Un contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione contro una società di servizi in una causa relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale. Prima dell'udienza, il ricorrente ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo e, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, ha compensato le spese legali. Fondamentalmente, ha stabilito che la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato, poiché questa è una misura punitiva applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non può essere estesa ad altri esiti come l'estinzione.
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