Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 497 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 497 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
IRES DINIEGO DI AUTOTUTELA IMPUGNABILITA’
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20517/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso e presso di questi elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 1868/1/19 depositata il 17/12/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO comparso in sostituzione e per delega scritta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per la società ricorrente; udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011 realizzò degli impianti fotovoltaici per i quali avrebbe potuto usufruire, secondo la sua prospettazione, sia RAGIONE_SOCIALEa detassazione degli investimenti ambientali ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lege 23/12/2000, n. 388 sia RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante erogata dal Gestore dei servizi energetici e prevista dal d.m. 19/2/2007. Persistendo dubbi circa la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE due agevolazioni, la società si avvalse solo di una RAGIONE_SOCIALE due, la tariffa incentivante.
1.1. Con successivo d.m. 5/7/2012 venne chiarita la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE due agevolazioni e, pertanto, nel 2014 la società presentò dichiarazione in rettifica con la quale intendeva far valere entrambe le agevolazioni con ricalcolo RAGIONE_SOCIALE imposte per l’anno di imposta 2011 e avvalendosi nella dichiarazione per il 2012 RAGIONE_SOCIALE agevolazioni non usufruite nel 2011 dichiarando imposte in misura inferiore.
1.2. Nel 2015 l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, notificava comunicazione di irregolarità con la quale rettificava il reddito ingiungendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute.
1.3. La società presentò una prima istanza di annullamento in autotutela chiedendo di potersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa agevolazione RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000; l’RAGIONE_SOCIALE respinse l’istanza. La società contribuente versò, allora, le maggiori imposte richieste con avviso di irregolarità.
1.4. Nel 2017, essendo entrato in vigore il d.l. 22/10/2016, n. 193 che consentiva l’emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni oltre i termini di cui al d.P.R. 22/07/1998, n. 322, la società presentò ulteriore dichiarazione integrativa con la quale chiedeva nuovamente di potersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa agevolazione di cui alla legge 388/2000 non usufruita nel 2011 e chiese nuovamente, invocando i poteri RAGIONE_SOCIALEa amministrazione di autotutela, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità definita nell’anno 2015 previo pagamento del dovuto e, di conseguenza, il rimborso di quanto versato. L’RAGIONE_SOCIALE rigettò l’istanza di autotutela.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso il diniego di autotutela innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Prato. L’Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. La Commissione adita con la sentenza 22/02/18 depositata il 22/2/2018 ha respinto il ricorso.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello in via principale la RAGIONE_SOCIALE, che ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento del ricorso in primo grado, ed ha proposto appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE, contestando il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, sollevata in via preliminare, circa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione perché diretta avverso il diniego di autotutela. Con la sentenza n. 1868/1/19 depositata il 17/12/2019 la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana ha respinto l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa società contribuente e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con impugnazione affidata a tre motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La società contribuente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29/11/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE deduce violazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 111, 112, 131 e 132 cod. proc. civ., per motivazione omessa, contraddittoria o perplessa in ordine alla statuizione circa la non impugnabilità del diniego di autotutela.
1.1. Il motivo è infondato. La sentenza nel motivare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE circa l’inammissibilità del diniego di autotutela richiama consolidati principi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità e su tali principi fonda la sua motivazione. Di seguito la decisione aggiunge argomentazioni in senso contrario che sono poste in modo espressamente dubitativo ma rappresentano considerazioni eccentriche e ultronee e tali da non privare di efficacia il percorso argomentativo seguito; si tratta di osservazioni inidonee a fondare il denunciato vizio di nullità. La motivazione perplessa ricorre, infatti, quando la contraddittorietà degli elementi recati sia tale da rendere obiettivamente incomprensibile il percorso logico seguito, non ricorre quando vi sia un percorso logico comprensibile e fondato su chiari precedenti di legittimità e ad essi si aggiungano elementi ulteriori in senso contrario che, tuttavia, la sentenza stessa indichi, in modo chiaro ed espresso, come inidonei a superare la conclusione imposta dalla adesione ai principi di diritto richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 27/07/2000, n. 212 recante Statuto dei diritti del contribuente, RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 d.m. 11/02/1997, n. 37 e cioè del regolamento circa l’esercizio del potere di autotutela da parte degli
organi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, e degli articoli 23, 24, 53, 97 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’inammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela benché si fosse in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico alla rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto, accertato definitivamente nei gradi di merito.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEo Statuto dei diritti del contribuente, 19 d.lgs. 546/1992, 2 d.m. 37/1997, 23, 24, 53, 97 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’inammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela pur essendo l’istanza di autotutela fondata su fatti successivi alla definitività RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità oggetto RAGIONE_SOCIALEa stessa ed rivestendo il diniego espresso di autotutela natura di conferma c.d. propria RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità.
2.2. I due motivi possono essere valutati congiuntamente perché è invocata la violazione RAGIONE_SOCIALE medesime norme e sono dedotte le medesime circostanze attinenti alla denunciata erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per aver dichiarato inammissibile l’impugnazione del diniego di autotutela.
2.3. Secondo la parte ricorrente sussisteva uno specifico e concreto interesse pubblico, tale da giustificare la rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto in autotutela: si trattava di tutelare la buona fede del contribuente che di fronte al dubbio interpretativo aveva preferito pagare piuttosto che invocare entrambe le agevolazioni, di ripristinare la legalità non essendo dovute le somme pretese dalla Amministrazione e, infine, di riaffermare il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva definito in via costituzionale.
2.4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. La parte ricorrente deduce interessi propri e valutazioni riguardanti il merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto di controversia, ma non deduce quale interesse di rilevanza generale verrebbe in questione tale, per la
sua portata superindividuale, da imporre l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto in autotutela e da determinare la illegittimità del rifiuto.
2.5. In proposito vale rilevare che, come da ultimo affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass. ss. uu. 21/11/2024, n. 30051) il potere di autotutela costituisce un mezzo a tutela non del contribuente ma RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla percezione dei tributi, da cui l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela avuto riguardo «alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto» e non alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa spiegata nel merito dal contribuente (Cass. 24 agosto 2018, n. 21146; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25705; recentemente Cass. 31 luglio 2024, n. 21590).
2.6. Si consideri, poi, che -come affermato in motivazione da Cass. 01/12/2023, n. 33610) – «la valutazione circa la sussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autotutela dipende dal contemperamento tra l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l’interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici e pertanto all’incontestabilità degli atti impositivi quando essi siano divenuti definitivi. In merito si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale -oltre a confermare la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità secondo cui, tenuto conto del carattere discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘autoannullamento tributario, questo «non costituisce un mezzo di tutela del contribuente»- ha espressamente affermato che pure «in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere bilanciato con gli
interessi descritti – e con altri eventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l’amministrazione tributaria è chiamata a provvedere – secondo il meccanismo proprio RAGIONE_SOCIALEa valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘annullamento d’ufficio», Corte cost., sent. 13.07.2017, n. 181. Ne consegue, ha statuito questa Corte di legittimità, che «nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente» (Cass. 24/08/2018, n. 21146)».
La sentenza impugnata ha fatto retta applicazione di tali principi e va esente da censure.
Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 (settemiladuecento) oltre spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre