Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32529 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Istanza l.n. 228 del 2012 Silenzio -Istanza di sgravio -diniego tacito -Impugnabilità -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15342/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO che indica quale indirizzo p.e.c. EMAIL;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 7375/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata in data 20/12/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava il silenziodiniego dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle quattro istanze presentate in data 21/10/2020, con cui aveva chiesto lo sgravio dei ruoli in relazione a diverse cartelle di pagamento in virtù della mancata risposta alle precedenti istanze formulate, ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228/2012, rispettivamente in data 7/07/2017, 14/02/2018, 8/01/2019, 30/09/2019.
In particolare, il contribuente riteneva che le somme richieste con le cartelle non fossero dovute perché annullate di diritto per non aver gli enti impositori risposto alle domande di annullamento dei ruoli recati da dette cartelle, in violazione della normativa di riferimento (legge n. 228/2012); deduceva inoltre che, a seguito di opposizione a pignoramento presso terzi avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE per riscuotere le partite portate dalle cartelle di cui alle istanze citate, il giudice d ell’ esecuzione del Tribunale di Latina, con provvedimento del 21/12/ 2018, aveva accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata, proprio per omessa risposta alle istanze ai sensi della legge n. 228/2012.
La Commissione tributaria provinciale di Latina respingeva il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello del contribuente.
In particolare, i giudici del gravame ritenevano che la mancata risposta dell’ente impositore determina sse l’annullamento di diritto dei ruoli e quindi di tutti gli atti oggetto dell’istanza di sgravio, in quanto l’ agente della riscossione non aveva poteri al riguardo, essendo tenuto a trasmettere le istanze all’ ente creditore, solo ed unico legittimato a riscontrare le istanze de quibus.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la parte contribuente, illustrando le sue difese con due successive memorie.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, per la non impugnabilità del diniego tacito sull’istanza di sgravio, eccepita sia in primo grado che in appello.
Atto impugnato è infatti il silenzio-rigetto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE a seguito di quattro istanze di sg ravio del 21/10/2020 alle quali l’ente stesso non ha dato riscontro; la Corte di giustizia ha violato l ‘art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, laddove ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del silenzio diniego formatosi su istanza di sgravio. Tali istanze non sono state infatti presentate ai sensi della legge n. 228/2012, art. 1, commi 537 ss., cosi cchè non può che vertersi nell’ambito del generale potere di autotutela dell’Amministrazione Finanziaria che non dà luogo a obbligo della stessa di provvedere.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss. della legge n. 228/2012; la censura attiene al merito dell’annullamento ritenendo la difesa erariale non sussistenti i presupposti per l’applicazione del meccanismo regolato da tale previsione.
La difesa erariale formula censure in parte diverse a seconda RAGIONE_SOCIALE istanze presupposte dall’istanza di sgravio. L’istanza del 7 /07/2017 si fondava sulla pretesa irritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle ivi indicate, ipotesi che però non è contemplata da detta disposizione che risulta
connotata da una marcata tassatività, come risulta, peraltro, dalla soppressione -ad opera del d.lgs. n. 159/2015 con effetto dal 22/10/2015 -della lett. f) del comma 538, che consentiva di procedere alla formulazione di detta istanza in presenza di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito». A mente del successivo comma 540, poi, «L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 … ». Le istanze del 14/02/2018, del 26/02/2018 e dell’8 /01/2019 risultavano invece motivate, tutte, con un apodittico richiamo alla lett. a) del comma 537 dell’art. 1, legge n. 228/2012), e su di esse l’RAGIONE_SOCIALE rappresentò al contribuente come dette istanze -per come formulate -non consentivano di dare avvio ad alcun procedimento e non potevano, parimenti, produrre alcun effetto in quanto esse non risultavano corredate dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità e dal documento d’identità del ricorrente dichiarante. Conseguentemente, il termine di duecentoventi giorni previsto dall’art. 1, comma 540, legge n. 228/2012 non è mai cominciato a decorrere. L’istanza asseritamente presentata in data 30/09/2019 era stata formulata in maniera del tutto analoga a quelle inoltrate il 14/02/2018, il 26/02/ 2018 e l’8 /01/2019 (con le medesime lacune documentali ivi riscontrate).
Il ricorso è complessivamente ammissibile in quanto appaiono perfettamente evincibili le censure alla sentenza impugnata.
2.1. Nella seconda memoria il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto la conformità all’originale della sentenza impugnata sarebbe stata attestata dal difensore del giudizio di merito nel quale è stata resa e non dall’avvocato patrocinante in cassazione, in violazione della previsione dell’art. 369, secondo comma, lett. c) c.p.c.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, il potere di attestazione di conformità di cui all’art. 25bis d.lgs. n. 546/1992 è attribuito espressamente anche al dipendente di cui si avvale l’ente impositore, come in realtà appare avvenuto nel caso di specie.
