Una società alberghiera ha contestato un avviso di accertamento per IVA non versata, basato su fatture ritenute fittizie. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva annullato l'accertamento, ravvisando un vizio di extrapetizione da parte del giudice di primo grado, che aveva qualificato le operazioni come 'sovrafatturate' anziché 'inesistenti'. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha cassato tale decisione, stabilendo che la contestazione di operazioni 'parzialmente inesistenti' include anche l'ipotesi della sovrafatturazione. Pertanto, il giudice di primo grado non aveva superato i limiti della sua giurisdizione, non commettendo alcun vizio di extrapetizione.
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