Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23792/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 211/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente sig.a NOME formulava istanza di sospensione e di sgravio per una cartella esattoriale, affermando di aver impugnato il prodromico avviso di accertamento. Non di meno, da una verifica emergeva che la contribuente aveva impugnato avanti il giudice di pross imità di Lucca l’avviso di accertamento adottato nei confronti della soc. ‘NOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, di cui ella contribuente era socia accomandante al 90%, mentre la cartella riguardava il diverso avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per la ripresa del maggior reddito da partecipazione: tale secondo avviso, non essendo stato impugnato, aveva generato la cartella avversata dalla contribuente.
Avanti il giudice di prossimità la contribuente chiedeva l’annullamento del diniego di sospensione della prefata cartella, per effetto espansivo della pronuncia della CTP di Lucca che aveva pronunciato sull’atto impositivo nei confronti della società, ampliando poi la domanda con memoria successiva e chiedendo l’annullamento della ripresa a tassazione nei suoi confronti.
Il collegio di primo grado apprezzava le ragioni della contribuente, osservando che la verifica fiscale su cui poggia l’atto impositivo che ha generato la cartella in controversia è iniziata mesi dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e che quindi tutti gli atti conseguenti sono nulli perché fondati su verifiche ed avviso di accertamento adottati verso un ente estinto.
Spiegava appello la parte pubblica, evidenziando l’inammissibile mutatio libelli della parte contribuente e contestando la rilevanza degli eventi societari. Ma il collegio del gravame faceva proprio il giudicato di cui alla pronuncia della CTP n. 629/2015, ritenendo ogni atto successivo travolto da tale pronuncia che ha sancito la nullità del PVC verso la società e del relativo atto impositivo.
Donde ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
Nella sostanza si contesta che la contribuente, pur avendo impugnato il diniego di sospensione dell’efficacia della cartella esattoriale, abbia poi sostanzialmente censurato nel merito la pretesa oggetto dell’avviso di accertamento emesso a suo carico e ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 in combinato disposto con l’articolo 2 quater del decreto-legge numero 564 del 1994 e con l’articolo 2 del decreto ministeriale 11 Febbraio 1997 numero 37, nonché dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
Nella sostanza si lamenta che il giudice abbia esercitato un inammissibile sindacato sul potere di autotutela amministrativa.
Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 5 del DPR numero 917 del 1986 nonché dell’articolo 2909 del codice civile.
Nel concreto si lamenta che la sentenza abbia applicato estensivamente con effetto di giudicato esterno la sentenza della commissione tributaria provinciale di Lucca numero 629 del 2015 che ha annullato il pvc e l’atto impositivo del 2009 nei confronti della società.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
È infatti fondato quanto dedotto dall’Ufficio riguardo alla non impugnabilità del diniego di sospensione per vizi afferenti al merito della pretesa impositiva a fronte della mancata impugnazione della cartella di pagamento e del prodromico avviso di accertamento sempre per l’anno 2009 avente come destinataria la socia in proprio, non quale successore della società. Il diniego di sospensione dell’efficacia non è atto autonomamente impugnabile, una volta che sia stato accertato non essere stata impugnata la sottostante cartella (perché l’azione si era rivolta ad un’altra cartella).
Ed infatti, il diniego di sospensione non è atto autonomamente impugnabile, se non per vizi propri, e mai nel merito (cfr. Cass. 9741/2021).
Il motivo è fondato ed assorbente, donde il giudizio può essere definito con la cassazione senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, del codice di procedura civile. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.tredicimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2025.