Un contribuente ha impugnato degli atti di intimazione di pagamento e un fermo amministrativo, sostenendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La sentenza ribadisce che l'avviso di ricevimento della notifica ha valore di atto pubblico con fede privilegiata. Di conseguenza, per contestarne la veridicità, non è sufficiente una semplice contestazione, ma è necessario avviare una specifica procedura legale chiamata querela di falso. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi del ricorso, come la contestazione del debito basata su estratti di ruolo, poiché sollevata per la prima volta in appello, violando il principio del 'divieto di nova'.
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