Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5134-2022 proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE,
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 5792/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/7/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 3744/2019 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed accolto l’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 4135/2019, emessa dalla medesima RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE, con le quali era stato, rispettivamente, respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 994/2018, emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per omesso pagamento di IMU 2013, ed accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. 3833/2019, in rettifica del suddetto avviso;
il Comune resiste con controricorso;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, D.L. n.201 del 2011, nonché art.9, comma 1, D.Lgs. n.23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 » e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, a fini IMU, in relazione all’area agricola, di cui il contribuente è comproprietario, che doveva essere acquisita -gratuitamente -dal Comune RAGIONE_SOCIALE, a fronte del riconoscimento di diritti edificatori su altre aree di terzi, non ancora
individuate, in relazione ai quali doveva ritenersi esclusa la natura reale del diritto correlato al bene oggetto di tassazione;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/92 in combinato disposto con l’art.132 n.4 c.p.c, dell’art. 118 disp att. c.p.c.» e lamenta «nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione» non risultando idonea a far comprendere le ragioni della decisione, «oltre ad essere mancante di ogni riferimento al materiale probatorio offerto dal contribuente (relazioni tecniche di parte e ctu)», laddove i Giudici di appello avevano «collocato la fattispecie di cui è causa nel (lo)… schema della ‘perequazione urbanistica’ … (con) … contraddizione … evidente ed insanabile oltre che immotivata, nella misura in cui gli stessi Giudici di appello avevano accertato che, invece, secondo le previsioni del PUC, il Comune di RAGIONE_SOCIALE …(avrebbe) … acquisi (to)… l’area di cui la ricorrente è comproprietaria, riconoscendo su altre aree, ancora da assegnare ed individuare, i contestati diritti edificatori»;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente determinato il valore venale dell’area in quanto «pur avendo riscontrato la presenza di vincoli preclusivi e/o limitativa dell’edificabilità, …(avrebbe)… omesso di valutare l’incidenza di tali vincoli ai fini della determinazione del valore commercia le delle aree oggetto di contestazione, incorrendo nella violazione dei parametri di riferimento previsti dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992, per la determinazione del valore venale dell’area oggetto di accertamento, ai fini della determinazione dell’imposta »;
1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.Lgs 546/92» per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale omesso di dichiarare cessata materia del contendere in relazione al giudizio di appello rubricato con il n. 4626/2020, avente ad oggetto
l’impugnazione del primo avviso di accertamento emesso dal Comune, successivamente sostituito dall’avviso di accertamento in rettifica, parimenti impugnato;
1.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dall’art. 2-quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994 n. 564» per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale «erroneamente ritenuta legittima la riemissione dell’avviso di accertamento sul … presupposto che il secondo atto impositivo (quello in rettifica) fosse più favorevole per il contribuente, risultando invece dagli atti che la pretesa impositiva veniva … aumentata e … notificato al contribuente dopo il decorso del termine decadenziale previsto dall’art. dall’art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006 »;
1.2. il primo motivo è fondato;
1.3. come riportato nella sentenza impugnata, in fatto emerge che «il nuovo piano urbanistico comunale di RAGIONE_SOCIALE del 2006, per il suddetto terreno iscritto al Catasto Terreni come bosco ceduo, …(aveva)… previsto l’assegnazione di diritti edificatori, fatta eccezione per una piccola quota; in particolare il PUC, prevede(va)… che l’ente acquisis(se)… l’area sul Masso della Signora, gratuitamente, contro il riconoscimento di diritti edificatori ai proprietari, spendibili su altra area di proprietà di terzi ancora da assegnare ed individuare nella zona orientale di RAGIONE_SOCIALE in comunione con altri proprietari»;
1.4. ciò posto, come già affermato da questa Corte in tema di ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU), l’assoggettabilità a tale imposta di un’area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali (cfr. Cass. n. 1038 del 16/01/2023; Cass. n. 37934 del 02/12/2021; Cass. SU. n. 23902 del 29/10/2020);
1.5. è stato poi precisato che, posta la rilevanza della mera potenzialità edificatoria, è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della perequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene direttamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell’area interessata dal piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, che diviene una qualità intrinseca del terreno; diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene attribuito al privato un indice di capacità edificatoria fruibile su un’altra area, che può essere individuata anche successivamente, a fronte della cessione dell’area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero dell’imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta o preordinato all’esproprio, con la conseguenza che, in tale caso il diritto edificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. Cass. n. 26895 del 05/10/2021);
1.6. nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarmente evidente è, quindi, la progressività dell’ iter perfezionativo della fattispecie, dal momento che quest’ultima si articola in una fase, o area, cd. di decollo, costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitario al proprietario che ha subìto la cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica o il vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio; di una fase, o area cd. di atterraggio, data dalla individuazione ed assegnazione del terreno sul quale il diritto edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di volo rappresentata dall’arco temporale intermedio durante il quale l’area di atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il diritto edificatorio è suscettibile di circolare da sé (cfr. Cass. n. 1214 del 17/1/2023);
1.7. la compensazione urbanistica – che può prevedere anche diverse forme attuative, ad esempio di permuta tra aree (come nel caso in esame, laddove la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale indica che sulla base del PUC è previsto che «l’ente acquisisca l’area … , gratuitamente, contro il riconoscimento di diritti edificatori ai proprietari, spendibili su altra area di proprietà di terzi ancora da assegnare ed individuare …» ), ovvero di
