Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: notifica atto prodro- mico – disconoscimento – negazione esistenza docu- mento – differenze
ORDINANZA
AVV_NOTAIO.alessan- sul ricorso iscritto al n. 15989/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’A perio e domiciliato presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, costituita unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sez. Taranto, n. 29/29/2023, depositata in data 9/01/2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. Taranto, n. 29/29/2023 accoglieva l’appello incidentale dell ‘agente della riscossione e rigettava l’appello principale di NOME COGNOME, proposti contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 776/1/2017 con cui era stato accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’avviso di intimazione per IVA e altro relativo al periodo di imposta 2000, sul presupposto che la cartella di pagamento sottostante non fosse stata ritualmente notificata.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto non perfezionata la notifica della cartella e compensato le spese di lite; decisione integralmente riformata in appello.
Avverso tale sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente, unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2714, 2719 cod. civ. nonché 214 e 216 disp. att. cod. proc. civ. per aver il giudice erroneamente ritenuto che il disconoscimento dell’avviso di ricevimento della notifica della cartella, operato dalla difesa del contribuente, non fosse formulato in modo specifico.
2. Il motivo è infondato.
2.1. In linea generale, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (v. Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 12730 del 2016).
2.2. Con riferimento al caso della notifica della cartella di pagamento, la giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. n.23426/2020) ha chiarito che, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero iden-
tificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
2.3. In altri termini, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 8604/2025).
Una parte della giurisprudenza, anche della Sezione, ha sostenuto che il disconoscimento può consistere anche nella contestazione di esistenza stessa del documento di cui è prodotta in giudizio una fotocopia. Va infatti precisato (cfr. ad es. Cass. 6-5, n.3126/2022) che «una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia (…) è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale» (v. Cass. n 24207 del 2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014; nello stesso senso, anche Cass. n.4988 del 2023 e Cass. n.35049 del 2022).
Dunque, secondo questa tesi, la contestazione sarebbe specifica per il solo fatto il ricorrente abbia contestato l’assenza dell’originale. La conseguenza della specificità della contestazione sarebbe che, in assenza di produzione dell’originale, la copia sarebbe inutilizzabile.
A tale impostazione si contrappone una diversa interpretazione (cfr. Cass. n. 24029 del 2024, richiamata anche da Cass. 134 del 2025), secondo cui il presupposto in base al quale può essere valutata dalla Corte la specificità della contestazione è l’esistenza del documento da comparare ai fini della verifica dell’esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologia del documento prodotto in copia, ad es. abrasioni, cancellazioni e altro, tali da escludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all’originale.
4.1. Quest’ultimo orientamento è condiviso in diritto dal Collegio e dev’essere affermato nella presente fattispecie in quanto la specificità della contestazione circa la conformità, in primo luogo, necessariamente deve appuntarsi sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia agli atti del giudizio e, in secondo luogo, sulla allegazione che i fatti rappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quelli reali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia non possono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati nel documento originale, ritenuto esistente.
In altri termini, l ‘art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia agli atti del processo un documento che riproduce un altro documento, ritenuto l’ originale ed è tale esigenza di confronto che comporta, nel caso di mancato disconoscimento di conformità del primo documento al documento ritenuto originale, la traslazione dell’efficacia probatoria di quest’ultimo sul primo, che dev’essere stato depositato nel processo.
4.2. La citata decisione della Corte n. 24029/2024 aggiunge condivisibilmente anche che, analogamente, l’assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità.
La Corte afferma al proposito che -diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento -nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all’originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria. In tali casi, infatti, il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (cfr. Cass. n. 19813 del 2021).
Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento ha, pertanto, una efficacia diversa rispetto al disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l’utilizzazione della scrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all’originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 13519 del 2022, conforme a Cass., 12794 del 2021 e Cass. n.3122 del 2015).
4.3. Anche in tal caso la contestazione di conformità attiva il potere-dovere del giudice del merito di valutare se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati. La contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l’esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile
neanche in tesi né sarebbe accertabile aliunde . Anche in tal caso, ove mancasse il documento originale, la copia prodotta in giudizio non potrebbe essere oggetto di valutazione a fini probatori, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
4.4. In conclusione, dal momento che, ove si escluda l’esistenza dell’originale, non vi sarebbe la possibilità di operare la comparazione necessaria ai fini del disconoscimento, la contestazione circa l’esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questa Corte e richiede la proposizione della querela di falso, al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente riporta il contenuto della sua contestazione nelle memorie successive alla produzione della fotocopia in questione affermando che sarebbero (in realtà è una copia sola, v. allegato I al ricorso per cassazione) «non rispondenti all’originale, del quale, si contesta ad ogni buon conto, la sua stessa esistenza, e su dette fotocopie non si accetta il contraddittorio» (v. p.8 ricorso). Si tratta di una contestazione dell’esistenza del documento e non risulta proposta formale querela di falso ex artt.214-5 cod. proc. civ..
5.1. È poi vero che la sentenza afferma a p.3 anche: «del resto quanto prodotto dal concessionario della riscossione consente al giudice di accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (cfr. Corte Cass. 12/5/2000 n.6090; 26/1/2000 n.866)». Tuttavia, per le ragioni sopra considerate, nel caso di contestazione del documento non è possibile alcun confronto e, quindi, anche la prova indiziaria aliunde non può essere utilmente valutata ai fini dell’art. 2719 cod. civ.
È parimenti infondato il secondo motivo, relativo al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite da parte della sentenza impugnata, in violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
La compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in primo grado pur in presenza di accoglimento del ricorso non imponeva al giudice di appello di disporre a sua volta la compensazione, che è eccezione alla regola della soccombenza. In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 e Cass. n. 3122 del 2020).
Al rigetto del ricorso non segue il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite secondo soccombenza, in assenza di svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME