Con la sentenza n. 34602 del 30/12/2019, la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, ha negato l’esenzione IMU a un’Agenzia per l’edilizia popolare. Il caso riguardava la richiesta di rimborso dell’imposta versata per l’anno 2012 su immobili destinati a edilizia sociale. La Corte ha stabilito che l’esenzione IMU per enti non commerciali, prevista dall’art. 7, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, richiede un doppio requisito: l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente e la destinazione esclusiva ad attività non lucrative. Poiché l’Agenzia affittava gli immobili a terzi, sebbene a canone calmierato, viene a mancare il requisito dell’utilizzo diretto, rendendo l’imposta dovuta.
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