mantenimento in capo al privato della proprietà dell’area destinata alla realizzazione di servizi pubblici, dati al medesimo in gestione convenzionata – può fungere invero da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale);
1.8. da tali premesse deriva, dunque, il principio consolidato per cui il diritto edificatorio compensativo non è assoggettabile ad imposta, in quanto non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituendo una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. Cass. SU, n. 23902/2020 cit., Cass. n. 26895/2021 cit.);
1.9. in forza di tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto dovuto il pagamento dell’IMU su area, relativa a «suoli destinati ad essere ceduti al Comune», anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo senza che fosse esistente alcuna convenzione per l’assegnazione definitiva di altra area di atterraggio, è errata in diritto, dovendo essere escluso l’obbligo del pagamento del tributo in capo al proprietario dell’area che, come nel caso in esame, vanta solo un’aspettativa edificatoria destinata a divenire attuale al momento in cui la volumetria dell’area verrà effettivamente compensata con altra area concretamente individuata -cd. area di atterraggio-;
l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo;
3.1. è parimenti fondato il quarto motivo di ricorso;
3.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 11460 del 12/05/2010; Cass. n. 16704 del 27/07/2007) in tema di ICI, ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU, l’emissione di un nuovo avviso di accertamento, con il quale il Comune modifichi in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto
sostanziale, venendo meno l’interesse ad una decisione relativa ad un atto – il primo avviso – sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito;
3.3. nel caso in esame rileva il Collegio che l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il Comune ha modificato in aumento il precedente avviso (come emerge dalla documentazione prodotta nel merito e ritualmente depositata in sede di legittimità dalla ricorrente), integrando una pretesa tributaria «nuova» rispetto a quella originaria, sostituisce, dunque, quello precedente, con caducazione d’ufficio del precedente avviso numero NUMERO_DOCUMENTO e conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l’interesse ad una decisione relativa ad un atto – il primo avviso – sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo esclusivamente al nuovo avviso che lo ha sostituito;
4.1. il quinto motivo è inammissibile;
4.2. dalla sentenza impugnata emerge che la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE, accogliendo il ricorso del contribuente avverso il secondo avviso di accertamento, ha annullato con la sentenza n. 4135/2019, l’atto impositivo, ritenendo fondate le eccezioni, sollevate dal contribuente, non pronunciando su tutte le altre eccezioni dedotte con il ricorso introduttivo, inclusa quella di decadenza dell’ente locale dal potere impositivo per decorrenza dei termini;
4.3. in tale condizione, era onere del ricorrente riproporre in appello, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutte le questioni ritenute assorbite, sotto pena di definitiva rinuncia;
4.4. infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «lo scrutinio in appello delle questioni (domande o eccezioni che siano) non accolte dalla sentenza di primo grado postula, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, una “specifica” riproposizione di esse, vale a dire un’espressa riformulazione che, sia pure per relationem , non può essere ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della
precedente fase processuale …(e).. . non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado» (cfr. Cass. 27/11/2015, n. 24267 che richiama, tra le tante, Cass. 20/10/2010, n. 21506; Cass. 26/07/2005, n. 15641; Cass 27/03/2003, n. 4625; cfr. anche Cass. 7/12/2016, n. 25131; Cass. 18/12/2014, n. 26830);
4.5. dall ‘esame della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 6 bis) si evince che, con l’atto di controdeduzioni all’appello del Comune, il contribuente si era limitato a contestare le ragioni del gravame avversario, senza alcuna altra doverosa e necessaria specifica riproposizione dei motivi originari di ricorso che aveva proposto, da ritenersi, quindi, rinunciati , né peraltro l’odierno ricorrente ha specificamente indicato in quale parte delle sue difese in grado di appello avrebbe riproposto anche il motivo di impugnazione relativo alla «intervenuta decadenza del termine quinquennale per l’esercizio del potere impositivo tenuto conto che la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica era stata effettuata in data 23/1/2019, in relazione all’anno d’imposta 2013 »;
4.6. con riguardo, poi, alle ulteriori questioni circa la pretesa nullità del secondo avviso di accertamento per mancata indicazione dei «nuovi elementi e gli atti o fatti venuti a conoscenza dell’Ufficio e che …(avevano)… portato all’emissione dell’avviso di accertamento in aumento della pretesa impositiva», nel silenzio della sentenza impugnata si rileva che trattasi di questioni nuove non precedentemente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposte perciò al vaglio del giudice di appello, cosicché la loro introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» (cfr. Cass. n. 907 del 17/01/2018; Cass. n. 17041 del 9/7/2013; Cass. n. 7981 del 30/03/2007), posto che il giudizio di
cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass. n. 4787 del 26/03/2012);
4.7. occorre, inoltre, evidenziare che l’allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (cfr. Cass. n. 20694 del 09/08/2018; Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. 23675 del 18/10/2013);
5.1. da ultimo, va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata da parte ricorrente, in allegato alla memoria difensiva, allo scopo di dimostrare la «sopravvenuta mutazione della destinazione urbanistica delle aree, … desumibile dal nuovo certificato di destinazione urbanistica dell’area », deducendo « che l’area oggetto di causa è stata esclusa dal comparto edificatorio, precedentemente approvato, con conseguente eliminazione dei diritti edificatori precedentemente previsti e sulla base dei quali l’Ente fondava la propria illegittima pretesa impositiva»;
5.2. trattasi, quindi, di documentazione allegata alla memoria del ricorrente che non concerne «la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso», ed al riguardo va rilevato che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24942 del 15/09/2021; Cass. n. 28999 del 12/11/2018; Cass. n. 7515 del 31/3/2011);
6. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il quinto motivo ed assorbiti i rimanenti motivi, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il quinto motivo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da