Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29058/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con gli avv.i prof. NOME COGNOME, NOME COGNOME e prof. NOME COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 753/01/15 pronunciata il 20 aprile 2015 e depositata il 26 giugno 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente veniva attinta da un avviso di accertamento a seguito della cessione della propria quota di partecipazione non qualificata, pari al 5%, della società ‘RAGIONE_SOCIALE. Costei infatti aveva infatti quantificato la plusvalenza derivatane, e di cui all’art. 67 TUIR, sulla base di una perizia, che affermava essere stata redatta e asseverata ai sensi della L. n. 448/2001, e con versamento dell’imposta sostitutiva conseguentemente determinata. Tuttavia, tenuto conto che le ripetute richieste dell’Ufficio volte all’esibizione della suddetta perizia rimanevano inevase, l’RAGIONE_SOCIALE riprendeva a tassazione ai fini IPERF la plusvalenza generata ai sensi degli artt. 41 bis, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2006, oltre addizionali regionali e comunali e relative sanzioni.
Adito il giudice di prossimità, la CTP accoglieva il gravame della contribuente sulla presupposta natura meramente probatoria e non costitutiva della perizia giurata. In sostanza, il giudice di primo grado riteneva che alla perizia giurata non potesse essere attribuita natura costitutiva ai fini dell’imposta sostitutiva, quanto meramente probatoria del metodo di determinazione del valore di cessione/acquisto RAGIONE_SOCIALE quote, essendo pertanto sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’esperto contabile all’u opo incaricato per la sua redazione.
L’Ufficio proponeva appello, cui resisteva la contribuente la quale, solo con una seconda memoria, invocava l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dopo aver richiesto alla cancelleria del Tribunale di Brescia di comunicare gli estremi dell’asseverazione con giuramento e dopo aver ricevuto da
quest’ultima conferma dell’assenza di asseverazione con giuramento di perizia in favore della società RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio in relazione all’imposta sostitutiva e alla ripresa a tassazione ai fini Irpef, mentre lo rigettava in relazione alle sanzioni, che il Collegio di riforma dichiarava non applicabili ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 546 /1992 per obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. In tal senso, a detta della CTR, avrebbe deposto tanto il parere pro veritate prodotto dalla contribuente quanto le interpretazioni, successivamente modificate, prospettate dall’Ufficio unitamente anche alla mancanza di precedenti giurisprudenziali.
Invoca la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE che svolge quattro motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la C.T.R. statuito sulla non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni pur in assenza di una specifica censura ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 in seno al ricorso introduttivo di primo grado ed avendo la contribuente formulato la relativa domanda solo in sede di seconda memoria dimessa in grado di appello.
Il motivo è fondato in virtù dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui «l’accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell’interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. sez. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn.
22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015; Sez. 65, n. 14402 del 14/07/2016; da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 15406 del 03/06/2021)» (Cfr. Cass., V, 12369/2022).
2.1 Nella fattispecie in esame è incontroverso tra le parti la mancata formulazione, nel ricorso introduttivo, della domanda di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sicché la censura va accolta.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. nella parte in cui fonda i profili di incertezza normativa oggettiva sulla mera esistenza di un parere pro veritate, anziché sul suo contenuto e sulle diverse interpretazioni fornite dall’Ufficio, nemmeno richiamate in sentenza.
Con il terzo motivo, parimenti svolto in via subordinata, la parte ricorrente prospetta la falsa applicazione dell’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per essere detta disposizione applicabile solo in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma: incertezza non ravvisabile nel caso di specie, stante il chiaro disposto normativo richiedente la determinazione del valore della plusvalenza in forza di una perizia di stima giurata ed asseverata.
Con l’ultimo motivo l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per aver la CTR omesso di indagare specificatamente da dove sarebbe derivato il contrasto, dedotto a giustificazione dell’obiettiva ince rtezza normativa, non avendo esaminato alcuna circolare e/o risoluzione citate dalla parte ricorrente.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, tutti svolti in via subordinata, restano assorbiti dall’accoglimento della prima censura.
In conclusione va accolto il primo motivo, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà a nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni di merito nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria, Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024