La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 è un atto autonomamente impugnabile. Sebbene non inclusa nell'elenco tassativo dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, la Corte ha ribadito che qualsiasi atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita è contestabile in giudizio, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma a tutela del diritto di difesa del cittadino. La sentenza del giudice di secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è stata quindi cassata con rinvio.
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