Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1604 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
Oggetto: diniego di rimborso e autotutela
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7723/2025 proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura speciale in atti dagli avvocati NOME COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL), NOME COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
–
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna n. 940/03/2024, depositata in data 27/09/2024, non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
In data 28 aprile 2006, maturati oltre tre anni di credito costantemente esposto e originatosi dagli acquisti effettuati per la realizzazione di opere edili, la ricorrente presentò, debitamente compilando il moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO al fine di ottenere il rimborso del credito IVA relativo al periodo d’imposta 2005 per euro 198.281,00. In sintesi, in seguito dapprima l’ufficio ordinava la sospensione della erogazione del rimborso, quindi ne disponeva, con atto del 12 marzo 2008, il diniego definitivo del rimborso con la giustificazione che l’attività svolta non potesse configurarsi come attività d’impresa.
Con istanza del 21 ottobre 2010, la società presentava istanza di riesame del diniego di rimborso, cui l’Ufficio, nel successivo mese di dicembre, non dava corso ribadendo le ragioni già opposte per il diniego. La società impugnava il diniego di rimborso; la CTP di Sassari dichiarava il ricorso inammissibile.
Appellava la contribuente; con la sentenza ora gravata la CGT di secondo grado ha confermato la pronuncia impugnata.
Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi di doglianza; la stessa ha anche depositato memoria e autonoma istanza di discussione della controversia in pubblica udienza.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo, preliminarmente, rigettata l’istanza della ricorrente di discussione in pubblica udienza, atteso che ‘in tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell’art. 380 bis c.p.c. dal d.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull’istanza di fissazione dell’udienza proposta ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata alla pubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico’ (Cass. n. 2647/2018).
Nella fattispecie, le questioni proposte con il ricorso non sono di tale rilievo, trovando i profili di diritto che presuppongono soluzione nella giurisprudenza della Corte.
Venendo ora alla disamina delle censure proposte, il primo motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per difetto di motivazione, che si assume illogica ed errata, in merito alla questione preliminare riferita alla dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio; lamenta quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c., 36 c. 1 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. ne c.p.c., 111 c. 6 Cost. e 6 CEDU nonché degli artt. 2, 19, 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 53 Cost in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata è in primo luogo illegittima poiché i Giudici di appello, nel confermare la decisione di prima istanza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e,
conseguentemente, hanno ritenuto assorbite le altre censure dipendenti da tale questione e afferenti la spettanza del rimborso.
Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, oltre che delle norme in materia di notificazione di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14 c.p.c. in combinato disposto tra loro e in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, ancora in merito alla tempestività del ricorso, è illegittima poiché si pone in palmare contrasto anche con le norme indicate in rubrica. In forza di tale prospettazione i Giudici di appello non avrebbero centrato l’oggetto della impugnativa avendo, ritenuto conforme alla legge il procedimento di notificazione del dinego di rimborso, invece mai perfezionatosi, che ne ha dunque impedito la contestazione giudiziale da parte della Società, la quale, per tutelare il proprio credito ha sollecitato l’Uffi cio e lo ha anche interessato con la domanda di riesame oggetto, poi, di impugnazione.
I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, non possono trovare accoglimento.
La CGT di secondo grado, infatti, alla luce della domanda proposta, ha ritenuto che il ricorso fosse diretto ad impugnare il diniego di rimborso e non, in sé, il diniego di riesame del diniego già opposto.
Invero, come si evince da pag. 7 del ricorso le doglianze proposte avevano contenuto tale da identificare come destinatario RAGIONE_SOCIALE stesso proprio detto diniego, e non il rigetto opposto dall’Ufficio alla domanda di riesame in autotutela presentata dalla Società, di contenuto differente rispetto alla domanda di rimborso.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, posto che, come accertato dal giudice d’appello, ‘la notificazione dell’atto di diniego è stata regolarmente effettuata presso l’allora sede legale della società in INDIRIZZO, in data
20 marzo 2008, con la dicitura “sconosciuto” ‘ e, anzi, il provvedimento di diniego era ‘ stato notificato anche all’allora legale rappresentante della società signor NOME COGNOME presso il proprio domicilio in INDIRIZZO, mediante consegna dell’atto alla moglie convivente e invio del plico informativo raccomandata numero 76179013743-4, peraltro regolarmente ricevuto. ‘
Orbene, escluso che la motivazione sia omessa od apparente, tale accertamento in fatto -sia sulla domanda proposta sia sulla regolarità della notificazione del diniego -, da cui è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado, non è, come tale, suscettibile di sindacato in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020).
In ogni caso, anche a voler qualificare come oggetto del ricorso ‘il rifiuto opposto dall’Ufficio di esercitare il potere di riesame -di fatto, annullamento in autotutela -del diniego lesivo del diritto della Società di ottenere la restituzione del credito Iva’ come si sostiene a pagg. 13 e seguenti del ricorso per cassazione, la censura è comunque inaccoglibile in quanto priva di fondamento posto che il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (v. Cass. n. 161/2024).
Nella specie, infatti, nessuna censura è stata proposta in relazione a tali presupposti, restando incentrate tutte le doglianze sull’asserita pretesa
di rimborso, come tali improponibili avverso il successivo atto di diniego di autotutela.
Il terzo e il quarto motivo sono entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, riguardante la disciplina delle società c.d. ‘di comodo’ e sulla violazione degli artt. 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, basato sulla asserita erroneità della determinazione del perimetro temporalmente rilevante ai fini del credito richiesto, divengono inammissibili per difetto di interesse.
Alla luce della decisione in ordine ai primi due motivi di ricorso, le restanti censure divengono inammissibili per difetto di interesse.
In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 3.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME