Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16038 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12114/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 9606/2021 depositata il 29/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue:
Con ricorso il sig. NOME COGNOME ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TYS014D00185/2013 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – relativamente all’anno di imposta 2008, perché illegittima.
Con il gravame interposto, l’appellante ha premesso in fatto di essere titolare di una omonima impresa individuale e di avere ricevuto la commissione dell’appalto per la esecuzione dei lavori di un invaso irriguo in ctr. Leto (EN) e che si è avvalso anche delle prestazioni di terze imprese che hanno fornito servizi, beni ovvero hanno eseguito alcuni dei lavori allo stesso appaltati; ha rappresentato, che a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla G.d.F. e del p.v.c. trasmesso alla Agenzia erariale, gli è stato notificato l’avviso di accertamento suddetto con cui sono stati disconosciuti ( €.30.092,00) i costi sopportati e disconosciuta pure la detrazione di IVA (€.6.018,40) che, conseguentemente, sono stati ricondotti a maggiore reddito imponibile per €. 43.268,00 a fronte del dichiarato di €. 13.965,00 con conseguenziale maggiore IRPEF, maggiore add.le reg.le e comunale ed una maggiore IVA con la debita irrogazione delle sanzioni; ha esposto, in via ulteriore, di avere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il suddetto avviso di accertamento lamentandone la illegittimità e nullità per difetto di motivazione e per la violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 42 dpr n. 600/1973, oltreché la nullità per violazione dell’art. 12 comma 5 della succitata legge per inesistenza del presupposto impositivo e la illegittimità della irrogazione delle sanzioni .
L’adita CTP di Catania, con sentenza n. 8780/2017, rigettava il ricorso.
3. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
Con il quarto motivo di impugnazione, l’appellante ha affrontato il punto controverso del recupero ad imposta dei costi dallo stesso dedotti (quelli relativi alle schede carburante) riproducendo le censure all’avviso di accertamento rappresentate in prime cure, ma ha eluso, per quanto ne abbia evidenziato motivo di gravame, a giudizio della Commissione, di indicare la specifica doglianza sulla decisione dei primi Giudici. Nei termini, quindi, in cui il motivo è stato formulato, esso è inammissibile non essendo stato prospettato sostanzialmente il vizio ragionamento dei primi Giudici. Peraltro, va osservato che la Commissione Tributaria Provinciale, invece, ha motivato la sua decisione, constatando sul punto il difetto probatorio del ricorso del contribuente il quale non ha fornito prova alcuna della inerenza del costo all’esercizio della sua impresa anche per l’appalto commessogli.
In tal senso, la contestata violazione degli artt. 51, 95 e 109 dpr .917/1986 ed art. 21 dpr n. 633/1972 non poteva che essere confermata in sede giudiziale come risultato di un deficit difensivo del contribuente. Ed anche, in sede di gravame, l’appellante al di là delle asserzioni difensive finalizzate ad evidenziare la illegittimità del recupero ad imposta relativo all’acquisto del carburante (€. 21.180,86), non ha fornito prova alcuna della inerenza contestata dall’Ufficio erariale. Conseguentemente, resta il principio in virtù del quale le norme suddette fissano regole formali per la compilazione delle schede in questione proprio a garanzia del contribuente che, osservandole, è in grado di dimostrare la inerenza dell’acquisto all’esercizio della sua attività.
Il S.C. con consolidato orientamento ha statuito che la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta, quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette ‘schede carburanti’, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge ; ed anche, la asserzione dell’appellante secondo cui il carburante è stato acquistato per mezzi di cantiere, è rimasta e rimane sfornita di prova – i primi Giudici hanno scritto nella sentenza impugnata che si tratta, nella specie di ‘mera allegazione labiale’ – avendo osservato come anche per i mezzi di cantiere occorre la
istituzione di apposite schede carburante (Cass. n. 24930/2011) di cui l’appellante non ha fornito prova alcuna’.
Infine, avuto riguardo al quinto motivo di appello, afferente all’IVA la cui detrazione è stata recuperata dall’Ufficio erariale, va osservato che l’asserzione dell’appellante secondo cui la ‘… sanzione della indetraibilità può essere applicata solo nel caso in cui venga dimostrata la consapevolezza del contribuente di avvalersi di fatture false’, è fuori luogo in quanto ciò che è stato contestato non è la inesistenza delle operazioni fatturate, quanto la non inerenza dei costi all’esercizio di impresa sicché i costi non potevano essere dedotti e l’IVA esposta nelle fatture non poteva essere detratta .
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il nuovo difensore del contribuente, subentrato in sostituzione del precedente deceduto giusta regolare nomina, deposita ampia memoria telematica in data 15 -17 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di economia espositiva, i motivi possono essere enunciati congiuntamente.
Primo motivo: ‘Error in procedendo: nullità e/o erroneità della sentenza impugnata in quanto resa in violazione degli artt. 24, 111, comma 1 e 2, della costituzione, art. 34 d.lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’.
2.1. ‘Il Collegio ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza del giorno 07.07.2021, avanzata dall’appellante con istanza notificata all’Agenzia delle Entrate e depositata telematicamente in data 17.06.2021 come risulta anche dalla stampa del fascicolo telematico risultante sul Sigit , al fine di esporre in pubblica udienza e da remoto le ragioni poste con il ricorso in appello. La Commissione Regionale nella motivazione della sentenza impugnata non fa alcun accenno alla richiesta di rinvio ed anche dal Verbale di udienza non vi è traccia della
richiesta proposta. La mancata concessione del rinvio e della possibilità di discutere l’appello oralmente ed alla presenza delle parti, senza alcuna motivazione, configura una violazione del diritto di difesa delle parti processuali ed un grave vulnus al diritto al giusto processo ed al contraddittorio . Nel caso in specie si evidenzia che la parte, rilevata la particolare complessità delle questioni oggetto del giudizio ha espressamente chiesto sia il rinvio al periodo post emergenziale sia, in alternativa la trattazione mediante collegamento dal remoto. Entrambe le richieste sono state disattese dalla CTR. Per tale ragione, la sentenza merita di essere cassata’.
Secondo motivo: ‘Error in iudicando – Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 109 tuir (d.p.r. n. 917/1986), dell’art. 19 co. 1 dpr. n. 633/72 e dell’art.53 cost., anche in combinato disposto agli art. 2697 e ss. codice civile (in tema di onere probatorio), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
3.1. ‘La sentenza impugnata è comunque errata in quanto la CTR ha ritenuto non sussistente l’inerenza ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto del pezzi di ricambio e del carburante per i mezzi meccani strumentali all’attività d’impresa, poiché, a parere dei Giudici di merito, il contribuente ‘non ha fornito prova alcuna della inerenza contestata dall’Ufficio erariale’. ‘Preliminarmente va evidenziato che, la contestazione di indeducibilità dei costi da parte dell’Ufficio aveva riguardato i costi sostenuti per l’acquisto di carburante ed lubrificanti, pari ad € 21.180,82, ed i costi sostenuti per l’acquisto di accessori di ricambio (erroneamente configurati nell’atto di accertamento come costi per servizi di manutenzione per automezzi) pari ad € 8.190,00’. ‘La CTR, nonostante le censure dell’odierno ricorrente sono state svolte con specifico e distinto riguardo ad entrambi i costi recuperati (cfr. pag. 13 punto 1 e pag. 16 punto 2 del quarto motivo d’appello), si è pronunciata solo in relazione ai costi per
l’acquisto di carburante. In relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova è evidente la violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della CTR, con la sentenza impugnata. Ed infatti, i mezzi in questione, sono i mezzi d’opera strumentali all’attività svolta dall’impresa di cui l’odierno ricorrente è titolare, la quale si ribadisce, svolge anche l’attività di noleggio di attrezzature per lavori edili. Per tali mezzi, che non sono autoveicoli destinati alla circolazione su strada, ma veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia l’inerenza è ‘in re ipsa’ ‘. ‘Orbene, l’Ufficio non ha mai contestato né che i mezzi in questione fossero strumentali all’attività svolta né che gli stessi fossero esclusivamente utilizzati per l’attività lavorativa. L’Agenzia delle Entrate nelle proprie difese si è sempre limitata a ribadire che l’indeducibilità del costo (e l’indetraibilità dell’iva) è stata determinata dalla mancata compilazione delle schede contabili e dalla mancata indicazione nelle fatture della targa o dei dati identificativi dei veicoli ‘. ‘Anche on riferimento all’indebita deduzione ai fini IRPEF pari ad € 8.910,00 e detrazione dell’IVA, pari ad € 1.782,12 dei costi sostenuti per l’acquisto dei pezzi di ricambio la sentenza della CTR è errata. Tali costi, come rilevato sia in primo che in secondo grado (cfr. pag. 16 appello) (erroneamente qualificati dall’Ufficio servizi di manutenzione per automezzi) sono stati sostenuti per l’acquisto di accessori di ricambio per i mezzi meccanici di proprietà della ditta dell’odierno ricorrente che svolge anche l’attività di noleggio di attrezzature per lavori edili Il fatto che sulle fatture di acquisto non siano stati riportati gli elementi identificativi dei mezzi è del tutto irrilevante in quanto per l’acquisto di parti di ricambio non è assolutamente prevista dalla legge tale indicazione’.
Terzo motivo: ‘Error in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, 1° co. n. 4, cod. proc. civ.’.
4.1. ‘Il ricorrente ha rilevato sia nel 5° motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, sia con l’ultimo motivo del ricorso in appello, l’inapplicabilità, l’illegittimità e/o l’erroneità delle sanzioni irrogate, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e per violazione delle norme sul cumulo sanzionatorio. Su questi domanda la CTR non si è minimamente pronunciata’.
È fondato il primo motivo, con assorbimento dei restanti due.
5.1. La narrativa del motivo deve essere integrata con quella che il ricorso dedica, introduttivamente, allo svolgimento del processo, ove (p. 6 s.), nell’obiettivo silenzio della sentenza impugnata ed in difetto di diversa versione dell’Agenzia in controricorso, si riferisce che
con l’avviso di trattazione del 15.4.2021 la segreteria comunicava la trattazione scritta, autorizzata con Decreto 45/2020 del Presidente della CTR Sicilia, per il giorno 19.5.2021.
La ricorrente sussistendo questioni complesse incompatibili con il contraddittorio cartolare depositava istanza di rinvio chiedendo che la discussione del ricorso venisse rinviata al periodo post emergenziale al fine di consentire la discussione in pubblica udienza anche attraverso il sistema alternativo del collegamento da remoto .
L’udienza veniva rinviata ad una nuova udienza in data 7.7.2021 sempre per trattazione scritta, conseguentemente l’odierno ricorrente depositava una ulteriore istanza di rinvio per la discussione da remoto .
In data 07.07.2021, l’adita Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sez. 13, non teneva conto della richiesta di rinvio al periodo post emergenziale (prorogato ulteriormente al 31.12.21), e poneva la causa in decisione pronunciando la sentenza numero 9606/2021 .
5.2. Questa S.C. ha recentemente avuto modo di affermare che ‘nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid -19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza’: in tal senso si esprime il principio di diritto estratto da Sez. 5, n. 20420 del 23/07/2024, Rv. 672020 -01, in una fattispecie in cui ‘la SRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato nulla la sentenza impugnata, che, pur avendo la parte insistito per l’udienza di discussione, era stata pronunciata allo stato degli atti, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza neppure concedere i termini per la trattazione scritta’; più precisamente, la S.C., premesso il tenore dell’art. 27, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, osserva in motivazione (par. 4.3, p. 6) che la citata normativa emergenziale autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di ‘congegni di sostituzione’ (Cass. n. 33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base degli atti», (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi ‘equivalente’ all’udienza, atteso che «le parti sono considerate presenti». Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in
pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell’udienza (Cass. n. 33175 del 2021).
5.3. Tornando al caso di specie, la CTR – che nulla riferisce, e men che meno motiva, in ordine alla seconda istanza (in vista dell’udienza del 7 luglio 2021) della difesa del contribuente di rinvio per la trattazione in presenza dopo la chiusura del periodo emergenziale e comunque in pubblica udienza da remoto, né rende conto dell’eventuale indisponibilità dei mezzi tecnici necessari – non ha fatto applicazione del superiore principio.
5.4. Le conseguenze sono quelle nuovamente evidenziate in motivazione (par. 4.5, p. 8) da Sez. 5, n. 20420 del 2024, cit., secondo cui,
attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, viene in evidenza la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001). In questo caso la lesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, perché negandosi alla parte non solo l’udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale. Si osservi che a più riprese questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare
ulteriormente le rispettive ragioni (v. Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 7701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020).
Conclusivamente, la sentenza deve essere dichiarata nulla e la causa deve essere rinviata al giudice del merito, anche per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 27 marzo 2025.