Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla compravendita di un immobile, lamentandone la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29335/2025, ha rigettato il ricorso, ma ha colto l'occasione per ribadire un principio fondamentale: la motivazione dell'avviso di accertamento non è una semplice 'provocatio ad opponendum' (invito a difendersi), ma un elemento essenziale dell'atto stesso. Deve consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa fiscale per poter esercitare il proprio diritto di difesa. Pur correggendo la motivazione della corte d'appello, la Cassazione ha ritenuto l'atto impositivo, nel caso specifico, sufficientemente dettagliato.
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