Una società italiana, attiva nel settore del lusso, è stata oggetto di accertamento fiscale per gli anni 2010-2013. L'Agenzia delle Entrate ha contestato i prezzi di trasferimento (transfer pricing) applicati nelle transazioni con la casa madre svizzera, utilizzando il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) per ricalcolare il reddito imponibile. Dopo due sentenze favorevoli alla società nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che, in un contesto di operazioni infragruppo a basso rischio con un unico centro di produzione, il metodo TNMM basato sul margine di guadagno è più appropriato del metodo del confronto di prezzo (CUP), poiché il prezzo non è determinato dal libero mercato. La Corte ha rinviato il caso alla commissione tributaria regionale per un nuovo esame basato su questo principio.
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