Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4921/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che l rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA della C.T.R. del Piemonte n. 1165/2018 depositata il 03/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza della C.T.R. del Piemonte di rigetto dell’appello proposto dalla medesima Agenzia avverso la sentenza della C.T.P. di Alessandria di accoglimento del ricorso di NOME COGNOME per l’annullamento di n. 47 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito.
La C.T.R. ha, preliminarmente, dato atto che il primo giudice aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla ‘mancata dimostrazione della notifica di atti prodromici agli avvisi di intimazione impugnati’, per essere state disconosciute dal contribuente le copie delle cartoline di ricezione, in assenza della produzione degli originali, e che aveva, comunque, rilevato la prescrizione delle pretese erariali di cui alle cartelle notificate anteriormente al 17 marzo 2005. Ciò posto, rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alla prescrizione delle cartelle notificate prima di quella data, ha sottolineato che le copie fotostatiche prodotte erano prive di sicuri riferimenti a specifici atti notificati ed ha ritenuto, a fronte del disconoscimento delle copie prodotte, non assolto l’onere, incombente sull’agente della riscossione, di provare la notificazione a mezzo della produzione degli originali, non avendovi la parte provveduto né in primo, né in secondo grado. La C.T.R., ha, inoltre, rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla parte appellante, relativamente alle cartelle inerenti a contributi INAIL ed a contravvenzioni del codice della strada, in quanto tardivamente proposta, solo in sede di gravame. Nel merito, ha ritenuto comunque infondato il motivo, avuto riguardo alla mancata indicazione negli avvisi impugnati della natura dei crediti azionati e degli organi giurisdizionali competenti avanti ai
quali proporre ricorso, nonché alla carente motivazione dei medesimi atti, ciò rilevando ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) l. 212 del 2000 e dell’art. 19, comma 2 d. lgs. 546 del 1992.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate Riscossione formula tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2712, 2719 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ.. Ricorda che il contribuente, all’udienza del 28 settembre 2015, ha solo genericamente formulato il disconoscimento delle copie, senza indicare alcuna specifica difformità delle stesse dagli originali. Siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere invalido il disconoscimento, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, era obbligo della C.T.R. accertare la conformità delle copie agli originali, anche mediante altri mezzi di prova, diversi dalla loro produzione, come stabilito dalla Suprema Corte.
Con il secondo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 212 del 2000 e 19 d. lgs. 546 del 1992. Lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento per la mancata indicazione della natura dei crediti e dell’autorità giudiziaria cui fare ricorso, nonostante esse contenessero la precisazione che ‘il ricorso dovrà essere presentato con le stesse modalità e negli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella’ e nonostante, non solo gli atti prodromici fosse stati ritualmente notificati, ma l’omessa indicazione dell’organo
giurisdizionale cui ricorrere non sia sanzionata con alcuna forma di nullità.
Con il terzo motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della l. 241 del 1990. Rileva che sia l’intimazione di pagamento, che le cartelle di pagamento sono atti vincolati, sicché essi non sono annullabili per vizi formali.
Va preliminarmente dichiarato, ex art. 37 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA non portanti crediti tributari (Radiodiffusioni). Invero, ‘La questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purché almeno una delle parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto. (Cass. Sez. U., 29/03/2011, n. 7097)
Il primo motivo è fondato.
Deve, infatti, ricordarsi che secondo il più recente orientamento di questa Corte: ‘La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021).
L’assenza di qualsivoglia indicazione sulla difformità delle copie agli originali rende invalido il disconoscimento.
Il secondo motivo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
La C.T.R. assume che la mancata indicazione negli avvisi di pagamento impugnati della natura dei crediti azionati, dei termini e degli organi giurisdizionali competenti rende invalidi gli atti in difetto di prova della notificazione degli atti prodromici.
Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la mancata indicazione nell’avviso di pagamento ‘del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 4 ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta’ (così Cass. Cass. Sez. 6, 09/01/2018, n. 301, in tema di impugnazione di avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19189 del 06/09/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 26/02/2004).
Questo comporta, dunque, esclusivamente che non possa ritenersi preclusa la contestazione nel merito della pretesa tributaria, avuto riguardo ai vizi riferibili all’atto presupposto (Cass. Sez. 5, 16/03/2018, n. 6517).
Nel caso di specie, il contribuente ha proposto, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, motivi di
impugnazione relativi alla decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, al difetto di sottoscrizione, alla carenza di motivazione e all’illegittimità dell’aggio di riscossione. Tutti rilievi non esaminati dalla C.T.R., che, errando, si è limitata a decidere solo sul difetto della prova della notificazione degli atti prodromici.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA in quanto inerenti a crediti di natura non tributaria.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte, in diversa composizione, cui manda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025