Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5400  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; –   controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Campania, n. 1522/23/19 depositata il 19 febbraio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il  ricorrente  impugnava  intimazione  di  pagamento  adottata  a seguito di decisione di primo grado relativa all’avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2010 e , dunque, conseguente  ad  iscrizione  a  ruolo  provvisoria  (il  ricorso  riguarda esclusivamente le sanzioni).
Il ricorso era fondato su incompetenza territoriale, inesistenza/nullità  della  notifica,  assenza  di  presupposti  per  le sanzioni; nullità derivata dall’atto prodromico; difetto di delega.
Intimazione di pagamento. Diniego a definizione agevolata
LA CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado.
Il contribuente proponeva allora ricorso in cassazione affidato a tre  motivi,  mentre  l’RAGIONE_SOCIALE  resiste  a  mezzo  di controricorso.
Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE comunicava il diniego di definizione agevolata,  proposto  in  corso  di  appello  da  parte  del  ricorrente (dopo  la  discussione  ma  prima  del  deposito  della  pronuncia  di secondo grado) e, pertanto, il ricorrente depositava ricorso avverso il suddetto diniego.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata proposta dal ricorrente ai sensi del d.l. n. 119/2018 è fondato su due motivi: la asserita natura impoesattiva secondaria dell’atto di intimazione e l’assenza di capacità processuale in capo al Direttore provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Entrambi i motivi sono infondati. In effetti l’atto in oggetto costituisce mero atto di riscossione conseguente a decisione di primo grado, e quindi ad iscrizione a ruolo provvisoria, per cui semmai la richiesta andava proposta avverso l’avviso di accertamento oggetto di separato giudizio. Quanto alla competenza dell’organo preposto al diniego, la disposizione prevede che la notifica sia effettuata nelle forme degli atti processuali, e non che l’atto sia emanato dall’organo che dell’RAGIONE_SOCIALE abbia la rappresentanza processuale, fermo restando che trattasi di atto amministrativo -espressione della potestà dell’amministrazione finanziaria – e non processuale.
Quanto  alla competenza  territoriale, non  è predicabile quella stabilita  in  tema  di  accertamento  con  adesione,  inerente  a  una procedura conciliativa che non condivide la natura della definizione agevolata -appartenente ad un istituto di carattere eccezionale -per cui manca il presupposto dell’ eadem ratio .
Va dunque affermato il seguente principio di diritto :<>.
Ciò posto,  la  competenza al diniego non può che appartenere all’ufficio  che  ha  proceduto  all’accertamento  che  si  vuole  definire riferita all’epoca dell’imposta da accertarsi.
 Venendo  così  al  ricorso  avente  ad  oggetto  l’intimazione impugnata,  va premesso  che  il primo motivo, attinente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta  definizione  agevolata,  risulta  assorbito  dalla  reiezione del ricorso avverso il relativo diniego.
 Col  secondo  motivo  si  deduce  motivazione  apparente  della sentenza  in relazione al terzo motivo  d’appello. Tale  motivo lamenta il rigetto da parte della CTP del motivo di ricorso con cui veniva denunciato il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
3.1. Anche tale motivo è infondato poiché la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE ben esplica il percorso logico a mezzo del quale ritiene insussistente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove ha ritenuto che essendo l’atto stesso fondato su una sentenza ben conosciuta dal ricorrente -non  sussisteva  un  obbligo  di  completa  motivazione  dell’atto stesso, a parte il richiamo della sentenza medesima.
Anche  l’improprio  richiamo  del  termine  ‘giudicato’  riferito  alla sentenza su cui  si  fonda  l’iscrizione  a  ruolo  è  ininfluente,  avendo
chiarito la pronuncia impugnata  che  l’atto ‘non necessita di ulteriore motivazione rispetto al contenuto della sentenza di cui è causa’.
Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 56, d.lgs. n 546/1992  per  l’affermata  inammissibilità  della  riproposizione  in appello RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte in primo grado.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non si ha contezza alcuna del contenuto di siffatti asseriti motivi, di dove e del modo in cui gli stessi siano stati riproposti in appello, tanto  più  che  la  stessa  sentenza  impugnata  dà  atto  di  come  tali motivi siano stati ‘immotivatamente riproposti’.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono,  altresì,  i  presupposti  processuali  per  dichiarare l’obbligo  di  versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  nel  testo  introdotto  dall’art.  1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La  Corte ,  respinta  l’opposizione  ad  atto  di  diniego, respinge  il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE  che  liquida  in  €  1.000,00 oltre  spese prenotate a debito.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025