Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16058 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6600/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3732/01/2015, depositata il 3 settembre 2015;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2004.
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE Ufficio di Legnano notificava alla società RAGIONE_SOCIALE (della quale COGNOME NOME era socio accomandante fino al 2 dicembre 2005) avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato induttivamente nei confronti della predetta società, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c ), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile d’impresa di € 261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e recupero nei confronti della società di maggiori imposte IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni.
1.1. COGNOME NOME, in qualità di socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento (notificatogli in data 22 giugno 2007) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 270/36/2008 del 20 novembre 2008, lo rigettava.
Interposto gravame da COGNOME COGNOME, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 64/01/2010, depositata il 13 aprile 2010, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dal COGNOME in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, in quanto essendo egli socio accomandante, risultava impossibilitato a svolgere funzioni rappresentative per conto della società. Tale ultima sentenza non veniva impugnata, passando quindi in cosa giudicata.
1.2. Nelle more del giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, l’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 23 maggio 2008, a COGNOME NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ai redditi di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per l’annualità 200 4.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale, con sentenza n. 80/03/2009, depositata il 10 giugno 2009, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 63/01/2010, depositata il 12 aprile 2010, rilevato che non erano stati evocati in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e lo stesso COGNOME quale socio accomandatario, rimetteva la causa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese per l’integrazione del contraddittorio.
A seguito quindi di riassunzione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nelle more dichiarata fallita, e di COGNOME, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con sentenza n. 182/03/2014, depositata il 24 marzo 2014, rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3732/01/2015, pronunciata il 13 luglio 2015 e depositata in segreteria il 3 settembre 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato l’8 marzo 2016) .
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’arto 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la C.T.RAGIONE_SOCIALE., rilevando l’asserito passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di cui COGNOME era stato socio accomandante, aveva, di fatto, inibito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa in merito alla pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, avendo omesso di esaminare le diverse censure proposte in punto di illegittimità della determinazione del maggior reddito d’impresa ed erroneamente ritenuto che lo stesso contribuente avesse compiutamente svolto le proprie difese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, non tenendo conto, peraltro, che tale giudizio si era concluso senza l’esame RAGIONE_SOCIALE
difese del COGNOME, in quanto ritenuto non legittimato a formulare contestazioni in merito alla legittimità e correttezza del maggior reddito societario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto formatosi il giudicato sul maggior reddito accertato nei confronti della società, non avendo la stessa Corte, nel separato giudizio riguardante l’accertamento societario, preso in esame e pronunciatosi sulle doglianze sollevate dal socio COGNOME in merito alla determinazione del maggior reddito societario, essendosi limitata ad emettere una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito.
Rileva, in particolare, che, avendo la Corte territoriale ritenutosi formato il giudicato sostanziale in ordine alla determinazione del maggior reddito societario, la stessa Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle diverse e concorrenti censure riguardanti l’accertamento del reddito personale del socio.
1.4. Con il quarto motivo, infine, COGNOME NOME eccepisce nuovamente nullità della sentenza per omessa pronuncia, e
quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che, sempre per il preliminare ed assorbente assunto secondo cui si sarebbe formato il giudicato sostanziale in merito alla determinazione del maggior reddito della società, la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita illegittimità del metodo di accertamento del maggior reddito societario.
Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, al fine di verificare l’integrità del contraddittorio in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
Rinvia la trattazione a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.