Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 15512/2022, proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza n. 5666/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 dicembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un ‘intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate , riferita a cartella esattoriale emessa in relazione ad omesso pagamento Irpef per l’anno 2002.
Il ricorso fu respinto e il contribuente propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che confermò la sentenza di primo grado.
I giudici regionali, dato atto che il COGNOME aveva negato di aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto, osservarono che agli atti era prova del contrario; a tale riguardo, disattesero l’eccezione del contribuente, il quale aveva sostenuto l’illegittima utilizzazione, a tal fine, delle copie fotostatiche della relazione di notificazione. Respinsero, inoltre, l’ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dal COGNOME.
La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
Agenzia delle entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., dell’ art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha disatteso l’eccezione del contribuente di non conformità delle copie fotostatiche della relazione di notificazione dell’atto presupposto prodotta in giudizio dall’Amministrazione , veicolata attraverso uno specifico motivo di gravame.
Tale statuizione è infatti consistita nel mero rilievo dell’infondatezza dell’argomento, senza ulteriori specificazioni; e ciò quantunque la relazione di notificazione fosse stata prodotta in copia non conforme, come tale passibile di disconoscimento idoneo a paralizzarne l’efficacia probatoria.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60, comma 1, lett. b-bis ), del d.P.R. n. 600/1973, 112, 115 e 139 cod. proc. civ.
Ferme le pregresse contestazioni, il ricorrente censura la sentenza d’appello anche in punto alla ritenuta validità della notifica in relazione alle modalità di consegna dell’atto; quest’ultimo, infatti, risulterebbe notificato a persona diversa dal destinatario (qualificatosi come ‘convivente’) senza il prescritto avviso, da parte del messo notificatore, a mezzo di lettera raccomandata.
In via preliminare va rilevato che il contribuente ha in un primo tempo depositato un ricorso diverso da quello notificato alla parte intimata, concernente un distinto giudizio; il ricorso corretto, tuttavia, è poi stato depositato nel termine di cui all’a rt. 369 cod. proc. civ., il che consente di ritenere lo stesso procedibile.
Ciò premesso, e passando allo scrutinio delle censure, il primo motivo è fondato.
4.1. Al riguardo, occorre premettere che la doglianza, ancorché formulata con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ., ha in realtà ad oggetto la motivazione resa dai giudici d’appello sul disconoscimento delle copie effettuato dal contribuente; quest’ultimo, infatti, ha evidenziato che la sentenza impugnata « dopo aver affermato che ‘ dagli atti emerge che la cartella esattoriale … è stata regolarmente notificata ‘, si è limitata genericamente ad affermare che ‘… infondata è la eccezione di inutilizzabilità delle
fotocopie delle relate di notifica ‘, senza specificare per quale ragione abbia ritenuto l’eccezione non suscettibile di accoglimento ».
Si tratta, pertanto, di censura meglio sussumibile sotto lo schema di cui all’art. 360, comma primo, num. 4), in relazione all’art. 132, comma secondo, num 4), cod. proc. civ.; e con riguardo a tale rilettura, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’individuazione della ragione di censura impone un’indagine sull’immediata e inequivoca riconducibilità della stessa ad uno dei motivi indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., senza che rilevino le formule o le intitolazioni adottate dal ricorrente (v. fra le numerose altre Cass. n. 25828/2020; Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 25557/2017).
4.2. Così correttamente inquadrato il motivo, va poi anzitutto ricordato che, secondo il costante avviso di questa Corte, l’ onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. n. 14279/2021; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 7105/2016).
Ed invero, il contribuente ha riportato, alla pag. 4 del ricorso, uno stralcio del proprio motivo d’appello nel quale era riprodott o il disconoscimento, da lui effettuato in primo grado, del documento scritto prodotto dalla controparte , rappresentando un’istanza che appare munita dei requisiti indicati.
4.3. Nella parte in cui ha disatteso tale istanza, la sentenza d’appello è meramente assertiva.
La C.T.R., in particolare, non ha svolto considerazioni né sulle intrinseche modalità di formulazione dell’eccezione , né sugli eventuali elementi di difformità oggetto della contestazione, né, tantomeno, sulle eventuali diverse emergenze probatorie disponibili.
Sussiste, pertanto, la denunziata carenza di motivazione, peraltro inerente a un punto decisivo della controversia.
Il primo motivo va dunque accolto, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo.
La sentenza impugnata è cassata e la causa va rinviata al giudice a quo , il quale, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato principio di diritto, statuendo altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.