Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2483/2023 R.G. proposto da : NOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2565/2022 depositata il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 27/02/2020, l’Agente della Riscossione notificava a COGNOME NOME NOME, l’atto di pignoramento di crediti verso terzi n. NUMERO_CARTA per la somma complessiva di €. 66.186,35, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali.
Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Mantova che, con la sentenza n. 138/01/2020 depositata in data 18/12/2020, premessa la propria carenza di giurisdizione in ordine ai crediti extratributari, rigettava il ricorso, atteso che la rituale notificazione e mancata impugnazione dell’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA afferente a tutti gli atti sottesi alla misura esecutiva opposta, aveva inibito al contribuente la possibilità di sollevare vizi propri in ordine a questi ultimi.
Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 2565/23/2022, depositata il 15/06/2022, ribadita la propria carenza di giurisdizione in ordine ai crediti extratributari, rigettava l’appello confermando la decisione impugnata.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e deposita memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2702 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver la CTR dato
rilevanza alla circostanza che il ricorrente aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sull’avviso di mora/intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221, 214, 216 c.p.c., 2700, 2702, 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la CTR ritenuto che nel caso di specie risultasse necessaria la proposizione della querela di falso, nonostante il fatto che in giudizio non fosse stato depositato l’originale del documento disconosciuto e che, pertanto, la copia dell’avviso di ricezione del plico postale non avesse efficacia di atto pubblico.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, 4 legge n. 890 del 1982, 115 e 140 c.p.c., e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; per aver la CTR ritenuto provato il perfezionamento delle formalità richieste, pur non essendo state prodotte in giudizio le raccomandate attestanti la notizia di avvenuto deposito presso la casa comunale degli atti da notificare.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 2 e 19 D.lgs. n. 246/1992, 57 e 72-bis D.P.R. n. 602/1973, artt. 9, 615, 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 1, c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato la propria carenza di giurisdizione in relazione alle cartelle emesse dalla Polizia Urbana.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.
Il punto centrale delle due censure riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, che secondo quanto opinato dal giudice d’appello postulava la necessaria presentazione di querela di falso, non essendo stato prodotto l’originale delle cartoline attestanti l’intervenuta notifica.
La motivazione della sentenza d’appello va, peraltro, corretta in parte qua , ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c. Invero, questa Corte ha condivisibilmente evidenziato che ‘ In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento ‘ (Cass. n. 8604 del 2025). Non va trascurato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l’originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed ínequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. n. 23426 del 2020).
Le due censure segnalano peraltro come imprescindibile ai fini della prova della regolarità della notifica dell’atto di esecuzione coattiva la cartolina in originale indirizzata al suo destinatario. Nemmeno questa pretesa coglie nel segno. La prova del perfezionamento
della notifica dell’atto in parola non necessita, infatti, della produzione in giudizio dell’originale, non essendo tale adempimento previsto da nessuna norma. D’altronde, il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale della cartolina non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non esclude che possa apprezzarne l’efficacia rappresentativa (v. Cass. n. 12737 del 2018; Cass. n. 13701 del 2014 e Cass. n.14145 del 2014). Così come per le cartelle, anche per le intimazioni di pagamento e per il successivo pignoramento non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia degli atti nel loro contenuto integrale, con la conseguenza che ove la parte destinataria dell’intimazione contesti di averne ricevuto la notifica, l’Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio l’originale della notifica, posto che -va ribadito -nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità dell’atto e della relativa notificazione.
Il terzo motivo è infondato.
La CTR ha valorizzato la circostanza dell’intervenuta notifica ‘ a mani proprie ‘ dell’intimazione di pagamento, atto che, in quanto di per sé funzionale a rendere edotto il contribuente della natura e del
quantum della pretesa fiscale la cui mancata impugnazione, qualora non impugnato anche in relazione ai vizi correlati agli atti presupposti determina la cristallizzazione della pretesa in parola.
Il quarto motivo è infondato.
Invero, questa Corte ha chiarito giurisdizione sulle cartelle esattoriali contenenti l’ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada spetta alla cognizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25833 del 2007; Cass. n. 8928 del 2014).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.