Una società, colpita da un evento sismico, aveva inizialmente presentato le dichiarazioni fiscali senza avvalersi della sospensione dei termini prevista dalla legge. Successivamente, tentava di accedere ai benefici fiscali tramite una dichiarazione integrativa, chiedendo lo sgravio delle cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la fruizione della sospensione termini non è automatica, ma rappresenta una scelta facoltativa del contribuente. Avendo presentato la dichiarazione originaria, la società ha manifestato la volontà di non avvalersi del beneficio, compiendo una scelta di natura negoziale non più ritrattabile. Di conseguenza, la richiesta di sgravio è stata respinta.
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