La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4612/2024, ha stabilito che un'impresa di trasporto pubblico locale ha diritto al beneficio fiscale del 'cuneo fiscale' sull'IRAP quando opera in regime di appalto di servizi e non di concessione. Il caso riguardava il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una società di trasporti a cui era stato negato il beneficio. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la natura del rapporto è di appalto quando l'impresa riceve un corrispettivo fisso dall'ente pubblico (basato, ad esempio, sui km percorsi) e non si assume il rischio economico legato alla vendita dei biglietti, che resta in capo all'amministrazione. In tale scenario, non sussiste il rischio di 'sovra-compensazione' che giustificherebbe l'esclusione dal beneficio, la quale si applica solo in caso di tariffa remuneratoria tipica delle concessioni.
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