Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32703 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi iscritti ai nn. 20686/2022 e 20724/2022 R.G. proposti da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese, per procura allegata ai rispettivi atti di costituzione di nuovo difensore, da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e domiciliate presso il domicilio digitale di quest’ultima EMAIL;
-controricorrenti- avverso le sentenze della C.T.R. (sez. dist. di Catania) n. 4565/2022 e n. 4577/2022, entrambe depositate il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME e NOME COGNOME, a seguito dell’espropriazione di un capannone industriale con annesso terreno pertinenziale (del quale erano comproprietarie insieme alla madre e alla sorella NOME), ottennero la relativa indennità ( pro quota ), sulla quale venne operata la ritenuta IRPEF del 20%, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 413/91;
successivamente, le due sorelle impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Catania, con distinti ricorsi, il silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso;
i ricorsi vennero accolti , sul presupposto che l’immobile ricadesse in zona F, non contemplata dalla citata disposizione (che fa riferimento unicamente ai beni ricadenti nelle zone A, B, C e D);
a seguito di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, le sentenze di primo grado vennero confermate dalla C.T.R. siciliana, sul presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato la circostanza della appartenenza del bene alla zona F (sicché sulla stessa si sarebbe formato il giudicato interno), e comunque non avrebbe provato i presupposti per una diversa ‘zonizzazione’ ;
con distinti ricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, sulla base di due motivi, le due sentenze di secondo grado, dando luogo ai procedimenti di cui ai nn. r.g. 20686 e 20724 del 2022;
a seguito della morte del precedente (comune) difensore, in entrambi i procedimenti si è costituita, con comparsa del 28.10.2022, la nuova procuratrice AVV_NOTAIO;
la fissazione dell’adunanza camerale del 21/09/2023 veniva regolarmente comunicata all’AVV_NOTAIO, in data 25/05/2023, in relazione al procedimento n. 20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente NOME COGNOME, in data
11/09/2023, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n. 20686/2022;
considerato che
la connessione oggettiva (trattandosi di ricorsi avverso sentenze identiche imperniati su analoghi motivi, in relazione alla medesima fattispecie sostanziale) e parzialmente soggettiva dei due procedimenti ne rende, preliminarmente, opportuna la riunione; è, peraltro, necessario disporre un rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE cause così riunite, in considerazione dell’impossibilità di dispiegare compiutamente il proprio diritto di difesa, da parte di NOME COGNOME, in conseguenza della mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, di cui s’è detto;
P.Q.M.
Dispone la riunione del ricorso n. r.g. 20724/2022 al presente e rinvia i procedimenti riuniti a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.