Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5755 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8957/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO;
, -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3516/2021 depositata il 1° ottobre 2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, il quale dichiara di non opporsi al rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore della ricorrente;
udito per la parte controricorrente l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3516/2021 del 1° ottobre 2021;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 16371/2025 del 17 giugno 2025, pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 16 aprile 2025, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, per la pronuncia in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo di impugnazione;
-per la trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata l’odierna udienza pubblica;
-nel termine di cui all’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
entro il successivo termine di cui al secondo comma del medesimo articolo l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa;
preso atto che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla parte ricorrente, eseguita dalla Cancelleria mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, AVV_NOTAIO, ha avuto esito negativo;
constatato che alla data dell’odierna udienza non risulta acquisita agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione personale di tale avviso alla detta parte;
ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena
ed effettiva esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione degli avvisi;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME