Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29098 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29098 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
IRPEG-IRES DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6242/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO o;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 5350/01/2019, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE.t.r. RAGIONE_SOCIALE Sicilia ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Agrigento che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Irpeg, esposto in dichiarazione, per l’anno d i imposta 1993, dalla RAGIONE_SOCIALE la quale aveva ceduto l’azienda bancaria al RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, poi incorporato nell’RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
La C.t.RAGIONE_SOCIALE. evidenziava che, venendo in rilievo una cessione d’azienda intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non trovavano applicazione le forme e gli adempimenti di cui agli artt. 43bis d.P.R. n. 600/1973, 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 e 1 d.m. 384/1997, richiamando Cass. n. 12553/2016; evidenziava che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produceva nei confronti dei debitori ceduti gli effetti dell’art. 1264 cod. civ. e che comunque nel settembre 2013 la cessione era stata notificata all’erario; richiamava altresì altra sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. che aveva evidenziato l’inesistenza nell’atto di cessione di una riserva relativa ai crediti di natura fiscale, il che era confermato da una nota del 2/07/1993 del RAGIONE_SOCIALE attestante che il cessionario era l’unico titolare dei crediti di imposta vantati in origine dalla cooperativa.
Contro tale sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver i giudici di appello invertito il principio dell’onere probatorio con riguardo alla sussistenza del credito rimborsabile.
Il motivo espone due censure.
La prima censura attiene alla statuizione secondo la quale nel caso di specie, trattandosi di cessione d’azienda, non trovi no applicazione gli adempimenti di cui agli artt. 43bis d.P.R. n. 600/1973, 69 e 70 r.d. n. 2449/1923 e 1 d.m. 184/1997.
Il motivo concerne, in sintesi, l’ accertamento, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la titolarità del credito d’imposta dalla RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione di azienda ( ex art. 2559 cod. civ.) del 2/12/1992, atto che non era soggetto agli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt. 69 e 70 del r.d. 18/11/1923 n. 2440, e che era stato pubblicato nella G.U. RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana ex art. 26 del d.lgs. 14/12/1992, n. 481, per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.; sul punto la ricorrente deduce che il contratto di cessione di azienda bancaria non sia conforme alle disposizioni degli artt. 69 e 70 d.P.R. n. 2440/1923 posto che non contiene alcuna indicazione del titolo e dell’importo dei crediti ceduti.
La seconda censura deduce che i giudici RAGIONE_SOCIALE C.t.r. avrebbero invertito l’onere probatorio previsto in tema di rimborsi di imposta, dolendosi che la contribuente, su cui gravava l’onere probatorio in quanto attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre copia RAGIONE_SOCIALE documentazione inerente ai versamenti effettuati dal sostituto di imposta.
Il motivo, in entrambe le censure che esprime, è inammissibile.
3.1. L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE p rima censura dipende dalla considerazione che essa non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione; i giudici di appello, infatti, qualificando come cessione di azienda e non
come cessione di singoli crediti (qualificazione non oggetto di alcuna censura esplicita da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente) il contratto del 2/12/1992 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, hanno conseguentemente escluso che essa fosse soggetta agli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt. 69 e 70 del r.d. 18/11/1923, n. 2440.
In secondo luogo, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 19/08/2020, n. 17313; Cass. 22/07/2021, n. 20950; Cass. 29/07/2021, n. 21831, nonché in riferimento a vicende sovrapponibili a quella in esame Cass. 29/12/2021, n. 39135; Cass. 26/05/2023, n. 14766), e non concerne l’interpretazione del materiale istruttorio, tanto meno la qualificazione di un contratto.
In ogni caso, questa Corte, con il precedente già citato (Cass. 29/12/2021, n. 39135, poi ribadito da Cass. 03/08/2023, n. 23709), ha già condiviso la qualificazione resa dalla C.t.r. secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la titolarità del credito d’imposta per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione di azienda ( ex art. 2559 cod. civ.) del 2/12/1992, che non era soggetta agli oneri previsti per la cessione di crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923 n. 2440 e che era stata pubblicata nella G.U. RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana ex art. 26 d.lgs. 9/12/1992 n. 481 (poi trasfuso nell’art. 58, comma 4, del d.lgs. 1/09/1993 n. 385) per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
3.2. Anche la seconda censura è inammissibile.
Ferme le già espresse considerazioni sulla modalità di deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2697 cod. civ. , che impedisce di chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio, il motivo di ricorso non individua, quale oggetto di censura, alcuna specifica statuizione o argomentazione dei giudici RAGIONE_SOCIALE C.t.r. (la cui decisione tratta unicamente RAGIONE_SOCIALE necessità o meno RAGIONE_SOCIALE notificazione nei confronti del debitore ceduto) ed omette del tutto di indicare in quale sede processuale avesse dedotto la, diversa, questione RAGIONE_SOCIALE inidoneità RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata a dare la prova del credito chiesto a rimborso.
In conclusione, il ricorso, in considerazione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità di entrambi i motivi, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre 15 per cento per rimborso spese generali, euro 200,00 per esborsi, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.