In un caso di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza 15782/2024, ha ribadito un principio fondamentale: il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, che notifica l'atto tramite servizio postale, decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'ente impositore e non dalla data di spedizione. Questa decisione, basata su un orientamento delle Sezioni Unite, ha annullato la precedente sentenza che riteneva tardiva la costituzione del contribuente, garantendo così il corretto svolgimento del processo.
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