Una società immobiliare contesta un avviso di accertamento per maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA), basato sul disconoscimento di costi e sulla ripresa a tassazione di maggiori ricavi. Dopo due gradi di giudizio, il caso giunge in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la società aderisce alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto accordo e dei regolari pagamenti, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito delle questioni fiscali sollevate.
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