Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20689 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31837/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1714/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2012 spiccato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, indicato quale amministratore di fatto e autore RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Il COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento, contestando la qualità di amministratore di fatto e negando di essere autore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate; ha osservato che, in ogni caso, la responsabilità tributaria era addebitabile esclusivamente alla società in relazione sia alle maggiori imposte accertate che alle conseguenti sanzioni; ha eccepito, inoltre, l’inammi ssibilità dell’atto , che non era stato notificato alla società, e ha contestato nel merito la pretesa tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, con la sentenza n.4399/19, depositata il 22/10/2019, ha rigettato il ricorso.
Avverso questa sentenza i l COGNOME ha interposto l’appello e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame, osservando che la società appellante aveva riproposto essenzialmente le eccezioni già sollevate nel primo grado del giudizio, senza contrastare la sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche idonee, così confermando la sentenza impugnata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con sei mezzi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.l. n. 137/2020 , anche in relazione all’art. 34 d .lgs. n. 546/92 e all’art.24 della Cost ., all’art. 111 comma 2 della Cost ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 3 c.p.c., perché in violazione dell’art.27 co mma 2 citato, la CTR della Lombardia ha
trattato la controversia in camera di consiglio senza svolgere la discussione con collegamento da remoto, pur essendone stata fatta esplicita richiesta, né concedere il richiesto rinvio per consentire la trattazione scritta con termini per le memorie conclusionali e di replica, prevista dal legislatore nell’ipotesi in cui non fosse stato possibile procedere mediante collegamento da remoto.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/73, degli artt. 2697, 2727 e 2729 nonché 2639 c.c., 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laddove si era affermata la qualità di amministratore di fatto e autore RAGIONE_SOCIALE violazioni in capo al ricorrente.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c .p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inapplicabilità all’amministratore, anche di fatto, RAGIONE_SOCIALE sanzioni per violazioni fiscali riferibili alla società , secondo quanto disposto dall’art. 7 d.l. n. 269/2003.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c .p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e di inammissibilità della pretesa rivolta al coobbligato prima che si sia formato il titolo nei confronti dell’obbligato principale.
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c .p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulle contestazioni sollevate in ordine alla quantificazione di IRES e IRAP.
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c .p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., essendosi omessa ogni pronunzia sulle contestazioni relative alla quantificazione dell’IVA dovuta.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
7.1. Nel caso in esame trova applicazione l ‘art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (recante ‘Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ‘ ), conv. con modificazioni con l. 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui « Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione AVV_NOTAIO stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE udienze pubbliche e camerali e RAGIONE_SOCIALE camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio…. ». Il successivo comma 2 stabilisce che « In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una RAGIONE_SOCIALE parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e’ rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel
rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio ».
7.2. La citata normativa emergenziale autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che impediscono l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di ‘congegni di sostituzione’ (Cass. n. 33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e « in alternativa », la possibilità di decisione « sulla base degli atti » , (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della « trattazione scritta » che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi ‘equivalente’ all’ udienza, atteso che « le parti sono considerate presenti ». Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell’udienza (Cass. n. 33175 del 2021).
7.3. In questo caso, secondo quanto si desume dalla progressione degli atti processuali trascritti per autosufficienza in ricorso, fissata per la trattazione la data del 15.2.2021, in data 22.1.2021 era stata avanzata dal contribuente istanza di discussione in pubblica
udienza ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992, notificata alla controparte; in data 4.2.2021 era stata depositata altra istanza, anch’essa notificata all’RAGIONE_SOCIALE, con cui si era insistito per la discussione in presenza ovvero da remoto, con rinvio a nuovo ruolo in caso di impossibilità di procedere al collegamento. La Commissione, invece, ha proceduto alla decisione nella camera di consiglio del 15.2.2021 sulla base degli atti, così violando la sopra riportata normativa, perché ha rigettato implicitamente l’istanza di discussione da remoto, senza dare atto RAGIONE_SOCIALE ragioni che rendevano impossibile procedere al collegamento, e non ha stabilito i termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza a nuovo ruolo.
7.4 . Attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, viene in evidenza la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001). In questo caso la lesione risulta ancor più grave, perché negandosi alla parte non solo l’udienza di discussione ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale. Si osservi che a più riprese questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le
rispettive ragioni (v. Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 7701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020).
Conclusivamente, accolti il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata, in quanto nulla, e la causa deve essere rinviata al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/03/2024.