Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9876-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo «RAGIONE_SOCIALE», rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4405/12/2020 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata l’1 /10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva respinto l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente avverso la sentenza n. 4093/2017, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Salerno in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relativa a mancato pagamento di imposta di registro e relative sanzioni;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «error in procedendo -i nvalidità di tutti gli atti compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa procura v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, del DL 193/2016 …» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia omesso di rilevare che « la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE …(era)… avvenuta in modo inammissibile attraverso un avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che le attività difensive RAGIONE_SOCIALEa … RAGIONE_SOCIALE dovevano essere dichiarate assolutamente invalide»;
1.2. la censura, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è infondata;
1.3. va invero ribadito quanto già recentemente affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide;
1.4. riguardo al l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, RAGIONE_SOCIALEa facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEa in sede di convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, con l’avvalimento di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si osserva che, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ricognizione normativa, l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
1.5. le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l’art. 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, in forza del quale «l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi RAGIONE_SOCIALE e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) i comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica»; D) l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»;
1.6. sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio»;
1.7. il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamento-bando RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016);
1.8. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008/2019, principio enunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata non vi è alcun
rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura erariale e di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre;
1.9. è stato specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1);
1.10. è stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALEa avvalersi anche di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALEa può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEa di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso;
1.11. nella Convezione stipulata tra l ‘RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’odierna controricorrente in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: «L’RAGIONE_SOCIALE assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e RAGIONE_SOCIALE. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di tribunale e corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie»;
1.12. nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha rilasciato una procura ad un AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
1.13. sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad RAGIONE_SOCIALE, ed in tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti;
1.14. in altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad AVV_NOTAIO del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEa che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020);
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «error in procedendo nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa pronunzia -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod proc. civ e 36 d.Lgs 546/1992 … » e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia omesso «di pronunziarsi sulla censura di nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per difetto di motivazione, il cui accertamento costituiva uno dei cardini RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa originariamente, peraltro scrutinata con statuizione di rigetto nella decisione di primo grado, e la cui contestazione era stata reiterata dalla s ocietà ricorrente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE proprie difese» ;
2.2. la censura è inammissibile per avere la ricorrente, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul punto, omesso di trascrivere, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il motivo d’appello in ipotesi obliterato («è inammissibile, per violazione del criterio RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte»: Cass. nn. 17049 del 20/08/2015, n. 14561 del 17/08/2012; conf. Cass. n. 29529 del 24/10/2023 in motiv.) ed anche di allegare, al ricorso in cassazione, l’atto di gravame , senza fornirne in ogni caso un’indicazione circostanziata che ne consen tisse l’individuazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello ;
3.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 e 2697 cod. civ.» per avere la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto, con riguardo alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico alla cartella impugnata, la «utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione depositata in giudizio dall’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente disconosciuta e contestata dalla ricorrente», ed avendo omesso l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di produrre l’originale RAGIONE_SOCIALEa suddetta documentazione;
3.2. la doglianza va parimenti disattesa;
3.3. la sentenza impugnata, al riguardo, ha affermato quanto segue: «La prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto può essere fornita anche mediante fotoriproduzione RAGIONE_SOCIALE‘originale che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2712 c.c., costituisce piena prova se non idoneamente disconosciuta dalla controparte … Devono, peraltro, ritenersi estensivamente applicabili alla fattispecie le disposizioni degli artt. 214 e 215 c.p.c., ancorché principalmente attinenti al disconoscimento di riproduzioni di scritture private. In proposito, difatti, appare consolidato l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte nel ritenere che in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, debba essere assolto mediante una dichiarazione ‘di chiaro e specifico contenuto’, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALEa genuinità RAGIONE_SOCIALEa copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 20096 dei 30/12/2000; Cass. n. 4476 dei 25/02/2009; Cass. n. 19000 dei 17/07/2008). Diversamente l’appellante ha esternato un disconoscimento del tutto generico e non idoneo ai fini processuali»;
3.4. è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità con l’originale RAGIONE_SOCIALE copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima
udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione» (cfr. Cass. 6 novembre 2020, n. 24841; Cass. n.882/2018; n. 4053/2018);
3.5. perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma predetta, che non richiede forme particolari evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 cod. civ.);
3.6. si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione RAGIONE_SOCIALEa conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., 3 aprile 2014, n. 7775; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993);
3.7. il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 cod. civ., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa copia medesima (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1991; Cass. 24841/2020, cit.);
3.8. peraltro, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al che consegue che l’avvenuta produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a
prendere posizione sulla conformità RAGIONE_SOCIALEa copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 11.10.2018, n. 25292, cit.; in termini analoghi Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, nella quale si indicano alcuni modi esemplificativi RAGIONE_SOCIALEa corretta proposizione del disconoscimento «il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALE parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale»; Cass. n. 21338 del 2022);
3.9. per completezza espositiva va poi osservato che, secondo questa Corte (cfr. Cass. 13.5.2014, n. 10326), non sussiste peraltro alcun onere probatorio RAGIONE_SOCIALE‘Agente per la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’esibizione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 – che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla «matrice» (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘Agente nel caso in cui opti per la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento) – alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione;
3.10. nella sentenza impugnata la CTR si è quindi attenuta ai suddetti principi, avendo rilevato l’ inammissibilità, per genericità, del disconoscimento operato dalla contribuente RAGIONE_SOCIALEa conformità agli originali RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta in copia da RAGIONE_SOCIALE afferente alla notificazione del presupposto avviso di accertamento, non avendo, peraltro, la stessa contribuente dimostrato di avere, al contrario, indicato specificamente, negli atti difensivi del giudizio di merito, gli elementi o gli aspetti in contestazione o di dubbio sulla corrispondenza tra le copie e quanto
riportato negli originali degli avvisi di spedizione o ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ;
3.11. ogni deduzione circa il contenuto del suddetto avviso di ricevimento, formulata nel ricorso per cassazione, è invero inammissibile, per un lato trattandosi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, cosicché la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» ( cfr. Cass. n. 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass. n. 4087/2012);
3.12. occorre, inoltre aggiungere, sempre sotto questo primo profilo, che l’allegazione in parola si espone anche al rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione) neppure trascritto in parte qua o allegato gli atti difensivi nei quali sarebbe stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio;
4.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «error in procedendo nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per insufficiente ed apparente motivazione- v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ e 36 d.Lgs. 546/1992» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE abbia «omesso di esporre le ragioni e di argomentare in ordine agli elementi di fatto e alle vicende processuali che hanno condotto ad assumere la decisione impugnata, laddove, al contrario, avrebbe dovuto fornire giustificazioni idonee ad individuare l’iter logico-giuridico seguito e le ragioni fondanti la sentenza stessa»;
4.2. la censura è infondata;
4.3. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
4.4. nella fattispecie in esame, al contrario, la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, come dianzi illustrato, tant’è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza;
5.1. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 cod. proc. civ, unitamente agli artt. 115 e 2697 cod. civ.» per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE confermato la decisione di prime cure, ritenendo «comprovata la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto alla cartella impugnata sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento esibito in giudizio» , con un errato «apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza probatoria del contenuto RAGIONE_SOCIALEa fotoriproduzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento in raffronto alle … prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 cod. proc. civ. sulle modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche», evidenziando, in particolare, le seguenti «carenze e contraddizioni» del prodotto avviso di ricevimento:«…omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa sede, del domicilio e, comunque, di un qualsivoglia luogo in cui sarebbe stata effettuata la consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto; omessa indicazione degli estremi RAGIONE_SOCIALE‘atto oggetto di notifica, con conseguente impossibilità di correlare l’avviso all’atto rispetto si controverte sulla interv enuta notificazione; firma illeggibile del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto per conto RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica destinataria, con conseguente impossibilità di
documentare la materiale consegna nelle mani di un soggetto riferibile alla società destinataria ovvero, comunque, abilitato alla ricezione RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso»;
5.2. la censura RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è inammissibile;
5.3. come riportato nella sentenza impugnata, la contribuente risulta aver impugnato la sentenza di primo grado dolendosi «RAGIONE_SOCIALE‘erronea interpretazione resa dai primi Giudici che avevano ritenuto documentata la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto (avviso di accertamento) lì dove, invece, era stata prodotta solo una fotocopia RAGIONE_SOCIALEa cartolina di notifica, non idoneamente verificata»;
5.4. nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata circa le specifiche doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dianzi indicate, va quindi osservato che per un lato si tratta invero di questione nuova, non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque, come già evidenziato, contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» (Cass. nn. 17041/2013; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass. 4087/2012);
5.5. occorre inoltre aggiungere sempre sotto questo primo profilo, come dianzi illustrato, che l’allegazione in parola si espone anche al rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di specificità del ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione» (cfr. Cass. SS.UU. 2399/2014; Cass. n. 6230/2014; Cass. n. 5679/2014);
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, dunque, integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da