La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18201/2025, ha cassato la sentenza di merito che riconosceva le agevolazioni fiscali a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD). L’Amministrazione Finanziaria contestava la natura non profit dell’ente, sostenendo che operasse di fatto come un’impresa commerciale. La Suprema Corte ha stabilito che per godere delle agevolazioni fiscali ASD non basta la conformità formale (statuto e iscrizione al CONI), ma è necessaria una gestione sostanzialmente non lucrativa e democratica. Il giudice di merito aveva errato nel valutare singolarmente gli indizi di commercialità (es. gestione stile palestra, assenza di vita associativa), senza considerarli nel loro complesso. La Corte ha ribadito che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti spetta all’associazione.
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