Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33398 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12452 -201 7 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l’amministratore delegato , AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (PEC ) e NOME COGNOME (PEC ), presso il cui studio sito in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
Oggetto:
Tributi –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5871/32/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 14/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 16 ottobre 2016, avendo riscontrato a carico della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007 violazioni in materia di comunicazione di dichiarazione d’intento (omessa comunicazione, mediante invio telematico, di una dichiarazione di intento del cessionario RAGIONE_SOCIALE valevole per l’intero anno 2007 , che autorizzava la società contribuente ad emettere fatture in regime di non imponibilità IVA), notificava alla predetta società atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ex art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, a seguito della quale la società contribuente, ritenendo di avere diritto all’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione alle 73 fatture emesse sulla base di quella dichiarazione d’intenti, in data 29 novembre 2012 avanzava istanza di riesame e di annullamento in autotutela che l’RAGIONE_SOCIALE rigettava con provvedimento dell’11 dicembre 2012, pervenuto alla società istante in data 13 dicembre 2012. In data 12 dicembre 2012 la società definiva la contestazione ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 versando un terzo dell’importo contestato. Nel febbraio 2013 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di autotutela che veniva dichiarato inammissibile sia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici di appello «in disparte ogni considerazione sulla possibilità di esercitare l’autotutela o di sindacare la stessa, ciò che nella fattispecie rende inammissibile il ricorso è la circostanza, adeguatamente argomentata dai giudici di prime cure, che esso si rivolge, attraverso la formale impugnazione del diniego di autotutela, direttamente nei confronti
dell’originario atto di contestazione». Sosteneva, inoltre, in adesione al principio giurisprudenziale affermato da Cass. n. 25493 del 2013, che «l’articolo 3, comma 16» ( rectius : art. 16, comma 3) del d.lgs. n. 472 del 1997, «introduce un meccanismo deflattivo del contenzioso che, ove scelto, impedisce la contestazione giurisdizionale della sanzione», sicché «il ricorso avverso l’atto di diniego di autotutela , essendo diretto alla contestazione di atto non più impugnabile, è stato correttamente dichiarato inammissibile».
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, e 2 del d.m. n. 37 del 1997 per avere la CTR «rigettato l’appello» della società contribuente ritenendo erroneamente che l’adesione della stessa alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, avesse reso definitivo l’atto di contestazione con l’effetto di precluder ne il riesame in autotutela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, invece espressamente consentita dalle citate disposizioni.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Diversamente da quanto dedotto nel motivo in esame, la CTR non ha affatto rigettato l’appello della società contribuente ma l’ha dichiarato inammissibile in quanto «si rivolge, attraverso la formale impugnazione del diniego di autotutela, direttamente nei confronti dell’originario atto di contestazione», che ad avviso dei giudici di appello era divenuto definitivo
e, quindi, non più impugnabile per avere la società contribuente aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
2.2. Orbene, la ricorrente non ha censurato tale statuizione di inammissibilità dell’originario ricorso per la definitività dell’atto irrogativo RAGIONE_SOCIALE sanzioni conseguente all’adesione alla predetta definizione agevolata, avendo invece dedotto che tale definitività non precludeva all’amministrazione finanziaria il riesame in autotutela di quell’atto, che è questione all’evidenza diversa su cui, peraltro, i giudici di appello non avevano adottato alcuna statuizione avendo espressamente lasciato «in disparte ogni considerazione sulla possibilità di esercitare l’autotutela o di sindacare la stessa».
2.3. Pertanto, la censura mossa, non cogliendo la ratio decidendi della statuizione impugnata, si rileva inammissibile per difetto di interesse.
Con il secondo motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutte le eccezioni formulate dalla Società nel giudizio di secondo grado, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.» . Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano omesso di sollevare «la questione di pregiudizialità dinanzi la Corte di Giustizia Europea affinché la stessa si pronunciasse sulla violazione del principio di proporzionalità immanente sia nel diritto comunitario che nella legislazione domestica».
L’intangibilità della statuizione impugnata per effetto dell’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo motivo che, pertanto, resta assorbito.
La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese
del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.700,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 10/11/2023