In secondo luogo, più in generale, questa Corte ha anche ripetutamente affermato che ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite EMAIL, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell’art. 9, commi 1bis e 1ter, della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Cass. n. 2445/2021; Cass. n. 25969/2022).
Premesso che si verte in fattispecie antecedente alle disposizioni novellate dello Statuto del contribuente dal d.lgs. n. 219/2023, il primo motivo è ammissibile e fondato.
3.1. Va in primo luogo evidenziato che correttamente l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto il motivo in esame direttamente come violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la relativa eccezione, proposta sia in primo grado che in appello, non trovando espressa motivazione nella decisione della Corte di giustizia deve ritenersi implicitamente rigettata (Cass. n. 12131/2023).
Il motivo è poi inerente a questioni processuali, e quindi sfugge del tutto all’ eccepita inammissibilità, in quanto sulle stesse la Corte è anche giudice del fatto processuale (Cass. S.U. n. 8077/2012).
Deve altresì escludersi ogni rilevanza dell’errato riferimento nella rubrica al n. 3 anziché al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., alla luce del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la
configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo l ‘ esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 7882/2006).
Né può ritenersi sussistente un difetto di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a ottenere la pronuncia di inammissibilità o di rigetto dell’originario ricorso, avente ad oggetto l’annullamento del carico iscritto a ruolo, in ragione della sospensione della intrapresa azione esecutiva.
3.2. Nel merito occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In primo luogo, l’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede l’ammissibilità del ricorso per il solo caso di silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso e non per altri casi di silenzio.
In secondo luogo va osservato che un costante orientamento di questa Corte ha ammesso il sindacato sul diniego di autotutela, precisando però che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall’Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti un’indebita sostituzione dell’autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela possa essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva (tra le più recenti Cass. n. 13216/2024; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022; Cass. n. 33610/2023; Cass. n. 25659/2023; Cass. n. 24652/2021).
Anche la Corte costituzionale ha ribadito che l’annullamento d’ufficio non ha la funzione di tutela del contribuente, ma è espressione di amministrazione attiva e, pertanto, necessita di preliminari valutazioni comparative e discrezionali; ha espressamente affermato che pure «in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti -e con altri eventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l’amministrazione tributaria è chiamata a provvedere -secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio».
Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha poi spiegato che «affermare il dovere dell’amministrazione di rispondere all’istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall’interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto». Ha pure sottolineato come residui una ipotesi in cui è esperibile l’autotutela tributaria, ed è il caso in cui sia riscontrabile un interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, il quale, a sua volta, costituisce una sintesi
tra l’interesse fiscale dello Stato ed il principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost. (Corte Cost. n. 181 del 2017).
Questa Corte ha affermato, in particolare, che il contribuente che richiede un provvedimento in via di autotutela non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, giacché fuori dalla ridetta situazione, l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo – stante la relativa discrezionalità – non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 3698/2009).
Questa Corte, al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale alla rimozione dell’atto», ha rilevato che, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela, occorre che sia dedotto un interesse travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico, in esatta corrispondenza all’interesse di cui l’Amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di annullamento, adottato anche in assenza di sollecitazione del privato (Cass. n. 4937/2019; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022).
Né appare utile il riferimento in memoria a Cass. n. 8719/2020, che è riferita ad un caso di diniego espresso e non tacito su istanza di autotutela. Si condivide invece il successivo arresto di Cass. 22605/2023 che evidenzia come in casi siffatti occorrerebbe la dimostrazione di un interesse ad agire, in base ad una lettura congiunta con la disciplina della impugnativa dell’estr atto ruolo.
3.3. Ora, perimetrato l’oggetto del processo che è pacificamente il diniego tacito su istanza di sgravio sul presupposto che i carichi di ruolo fossero stati annullati a seguito di precedenti istanze di annullamento ex lege n. 228 del 2012 rimaste prive di risposta da parte dell’ent e
impositore, poiché nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia provveduto ad illustrare quali siano le ragioni di interesse generale in conseguenza RAGIONE_SOCIALE quali l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere alla rimozione dell’atto emesso nei suoi confronti, e divenuto definitivo, né simili ragioni emergono dagli atti a disposizione della Suprema Corte (tra cui le stesse istanze oggetto di lite), dai quali risulta che l’istanza era proposta esclusivamente in base alla caducazione dei ruol i dovuta all’operare del meccanismo della legge n. 228/2012 , il primo motivo va accolto , non essendo ammissibile l’originario ricorso.
A ciò segue l’ assorbimento del secondo motivo.
Va pertanto disposta la cassazione della sentenza impugnata; la causa va quindi decisa nel merito con la pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso .
La natura RAGIONE_SOCIALE questioni trattate consente di compensare le spese del giudizio di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’originario ricorso;
compensa le spese dei giudizi di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 7.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME