Un socio di una S.r.l. effettuava versamenti alla società, qualificandoli come finanziamenti. L'Agenzia delle Entrate, riscontrando un'incompatibilità tra tali somme e il reddito dichiarato dal socio, ha emesso un avviso di accertamento per maggior reddito imponibile. Il contribuente ha sostenuto che, se tali somme dovevano essere considerate reddito, allora si trattava di utili distribuiti "in nero" dalla società, chiedendo l'applicazione della tassazione parziale per evitare una doppia imposizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non si può invocare il principio di mitigazione della doppia imposizione se la società non ha mai dichiarato gli utili corrispondenti. Di conseguenza, il socio è tenuto a giustificare la provenienza delle somme o subire la tassazione per l'intero importo.
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