Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29905 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6827-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI CASERTA , in persona del Sindaco pro tempore
-intimati- avverso la sentenza n. 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 5/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 256/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria della riscossione per il Comune di RAGIONE_SOCIALE, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007;
la Concessionaria ed il Comune RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»);
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una ‘omogenea potenzialità di rifiuti’, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;
1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di RAGIONE_SOCIALE, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria;
2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr. Cass. n. 5744 del 24/2/2023, Cass. n. 14385 dell’08/07/2020, Cass. n. 16686 del 21/6/2019);
2.2. ritiene il Collegio che renda, tuttavia, opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza della questione di diritto, posta, in particolare, dal ricorso, circa il potere del Giudice tributario di disapplicare i regolamenti comunali con riguardo alla valutazione di ordine tecnico -discrezionale circa l’omogeneità/non omogeneità dei rifiuti tassabili con la medesima categoria tariffaria, a seconda del differente regime tariffario
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da