Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11796/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Potenza, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA n. 141/01/24 depositata il 23/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 141/01/24 del 23/04/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n.
658/01/22 della Corte di giustizia di primo grado di Potenza (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego parziale di rimborso RAGIONE_SOCIALE accise relative all’anno 2021.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di COGNOME evidenziando la necessità della preventiva redazione di un processo verbale di constatazione, in ipotesi non redatto, con conseguente nullità del diniego parziale di rimborso.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a quattro motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente accolto l’appello del contribuente in ragione di vizi formali dell’atto presupposto al diniego di rimborso, atto non impugnato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 4, del TUA, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che l’obbligo di redazione del processo verbale di constatazione sia vigente anche in caso di rimborso d’imposta.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello fondato la sua decisione su di una memoria della società contribuente depositata senza il rispetto dei termini di legge.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi o, comunque, reso motivazione apparente in ordine alle eccezioni formulate dall’Ufficio in ordine al chiesto rimborso.
Il secondo motivo, che costituisce la ragione più liquida, è fondato e assorbente di ogni ulteriore questione, andando ad incidere sull’unica vera ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla mancata redazione di un processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 19, comma 4, del TUA.
2.1. L’art. 19, comma 4, del TUA, nella formulazione applicabile ratione temporis , così recita: «Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest’ultimo può comunicare all’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 15 del presente testo unico e dell’atto di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
2.2. La formulazione della norma prevede, in caso di accertamento di maggiori imposte, la contestazione preventiva da parte dell’Ufficio di un PVC, a seguito del quale il contribuente ha a disposizione il termine dilatorio di sessanta giorni.
2.2.1. Come osservato da Cass. n. 22008 del 05/08/2024, non massimata, « Che si tratti di PVC strumentale all’accertamento di maggiori imposte lo si ricava sia dal rinvio all’art. 12 l. n. 212/2000, ancorché mediato dal riferimento al principio di cooperazione, sia
dall’espresso riferimento alla strumentalità del PVC ad atti di recupero di imposte non versate, quali l’avviso di pagamento ex art. 15 TUA, nonché gli atti consequenziali (atti di contestazione o irrogazione sanzioni correlati ai tributi cui si riferiscono). Per l’inoltro del PVC deve, pertanto, configurarsi un successivo atto accertativo a carico del contribuente con cui gli vengono imputati maggiori imposte non versate, che nella specie fa difetto.
2.2.2. Tale soluzione è coerente con il postulato secondo cui in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, per cui è il contribuente che ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cass., Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18644), ancorché si tratti di tributi armonizzati (Cass., Sez. V, 5 novembre 2011, n. 28333). In questa prospettiva, imporre un contraddittorio all’Ufficio circa le ragioni del diniego di rimborso non incide sull’obbligo di motivare una pretesa impositiva ma, al più, sulle ragioni da far valere in sede giudiziale.
2.2.3. In secondo luogo, le ragioni dell’Amministrazione finanziaria non necessariamente devono essere esposte in sede amministrativa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il diniego dell’Ufficio non deve necessariamente essere espresso, potendo essere tacito (art. 21, comma 2 e 19, lett. g) d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e, quindi, immotivato. In secondo luogo, la natura dell’Amministrazione finanziaria di convenuto sostanziale in sede di controversia di rimborso di imposte non cristallizza, neanche per quest’ultima, le ragioni del contenzioso, potendo l’Ufficio in sede giurisdizionale esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 sulla base di argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la eventuale motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., Sez. VI, 2 settembre 2022, n.
25999; Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 23862; Cass., Sez. V, 9 settembre 2016, n. 17811). Non è, pertanto, imposto all’Ufficio di esporre preventivamente, a seguito di una domanda di rimborso di maggiori accise dovute, le ragioni del diniego in un PVC ai fini dell’attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente ».
2.3. Di qui l’enunciazione, da parte della citata Cass. n. 22008 del 2024, del seguente principio di diritto, che il Collegio condivide pienamente: « In caso di rigetto di istanza di rimborso di maggiori accise indebitamente versate, l’Ufficio che contesti i presupposti per il rimborso non è tenuto a contestare preventivamente al contribuente le ragioni del diniego con processo verbale di constatazione a termini dell’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 504/1995 ».
2.4. La CGT2, ritenendo la necessità di un PVC anche in presenza di un diniego di rimborso, non ha fatto buon governo del superiore principio di diritto, con conseguente fondatezza della censura proposta.
3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CGT2 della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME