Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
Avviso accertamento -Ires -Iva -Irap -omessa dichiarazione -società di persone -giudizio di rinvio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1569/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentat o e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – e nei confronti di
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 215/2020, depositata in data 14 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, in data 3 dicembre 2013, notificava a COGNOME -socio della Buenos Aires s.n.c., per una quota del 50 per cento, unitamente a NOME COGNOME -l’avviso di accertamento n. TA602A502101/2013. Con quest’ultimo l’Ufficio, per l’anno di imposta 2008, rilevava che la società aveva omesso sia la presentazione del modello Unico si a la dichiarazione ai fini Irap; per l’effetto, determinava, in via induttiva, in capo alla società un reddito di impresa di euro 16.223,00, che imputava in parti uguali ai due soci in ragione della metà ciascuno, un volume di affari di euro 36.913,00 ed un valore della produzione netta di euro 6.723,00. Di conseguenza, recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva, Irap ed irrogava le conseguenti sanzioni.
A vverso l’avviso di accertamento COGNOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pescara che lo accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente alle sanzioni in quanto irrogate oltre il termine di novanta giorni ex art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Contro tale sentenza proponevano appello sia l’Ufficio che il contribuente. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, rilevata la non integrità del contraddittorio in fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci, dichiarava la nullità del giudizio con remissione al primo giudice.
Il contribuente riassumeva il ricorso innanzi alla CTP, evocando in giudizio l’Agenzia delle entrate, la società ed il socio NOME COGNOME
riproponendo i motivi già spesi ed eccependo, altresì, l’omessa notifica alla società dell’atto impositivo.
La CTP di Pescara rigettava il ricorso evidenziando la regolarità della notifica effettuata al legale rappresentante della società.
COGNOME COGNOME proponeva appello evocando in giudizio, oltre all’Agenzia delle entrate , anche la società e il socio NOME COGNOME. La CTR, con la sentenza in epigrafe, pronunciata nella contumacia di detti ultimi, lo rigettava. Per quanto di rilievo, la CTR, in via preliminare, accoglieva l’eccezione dell’Ufficio che aveva dedotto l’inammissibilità del motivo fondato sull’omessa notifica dell’atto impositivo alla società in quanto proposto solo con l’atto di riassunzione e, dunque nuovo. Di seguito, pronunciandosi nel merito, «per mero tuziorismo», rilevava la regolare notifica del l’avviso di accertamento nei confronti della società e la conseguente definitività della pretesa tributaria sia nei confronti della società che dei soci.
Avverso detta sentenza propone ricorso COGNOME evocando in giudizio sia l ‘Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso, sia la società ed il socio NOME COGNOME che non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 24 Cost., e «violazione principio rilevabilità d’ufficio questioni non costituenti eccezioni in senso stretto».
Censura la sentenza impugnata per aver ac colto l’eccezione , sollevata dall’appellata Agenzia delle entrate nel giudizio di riassunzione, in ordine alla novità del motivo di impugnazione relativo all’omessa notificazione dell’atto impositivo alla società . Osserva che la questione non integra un’ eccezione in senso stretto, bensì una mera
difesa concernente il presupposto di fatto della pretesa impositiva dell’Agenzia nei confronti del socio ri corrente e della stessa società, come tale compresa naturaliter nell’oggetto del giudizio.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione meramente apparente circa l’esistenza di regolare notifica dell’avviso di accertamento alla Società Buenos Aires s.n.c..
Censura la sentenza per avere la CTR omesso di prendere in considerazione le proprie specifiche deduzioni e di esporre il percorso argomentativo seguito per pervenire al giudizio di esistenza ed effettività della notifica nei confronti della società, limitandosi a reiterare quanto affermato dal primo giudice.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., difetto assoluto di motivazione.
Censura la sentenza per avere la CTR motivato, con affermazione criptica, l’assorbimento e l’inammissibilità di «tutte le eccezioni», affermando che erano estranee alla materia del contendere e proposte da soggetto non legittimato.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., violazione dell’art. 24 Cost., artt. 13 e 6 CEDU, art. 40, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Assume che l’affermazione secondo cui restavano assorbite «tutte le eccezioni» collegate alla mancata impugnazione della società in quanto proposte da soggetto non legittimato, viola il diritto di difesa sancito dal primo comma dell’art. 24 Cost.,
Il primo motivo è infondato, restando assorbito il secondo.
5.1. Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la
contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio (Cass. 18/05/2018, n. 12313).
La riassunzione del giudizio in primo grado -dopo che il giudice di appello, in applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992 , ne abbia disposto la rimessione dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure -comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l’instaurazione di un nuovo giudizio, con conseguente inammissibilità della proposizione di domande nuove.
5.2. Va disatteso l’assunto del contribuente secondo cui l’argomento speso solo in sede di riassunzione in ordine all’omessa notifica dell’atto impositivo alla società sia mera difesa. Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Cass. 05/09/2024 n. 23856).
La notifica dell’atto societario è un presupposto di legittimità dell’atto impositivo che deve essere oggetto di specifica e tempestiva allegazione.
Pertanto, la relativa questione non poteva proporsi in sede di riassunzione del giudizio, bensì o con il ricorso originario, proponendo
specifico motivo di impugnazione dell’atto impositivo, oppure, nell’ipotesi in cui il vizio fosse conseguenza di quanto allegato e documentato dall’Agenzia delle entrate, a mezzo motivi aggiunti.
Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
6.1. La CTR, dopo aver ritenuto inammissibile il motivo relativo all’omessa notifica dell’atto impositivo alla società , ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva nei confronti sia di quest’ultima che dei soci e che al contribuente fosse, pertanto, preclusa qualsiasi contestazione in quanto non legittimato. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi per i quali il contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto impositivo, puntualmente indicati nella parte della sentenza dedicata allo «svolgimento del processo».
L’affermazione relativa alla mancanza di legittimazione in capo al socio non è in alcun modo argomentata, non chiarendosi le ragioni per le quali a quest’ultimo sarebbe preclusa ogni contestazione in merito all’Irpef imputatagli per trasparenza o, comunque, alle altre obbligazioni tributarie addebitategli. Va rilevato, infatti, che il socio di società di persone non ha legittimazione ad impugnare l’atto impositivo con riferimento alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, ma non a quelle riferite a lui personalmente o attribuitegli per trasparenza. A tal proposito deve evidenziarsi che il ricorrente, con l’ atto introduttivo, aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva per le imposte e per le sanzioni oltre che l’infondatezza nel merito della pretesa.
Quanto agli effetti della definitività dell’avviso societario, questa Corte dopo aver ribadito che il giudicato sfavorevole alla società non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti rimasti estranei al processo, ha aggiunto che questi principi, espressi in relazione alla formazione del giudicato, restano a maggior ragione applicabili
nell’ipotesi -come quella in esame -in cui si sia prodotta, anche se soltanto in relazione alla società, l’irretrattabilità dell’avviso per mancata impugnazione (Cass. 30/07/2014, n. 17360).
In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che procederà a nuovo esame e renderà congrua motivazione, pronunciandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che renderà congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.