secondo la ricorrente il Giudice d’appello, nel ritenere la produzione RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica di per sé insufficiente a provare la contestata notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, si è posto in contrasto sia con i principi giurisprudenziali in base ai quali il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico e non preclude comunque al giudice di accertare tale conformità attraverso qualsiasi mezzo di prova, sia con la previsione di cui all’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice, in caso di contestazioni, di ordinare la produzione in giudizio degli originali dei documenti contestati.
Con il secondo motivo di ricorso si ripropongono le medesime censure formulate con il primo motivo, invocando però il paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I due motivi, che sottendendo doglianze sostanzialmente sovrapponibili possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3.1. La CTR, dopo aver premesso che le copie fotostatiche di documenti hanno valenza probatoria solo se autenticate o riconosciute dalla parte contro cui vengono prodotte, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo che nella specie le copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, non essendo state riconosciute dalla controparte, fossero prive di efficacia probatoria e perciò inidonee a fornire prova della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata.
3.2. Così facendo, però, la Corte regionale ha obliterato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui «il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all ‘ originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall ‘ art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest ‘ ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l ‘ utilizzazione della scrittura, il primo non
impedisce che il giudice possa accertare la conformità all ‘ originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l ‘ avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all ‘ originale, tuttavia non vincola il giudice all ‘ avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l ‘ efficacia rappresentativa» (Cass. n. 12737/2018; v. anche Cass. n. 25292/2018; Cass. n. 6090/2000 nonché Cass. n. 4395/2004). Trattasi di un principio che è stato ribadito da questa Corte anche con specifico riferimento alla documentazione comprovante la notificazione della cartella di pagamento, essendo stato infatti affermato che laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell ‘ avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l ‘ obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell ‘ art. 2719 c.c., il giudice che escluda l ‘ esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (così Cass. n. 23426/2020).
Orbene, la CTR ha ritenuto, in palese contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali appena richiamati, che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti attinenti alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento fosse di per sé sufficiente a privarli della loro attitudine probatoria, impedendo al giudicante, in mancanza della produzione dei corrispondenti originali, di effettuare qualsiasi valutazione circa la contestata conformità all’originale. Tale valutazione, invece ben possibile anche in assenza del deposito degli originali, andrà compiuta in sede di rinvio.
Nella medesima sede il giudice di merito, nel decidere in merito al disconoscimento di cui trattasi, dovrà inoltre attenersi all’ulteriore
principio, anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, se è prodotta in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell ‘ avviso di ricevimento, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l ‘ onere di specificare le ragioni dell ‘ asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (così, da ultimo, Cass. n. 8604/2025).
3.3. Secondo il controricorrente, il disconoscimento da lui operato non avrebbe avuto ad oggetto la conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, ma sarebbe consistito in un disconoscimento ex art. 214 c.p.c., avendo egli contestato l’autenticità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni, a lui apparentemente riconducibili, apposte sulle copie RAGIONE_SOCIALE relate e degli avvisi di ricevimento (v. pag. 6 del controricorso nonché pag. 2 RAGIONE_SOCIALE memorie illustrative).
L’osservazione del contribuente -che peraltro non trova alcun riscontro, non essendo state riprodotte né indicate le parti dei propri atti in cui egli ha disconosciuto i documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE -non è tuttavia tale da condurre ad una diversa decisione del ricorso, posto che la sentenza impugnata, pur discorrendo genericamente di disconoscimento, è tutta incentrata sulla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE copie di documenti, ciò che porta a ritenere che il disconoscimento in esame sia stato ricondotto dal giudice di merito alla fattispecie di cui all’art. 2719 c.c.
In conclusione devono accogliersi entrambi i motivi di ricorso, e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie i due motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME