Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
IMU PEREQUAZIONE URBANISTICA
sul ricorso iscritto al n. 8349/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE RAGIONE_SOCIALE SALERNO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, dr. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
H703 J), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6469/2/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 ottobre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 9 gennaio 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la pretesa di cui all’avviso di accertamento n. 2488/2019, con cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE chiedeva a NOME COGNOME il versamento della somma 5.591,00 € per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, concernente un terreno, del valore stimato – ai fini che occupano – nella somma di 94,62 €/mq, sito in località ‘Masso della Signora’ (censito nel catasto terreno come bosco ceduo, ma ricadente in area qualificata come Area Standard ed inserita per effetto del Piano Urbanistico -Comunale nel comparto edificatorio di tipo perequativo CPS 12 sub 2, con correlata Area di Trasformazione sita in località ‘Fangarielli’), in comproprietà del contribuente ed a cui l’ente territoriale aveva riconosciuto, in vista dell’acquisizione gratuita del citato bene al momento della realizzazione del progetto edificatorio previsto dal PUC, diritti edificatori spendibili e da esercitare in altra zona del comparto;
la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1941/9/2021 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva annullato l’atto impugnato sul rilievo del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione di RAGIONE_SOCIALE) n. 11633/2016, la quale aveva annullato altri avvisi di
accertamento emessi per annualità precedenti (2008 e 2009) in ragione del loro difetto di motivazione;
2.1. il Giudice regionale, in particolare, riteneva che:
a. dalla menzionata pronuncia non potesse conseguire l’efficacia di giudicato sul dedotto vizio di motivazione dell’avviso impugnato, in quanto « La sentenza n. 11633/2018 ha ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2008 e 2009 e ne ha dichiarato l’illegittimità facendo riferimento al deficit motivazionale dei provvedimenti, correlato, per un verso, all’ an e, per altro verso, alla presunzione, desumibile dal deficit motivazionale, che l’ente comunale avesse omesso di valutare la dedotta presenza sulle aree in questione di un vincolo idrogeologico.
La decisione si basa, dunque, su profili fattuali e di merito diversi da quelli che vengono in considerazione nel presente giudizio, attese le mutate condizioni di fatto dell’area in questione, interessata fin dall’anno 2010 dall’intervento di una nuova classificazione del rischio idrogeologico, operato con la variante di Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino, con eliminazione del vincolo e della fascia fluviale.
In definitiva, rispetto alle annualità coperte dall’accertamento giudiziale, risulta intervenuto per l’annualità in discussione un mutamento della situazione di fatto (una nuova classificazione del vincolo idrogeologico), che preclude l’estensione del giudicato invocata dal contribuente» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
b. l’avviso impugnato fosse adeguatamente motivato, avendo posto il contribuente nelle condizioni « di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta», poichè « sono stati espressamente richiamati gli atti regolamentari e deliberativi a base della classificazione delle aree come edificabili, dei criteri per l’attribuzione degli indici di edificabilità e dei relativi valori di riferimento», essendo stati in particolare « citati: la delibera di
C.C. n.5 del 05/03/2007, con la quale vengono richiamati i valori di riferimento delle aree fabbricabili, applicabili alla data di adozione della variante al PRGC; il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo; la delibera di giunta con la quale è stata determinata l’aliquota del tributo medesimo. L’avviso, poi, individua con precisione gli identificativi catastali delle aree, il soggetto passivo dell’imposta e il criterio del calcolo della stessa. L’avviso, dunque, si appalesa sufficientemente motivato anche per relationem agli atti amministrati generali presupposti all’applicazione del tributo» (così nella sentenza impugnata);
il contribuente avevano omesso di riproporre in grado di appello le domande e le eccezioni non esaminate dal primo Giudice, « neanche mediante un generico richiamo ai motivi di ricorso svolti in primo grado » , per cui, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovevano ritenersi rinunciate;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 1° aprile 2023 , formulando quattro motivi di impugnazione e successivamente depositando, in data 29 dicembre 2023, memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
Il Comune RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 10 maggio 2023;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione NOME COGNOME ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ed in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, eccependo la «Nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto proposto in violazione del divieto di proporre nuove domande ed eccezioni» (v. pagine nn. 1 e 2 del ricorso);
con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al combinato disposto con gli artt. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., eccependo la «Nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. Nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione, oltre ad essere affetta da manifesta illogicità e mancante di ogni riferimento al materiale probatorio posto a fondamento della soluzione della controversia, peraltro omettendo ogni valutazione in riferimento alle prove documentali acquisite agli atti di causa » (v. pagina n. 2 del ricorso);
con la terza doglianza l’istante ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2022, n. 201 e 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sostenendo che i diritti edificatori in questione non avessero natura reale, con conseguente difetto del presupposto impositivo, come sancito dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la pronuncia del 2020, n. n.23902;
3.1. l’istante ha, in particolare, segnalato che « l’avviso di accertamento impugnato si riferisce ad un’area agricola di cui il contribuente è comproprietario, che dovrà essere acquisita -gratuitamente -dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, a fronte del riconoscimento di diritti edificatori su altre aree di terzi, non ancora individuate, in relazione ai quali deve ritenersi esclusa la natura reale del diritto correlato al bene oggetto di tassazione e quindi l’impugnata sentenza è illegittima per non aver rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per difetto del presupposto impositivo (Cassazione a Sezioni Unite n.23902/2020)» (v. pagina n. 2 del ricorso), aggiungendo che tale principio era stato seguito da numerose pronunce della Commissione tributaria regionale della Campania;
con la quarta ragione di impugnazione il contribuente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assumendo che i Giudici di secondo grado avevano « omesso di valutare l’incidenza dei vincoli riscontrati ed accertati dai Giudici di primo grado, ai fini della determinazione del valore commerciale delle aree oggetto di contestazione, incorrendo nella violazione dei parametri di riferimento previsti dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992, per la determinazione del valore venale dell’area oggetto di accertamento, ai fini della determinazione dell’imposta» (v. pagina n. 2 del ricorso);
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni; e ciò non senza aver preliminarmente osservato che la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ., può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni implicanti necessariamente accertamenti di fatto – o sollevare nuove questioni (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097; nonché, tra le tante, Cass., 6 luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195), per cui -per quanto possa rilevare alla luce della valutazione che segue sul quarto motivo di impugnazione -non è ammissibile l’integrazione dei fatti di causa operata in detta memoria, al fine di dedurre -per di più sulla base della sopravvenuta deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 luglio 2022, come tale non pertinente alla situazione urbanistica esistente nell’anno di imposta che interessa (2015) – il mancato inveramento dei diritti edificatori in contestazione tra le parti;
risulta infondato il primo motivo di impugnazione secondo il quale -a dire del ricorrente – il Comune di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver
resistito in primo grado, con una difesa del tutto generica, chiedendo solo il rigetto del ricorso ed omettendo di prendere posizione sui vari motivi di impugnazione tra cui l’eccezione di giudicato esterno sulla domanda di nullità dell’avviso impugnato per vizio di motivazione, solo con l’atto d’appello, in violazione di quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aveva eccepito l’errata applicazione da parte del primo Giudice del giudicato esterno sulla questione della nullità dell’atto impositivo per effetto della menzionata sentenza n. 11633/2018 relativa agli anni 2008/2009;
6.1. va, infatti, osservato che come chiarito da questa Corte « nel giudizio tributario -strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, nel quale l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale ed il dibattilo processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo (Cass. nn. 10779/2007, 15849/2006, 9754/2003) – il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguardano le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali con cui il contribuente, convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Tale non può considerarsi l’argomentazione difensiva tendente ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico» (così, Cass., Sez. T., 3 febbraio 2021, n. 2413);
6.2. in una vicenda del tutto analoga è stato, inoltre, chiarito (v. Cass., Sez. VI/T., 16 novembre 2021, n. 34662) che « nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto
tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017)»;
«Pertanto, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 542 del 1996, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione (cfr. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 23587 del 21/11/2016)»;
-« l’accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto (cfr. Cass. – Sez. 3 – Sentenza n. 11754 del 15/05/2018), trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018), tanto che la stessa eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021, ex plurimis ), corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018, cit., ex plurimis )» (cfr. Cass., Sez. VI/T., 16 novembre 2021, n. 34662, che richiama Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2021, n. 2413);
6.3. alla luce di tali condivisi principi, va, dunque, escluso che il Comune, contestando con il motivo di gravame la sussistenza del giudicato esterno, abbia proposta una nuova eccezione, giacchè:
( i ) detto rilievo non ha determinato un mutamento del thema decidendum fattuale, in quanto la questione del giudicato attiene al profilo normativo e non fattuale del giudizio (cfr. Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020);
( ii ) con il predetto motivo il Comune aveva introdotto, come è consentito, una mera argomentazione difensiva, tendente ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., Sez. VI/T., 16 novembre 2021, n. 34662, che richiama Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 2413, cit.);
va rigettato anche il secondo motivo di impugnazione concernente l’eccepita motivazione apparente della sentenza;
7.1. sul piano dei principi costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture;
7.2. siffatta motivazione si considera -come suol dirsi – non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione
(censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione »;
7.3. il Giudice del merito non deve, peraltro, dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati ed incompatibili con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).
7.4. nella specie, il sopra riportato contenuto della sentenza impugnata dà conto della sussistenza di un’ampia motivazione che ha reso ben note le ragioni della decisione, avendo il Giudice regionale:
a. espresso chiaramente i motivi per i quali ha ritenuto che la citata sentenza n. 11633/2018 non potesse sortire effetti di giudicato in ordine alla domanda di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, perché l’accertamento si era basato sul deficit motivazione di quei provvedimenti, nonché su « profili fattuali e di merito diversi da quelli che vengono in considerazione nel presente giudizio», tenuto conto dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto costituita dalla nuova classificazione del vincolo idrogeologico, valutazione questa chiarita dal più generale rilievo secondo cui « gli accertamenti operati dalla CTR con riguardo agli anni di imposta 2008 e 2009 (ndr. oggetto della sentenza n. 11633/2018) non possono estendersi all’annualità 2015, proprio perché collegati ad emergenze fattuali variabili che non consentono dunque di traslare le valutazioni operate da quei giudici per le quali si è formato il giudicato » (così nella sentenza impugnata);
b. ritenuto che l’avviso fosse adeguatamente motivato, indicando gli atti regolamentari e deliberativi di classificazione dell’area come edificabile, i criteri per l’attribuzione degli indici di edificabilità ed i relativi valori di riferimento, richiamando il principio più volte espresso da questa Corte (cfr., Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887), secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta, essendo sufficiente, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale
successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, aggiungendo, infine, che l’onere di allegazione degli atti richiamati sussiste solo per quelli non conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente;
ritenuto di non poter esaminare gli altri motivi originari di ricorso proposti dal contribuente perché non riproposti ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, « neanche mediante un generico richiamo ai motivi di ricorso svolti in primo grado), e quindi da intendersi rinunciati;
7.5. il dedotto vizio, dunque, non sussiste, avendo il Giudice regionale ampiamente motivato le ragioni per le quali ha escluso il giudicato, premettendo che il deficit motivazionale riguardava i diversi atti esaminati da detta pronuncia e considerando, al fondo, il mutamento della situazione fattuale e quindi la sussistenza delle citate « emergenze fattuali variabili », con valutazione quindi implicitamente riferita anche agli altri dedotti vincoli di inedificabilità. Peraltro, secondo il medesimo resoconto della sentenza n. 11633/25016 fornito dal contribuente nel ricorso, detti « vincoli che realmente hanno impedito l’esercizio della concreta edificabilità » sarebbero stati eliminati nell’anno 2013 (v. pagina n. 24 del ricorso), laddove l’imposta in esame concerne l’anno 2015, il che pure vale a rendere le ragioni della contestazione non pertinenti alla fattispecie in rassegna ed alla fine a confermare la valutazione della Commissione regionale sulla variabilità dei dati di riferimento posta a base della valutazione di inidoneità di tale pronuncia a costituire giudicato anche per la diversa annualità in rassegna;
7.6 . non solo, quindi, non ricorre l’ipotesi di una motivazione apparente dell’impugnata sentenza, ma la censura finisce con l’esprimere, nella sua concretezza, la non condivisione della valutazione offerta dal Giudice dell’appello nella parte in cui ha
lamentato « l’errore commesso » (v. pagina n. 22 del ricorso) dallo stesso nel non considerare i dedotti altri vincoli, critica questa che -all’evidenza – non è riconducibile al dedotto vizio;
vanno esaminati il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente ha contestato la sentenza per ragioni di merito, eccependo la violazione delle suddette disposizioni, negando l’assoggettamento del bene all’imposta anche in base agli asseriti principii enunciati dalle Sezioni Unite di questa in tema di compensazione/perequazione urbanistica;
8.1. si tratta di motivi del tutto inammissibili, siccome preclusi dal giudicato interno intervenuto sull’espressa statuizione del Giudice d’appello che ha ritenuto tali domande rinunciate, siccome non riproposte ai sensi dell’art. 56 d.lgs. cit., senza che tale pronunciato abbia costituito specifico motivo di ricorso per cassazione;
8.2. l’istante ha, invero, sviluppato ampiamente diffusamente i motivi, dimenticando però completamente di considerare quanto stabilito dalla Commissione, che non si è pronunciata sulle relative censure (non perché ritenute assorbite, ma) in quanto ritenute rinunciate, ed ha articolato diffusamente i motivi di impugnazione (da pagina n. 28 a pagina 54 del ricorso), come se vi fosse stata una pronuncia di merito sul punto, che ha reputata erronea, statuizione che invece non vi è stata;
8.3. la sentenza impugnata è sul punto chiarissima, avendo affermato che «Per quanto la decisione sulla non estensibilità del giudicato e sul difetto di motivazione dell’atto impugnato non esaurisca l’intera decisione della controversia, la Corte rileva che l’appellato, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante dal suo comportamento omissivo, non ha riproposto in questa sede le domande e le questioni non esaminate dal giudice di primo grado perché assorbite», richiamando sul punto gli artt. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 346 cod. proc. civ. e ribadendo che «La riproposizione nel caso in esame non risulta in alcun modo
compiuta, neanche mediante un generico richiamo ai motivi di ricorso svolti in primo grado» (così nella sentenza impugnata);
8.4. risulta quindi palese l’inammissibilità dei predetti motivi;
alla stregua delle considerazioni complessivamente svolte il ricorso va rigettato;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE nella somma di 2.800,00 € € per competenze, oltre 200,00 € per spese vice ed accessori.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.