Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33707 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8590/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG LAZIO n. 725/2016 depositata il 11/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla CTP di Roma, affermando di essere venuto a conoscenza, per avere effettuato una visura ipotecaria finalizzata all’ottenimento di mutuo fondiario, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’IRAP 2002, che affermava di non avere mai ricevuto in notifica, così come il conseguente avviso di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, eccependone la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica e chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa, l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa iscrizione ipotecaria ed il rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di € 23.784,96, che aveva corrisposto per ottenere la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando e producendo copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alla notifica.
Il ricorrente, con successiva memoria illustrativa, previo ‘disconoscimento dei documenti di controparte ex art 2719 c.c., in quanto documenti prodotti soltanto in copia’, ribadiva la contestazione di irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, con riguardo alla ‘genericità ed inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe ricerche del messo notificatore,’.
La Commissione provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo la correttezza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, con conseguente preclusione per il ricorrente di svolgere ulteriori eccezioni, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua definitività per la mancata impugnazione nei termini.
Il sig. COGNOME proponeva appello, insistendo sulla presunta nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e sollevando ulteriori eccezioni, contestando in particolare la qualifica del messo notificatore, la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica, l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione depositata in primo grado dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione in quanto contestata con memoria aggiuntiva.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 725/2016 depositata in data 11/02/2016, respinte le ulteriori censure, accoglieva l’appello del contribuente ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta in copia dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, perché utilmente disconosciuta dalla controparte.
Avverso la predetta sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi.
Resiste il contribuente, proponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da tre motivi.
La parti hanno depositato memorie ex art. 380.1bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dal controricorrente con la memoria aggiuntiva, di inammissibilità del ricorso principale ‘per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, essendo la stessa avvenuta a mezzo pec’.
Osserva il contribuente che ‘Il processo tributario telematico è entrato in vigore per quanto concerne il Lazio a decorrere dal 15.04.2017, mentre, come detto, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione è stato notificato a mezzo pec il 07.04.2016. Di conseguenza, la notifica eseguita da RAGIONE_SOCIALE in data 07.04.2016 è da ritenersi inesistente.’.
L’eccezione non è pertinente, così come i precedenti di legittimità richiamati a conforto.
2.1. Prevede l’art. 62 del D.Lgs. 546/1992 che ‘Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.’
Restando assoggettato alla disciplina generale, il ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALEe commissioni tributarie va pertanto notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni (Cass. Sez. 6 – 5, n. 25395 del 01/12/2014).
2.2. Con riferimento al caso di specie, l’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALEa L. 21 gennaio 1994, n. 53, inserito dall’art. 16 -quater del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, applicabile anche alla notifica del ricorso per cassazione, già prevedeva, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso qui in esame, la facoltà per gli avvocati, senza necessità di preventiva
autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata.
L’eccezione va pertanto rigettata.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione denuncia la nullità del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., lamentando che la RAGIONE_SOCIALE abbia erroneamente ritenuto tempestivo il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe copie agli originali.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 215, secondo comma, c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c. riguardo alla tempestività del disconoscimento ed in particolare alla mancata esplicazione dei tempi e dei modi con cui sarebbe stato posto in essere.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, il ricorrente contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 215, secondo comma, c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto di non poter trarre aliunde la prova RAGIONE_SOCIALEa conformità all’originale RAGIONE_SOCIALEe copie prodotte.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo su cui le parti hanno discusso, per non avere il giudice di appello esaminato la copia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnata prodotta dal contribuente unitamente al ricorso introduttivo, di cui non sarebbe stata disconosciuta la conformità all’originale.
Il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, da esaminarsi unitariamente stante la stretta connessione, sono fondati.
Lamenta il ricorrente che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello abbia erroneamente considerato priva di ogni valore probatorio la documentazione prodotta in copia dall’ente di esazione, consistente nelle relate di notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento impugnate a fronte di un disconoscimento, tardivo e generico, operato dal contribuente.
Osserva in particolare RAGIONE_SOCIALE che la sentenza non esplica ove il tempestivo disconoscimento sarebbe avvenuto, e in quali forme, essendosi limitati i giudici di appello ad affermare che ‘Il disconoscimento è stato proposto tempestivamente e successivamente illustrato ed approfondito dagli scritti difensivi’.
7.1. Afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; Cass. n. 24437/2023 del 10/08/2023) che in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, laddove l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione produca in giudizio copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica o RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALEe copie prodotte agli originali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non possa limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma debba valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEe copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
7.2. Nella fattispecie il contribuente, come risulta dall’estratto di pertinenza RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa di appello, testualmente
trascritto a pag. 11 del controricorso, si era limitato a denunciare l’assenza di conformità RAGIONE_SOCIALEe cartelle prodotte rispetto all’originale, senza fornire elementi neppure presuntivi atti a corroborare la mera asserzione così proposta (e nel concreto segnalando ulteriori e diverse presunte ragioni di invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica).
Inoltre, il ricorrente aveva precedentemente prodotto, in uno con il ricorso introduttivo, altra copia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica oggetto del successivo disconoscimento, sollevando contestazioni varie, incompatibili con la eccezione di difformità rispetto all’originale.
Pertanto ha errato la CTR nel ritenere specifico e tempestivo il disconoscimento operato.
Assorbito il quarto motivo, il ricorso principale va conseguentemente accolto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del D.Lgs., 546/1992’ il contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello riguardante la contestazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica del messo notificatore.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto censura non proposta con il ricorso di primo grado, come correttamente rilevato dai giudici di appello.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del D.P.R. del 29.09.1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5’ si censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Ente dal diritto di far valere la pretesa creditoria, per tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella.
Il motivo è inammissibile, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto per mancata impugnazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/92.
11. Con il terzo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale del 19-22 novembre 2012, n. 258, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, il controricorrente contesta la sentenza impugnata nel capo in cui afferma che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella si è perfezionata mediante deposito presso la casa comunale e che quanto affermato dal notificatore riguardo alle ricerche effettuate costituisce prova fino a querela di falso.
Censura, in particolare, il mancato accertamento che la procedura di notifica sarebbe incompleta per omessa affissione nell’albo del Comune RAGIONE_SOCIALE‘avviso di deposito e che le ricerche eseguite dal notificatore sarebbero ‘generiche e non attendibili’.
11.1. Preliminarmente, va ricordato che l’art. 26 del d.p.r. n. 602, richiama, per quanto non previsto dallo stesso, le disposizioni di cui all’art. 60 d.p.r. n. 600/1973, il quale, al comma 1, lett. c), prevede che, ‘salvo il caso di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario’.
11.2. Ha affermato questa Corte (Cass., 22/06/2018, n. 16528; Cass. 11/05/2023, n. 12945), che ‘la disciplina RAGIONE_SOCIALEe notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato RAGIONE_SOCIALEe eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche
comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973’
11.3. All’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso comune” (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013; n. 4647/2020).
Nel caso di specie la CTR ha correttamente rilevato che, con attestazione non contrastata con querela di falso, il notificatore ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta affissione nell’albo del Comune previa constatazione RAGIONE_SOCIALEa irreperibilità assoluta del contribuente, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e).
Le ulteriori censure aventi ad oggetto l’asserita genericità e insufficienza RAGIONE_SOCIALEe ricerche effettuate attengono a profili meritali, la cui richiesta di riesame è inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.
In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata e la causa, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso del contribuente.
Compensate le spese dei gradi di merito, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese che liquida in € 3.000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % RAGIONE_SOCIALE‘onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.