Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3104 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3104 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5251/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 223/2021, depositata il 12 luglio 2021; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRES 2015.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 27 febbraio 2019, alla RAGIONE_SOCIALE, cartella di pagamento n. 080-2019-0003183766, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.270,00, a titolo di minor credito IRES per l’anno 2015, oltre interessi e sanzioni come per legge, a seguito del disconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 6, comma 13-19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Tremonti-Ambiente), in relazione agli investimenti ambientali effettuati per la realizzazione di impianto fotovoltaico.
L’Ufficio, in particolare, con la cartella in questione intendeva recuperare l’imposta dovuta e non versata per l’anno 2015, disconoscendo la perdita indicata nella rideterminazione del reddito imponibile relativa all’investimento non soggetto a tassazione per l’applicazione della c.d. Tremonti -Ambiente per l’anno 2010.
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che nel corso dell’anno 2010 aveva realizzato un investimento per l’acquisto di impianto fotovoltaico, ma che aveva deciso di non avvalersi della disposizione agevolativa di cui al predetto art. 6 l. n. 388/2000, in quanto riteneva che il beneficio non fosse cumulabile con l’accesso alla tariffa incentivante, che pure gli era stata riconosciuta ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007. Successivamente, con il D.M. 5 luglio 2012, era stata chiarita la possibilità di usufruire cumulativamente dei due benefici, e pertanto la società contribuente, al fine di avvalersi del credito
d’imposta, aveva fatto redigere una perizia per determinare il valore della componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione dal reddito d’impresa , ed effettuando poi una riliquidazione interna del bilancio 2010 e di quelli successivi, fino ad arrivare al primo periodo d’imposta (2015) per il quale era ancora possibile presentare tempestiva dichiarazione integrativa.
La Commissione Tributaria Provinciale adìta, con sentenza n. 48/2020, depositata il 9 gennaio 2020, accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria , con sentenza n. 223/2021, pronunciata il 24 maggio 2021 e depositata in segreteria il 12 luglio 2021, accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando legittimo l’atto impugnato e condannando la società appellata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi (ricorso notificato l’11 febbraio 2022).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
.
Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in combinato disposto con l’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 2 del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe ritenuto che la mancata impugnazione della nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 56349/2015, notificata il 7 agosto 2015, con la quale era stata rigettata la richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiore imposte versate per l’anno 201 0, avrebbe precluso la possibilità di impugnare la cartella di pagamento riguardante il recupero del minor credito IRES indicato nella dichiarazione dei redditi del 2015, e relativo proprio all’annualità 2010, nel mentre la possibilità di impugnare tale cartella non sarebbe stata preclusa dalla circostanza che l’atto impositivo era fondato su dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, stante l’emendabilità della stessa in presenza di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione, e non essendovi alcuna correlazione tra la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2015 e la cartella di pagamento ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in esame, la quale costituiva il primo atto impositivo impugnabile dalla contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, in combinato disposto con l’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 53 Cost., in riferimento all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che, stante il generale principio di emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente, era perfettamente ammissibile il ricorso contro l’atto impositivo emesso sulla base
di un ricalcolo del reddito imponibile, indipendentemente dalla richiesta di rimborso e dal successivo provvedimento di rigetto.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati.
L’Ufficio procede al recupero di un credito IRES portato in detrazione nella dichiarazione 2015 e relativo all’anno 2010, per il quale la contribuente aveva presentato in precedenza (il 9 ottobre 2013) una richiesta di rimborso, che era stata rigettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con provvedimento espresso di diniego n. 56349/2015 prot., notificato in data 7 agosto 2015.
Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 4), con tale provvedimento l’Ufficio argomentava il rifiuto del rimborso con articolata motivazione, che riguardava sia gli aspetti procedurali, sia la non spettanza dell’agevolazione, per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Il provvedimento di rigetto non era stato impugnato, e quindi si era consolidata la non debenza del rimborso, per cui la contribuente non avrebbe potuto portare successivamente in detrazione il relativo credito.
Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare -sia pure con riferimento al credito IVA -che «l’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997 prevede la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purché, contestualmente al diniego di rimborso, l’Amministrazione provveda alla “indicazione del credito spettante” al contribuente: ne deriva che, se il provvedimento di diniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l’ammontare del credito perché l’Ufficio ne abbia disconosciuto l’esistenza,
nessun credito potrà essere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta» (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2599; v. anche Cass. 6 luglio 2012, n. 11368).
D’altronde, stante la natura di impugnazione -merito del giudizio tributario, è evidente che l’eventuale diniego di una istanza di rimborso, che non sia stato tempestivamente impugnato, non può che determinare l’esclusione della possibilità di far valere successivamente quel credito attraverso la sua detrazione negli anni successivi, pena l’elusione dei termini di decadenza espressamente previsti dalla legge per opporsi ai provvedimenti amministrativi.
Con il terzo motivo di ricorso viene eccepit a l’ omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Deduce, in particolare, la società contribuente che erroneamente la Corte regionale aveva ritenuto che nelle proprie difese non fosse contestata la deduzione dell’Ufficio secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avesse già presentato nel 2013 istanza di rimborso, nel mentre essa, già in primo grado, con la memoria illustrativa dell’8 novembre 2019, aveva dedotto che il diniego di rimborso in questione era da considerare irrilevante.
Il motivo è inammissibile.
E’ noto che l ‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-
naturalistico, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, che attiene ad altro vizio denunciabile in sede di legittimità (Cass. 6 febbraio 2025, n. 2961; Cass. 20 giugno 2024, n. 17005; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305).
Nel caso di specie, la ricorrente censura soltanto l’omesso esame di deduzioni difensive, peraltro infondate ed inconferenti al caso di specie, posto che, come si è visto in precedenza, la mancata impugnazione del diniego di rimborso era senz’altro rilevante per la possibilità di operare la detrazione disconosciuta dall’Ufficio.
4. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la RAGIONE_SOCIALE tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processsuali per dichiarare la RAGIONE_SOCIALE tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 23 ottobre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)