Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO CARTELLE IRPEF IVA E ALTRO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02181/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE– RISCOSSIONE;
-intimata -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2963/11/2021 depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA fondata su due cartelle di pagamento.
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamento innanzi alla CTP di Roma che, con la sentenza n.
9180/2019 depositata in data 26/05/2019 accoglieva solo parzialmente il ricorso.
Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La CTR del Lazio con la sentenza 2963/11/2021 del 10/06/2021 rigettava l’appello.
Contro tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base a due diversi motivi. L’RAGIONE_SOCIALE, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
In proposito rappresenta il ricorrente di aver contestato fin dal ricorso in primo grado l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento all’origine dell’intimazione impugnata e che, a fronte della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE e della produzione RAGIONE_SOCIALE relate di notifica in copia fotostatica, avrebbe efficacemente e tempestivamente disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali e che il disconoscimento sarebbe stato rinnovato a fronte del deposito della medesima documentazione nel giudizio di secondo grado. Deduce, ancora, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato inidoneo il disconoscimento opposto dal COGNOME e, pertanto, avrebbe in modo illegittimo valutato le copie RAGIONE_SOCIALE relate quale prova RAGIONE_SOCIALE notifiche.
1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione che va esente da censure e a fronte di un disconoscimento sintetico e generico, ha fatto retta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte: la
contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. civ., sez. III, 03/04/2014, n. 7775); ed ancora: la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. civ., sez. II, 30/10/2018, n. 27633). Si consideri, poi, con specifico riguardo al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali che «nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. civ., sez. V, 11/10/2018, n. 25292) ed infine che «in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità
agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Cass. civ., sez. V, 26/10/2020, n. 23426).
Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602 e 60, comma 1, lettera b-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere validamente perfezionatasi la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali dal momento che le cartelle sarebbero state consegnate a persona diversa dal destinatario e, tuttavia, nella fattispecie mancherebbe prova dell’inoltro e della ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa.
2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha riportato del tutto parzialmente la relata nell’atto di impugnazione non consentendo alla Corte di apprezzare in senso compiuto le modalità con le quali è avvenuta la notifica e, per questa via, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze. In proposito si consideri il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass. civ., sez. V, 30/11/2018, n. 31038). Il ricorrente non ha nemmeno allegato le relate in contestazione al ricorso né ha indicato in modo
specifico in quale parte del fascicolo cartaceo le stesse siano reperibili.
3. Il ricorso va, allora, respinto. Nulla in ordine alle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.