Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30511 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
DINIEGO ANNULLAMENTO AUTOTUTELA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16672/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO , rinunziante al mandato,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA 2547/2021, depositata il 17/03/2021.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina la quale, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE sanzioni iscritte in due cartelle di pagamento aventi ad oggetto il contributo sanitario nazionale per l’anno 1997 e l’Irpef per l’anno 2001.
Il contribuente, sul presupposto che il debito erariale derivasse dalla grave colpa del proprio commercialista, il quale aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, chiedeva l’annullamento in autotutela della cartella, quanto alle sanzioni irrogate, ed impugnava il provvedimento di diniego frapposto dall’Ufficio .
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE con la sentenza impugnata affermava che le sanzioni non erano dovute dal contribuente ai sensi dell’art. 1 legge n. 423 del 1995 e che il diniego di annullamento in autotutela era atto impugnabile in quanto l’Ufficio si era espresso nel merito della questione controversa. Aggiungeva che l’infedeltà del professionista era stata definitivamente accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato.
In data 7 febbraio 2023 il difensore del contribuente ha versato in atti rinuncia al mandato, firmata per consegna ed accettazione.
Considerato che:
Preliminarmente va ribadito che per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia al mandato, anche ove comunicata prima dell’udienza di discussione già fissata (Cass. 27/09/2023, n. 27484, Cass. 02/03/2023, n. 6257, Cass. 29/09/2022, n. 28365). Il principio resta fermo pure con riferimento all’udienza camerale ed alla sua scansione organizzativa del contraddittorio (Cass. 08/11/2017, n. 26429).
Con l’unico motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Assume -richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte -che la sentenza n. 181 del 2017 della Corte costituzionale ha statuito la non impugnabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze in autotutela volte alla caducazione di atti impositivi.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in ragione della presunta violazione del principio di autosufficienza mancando nel ricorso qualsiasi riferimento al contenuto del provvedimento impugnato e agli atti prodotti nel giudizio.
2.1. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte. La ricorrente, infatti, ha precisato che in appello aveva eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 cit.; ha riportato testualmente la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto impugnabile il diniego e si era pronunciata nel merito; con l’unico motivo di ricorso ha
censurato quest’ultima , ribadendo la non impugnabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze di autotutela volte alla caducazione di atti impositivi.
Nel merito il motivo è fondato.
3.1. L’atto impugnato nel presente giudizio, come inequivocabilmente individuato da RAGIONE_SOCIALEmbe le parti, è il diniego di annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE sanzioni iscritte in cartella.
3.2. La questione dell’impugnabilità, in materia tributaria, del diniego di annullamento in autotutela di atti ormai definitivi è stata oggetto di un’ evoluzione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nonostante la mancata inclusione del provvedimento -tacito o espresso -di diniego di autotutela nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, esso è suscettibile di impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice tributario (Cass. Sez. U. 10 agosto 2005, n. 16778). Successivamente hanno precisato che l’attribuzione al giudice tributario, da parte dell’art. 12, comma 2, legge n. 448 del 2001, di tutte le controversie in materia di tributi, di qualunque genere e specie, comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato (Cass. Sez. U. 27/03/2007, n. 7388).
Con riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di autotutela, le Sezioni Unite -facendo riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa -hanno circoscritto l’oggetto del giudizio alla valutazione della legittimità del rifiuto dell’annullamento d’ufficio, escludendo che esso possa estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria, verificandosi altrimenti una indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa e, quindi, l’invasione in una sfera
estranea a quella della giurisdizione tributaria. Con la conseguenza, secondo i principi enunciati dalla citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che l’esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l’incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente.
La giurisprudenza successiva, con numerose pronunce, ha ammesso il sindacato sul diniego di autotutela, precisando che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall’Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell’autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell’amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva (tra le più recenti Cass. 22/03/2023, n. 8211, Cass. 27/04/2022 n. 13136, Cass. 14/09/2021, n. 24652),
Questa Corte, al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale alla rimozione dell’atto», ha rilevato che per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale, cioè travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico, in esatta corrispondenza all’interesse di cui l’amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di annullamento, adottato anche in assenza di sollecitazione del privato. (Cass. 20/02/2019 n. 4937).
3.3. Anche la Corte costituzionale ha ribadito che l’annullamento d’ufficio non ha la funzione di tutela del contribuente, ma è espressione di amministrazione attiva e, pertanto, necessita di preliminari valutazioni comparative e discrezionali. Ha, espressamente affermato che pure «in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti -e con altri eventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l’amministrazione tributaria è chiamata a provvedere -secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio». Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha poi spiegato che «affermare il dovere dell’amministrazione di rispondere all’istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall’interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto». Ha pure sottolineato come residui una ipotesi in cui è esperibile l’autotutela tributaria, ed è il caso in cui sia riscontrabile un interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, il quale, a sua volta, costituisce una sintesi tra l’interesse fiscale dello Stato ed il principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost.
3.4. Deve, quindi, ribadirsi, in termini generali, che, seppure è vero che l’elencazione degli atti impugnabili contenuti nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché l’originario provvedimento sia divenuto già definitivo, è tuttavia in tali casi necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio (Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 181).
Ciò comporta che il contribuente il quale richieda all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi del medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla sua rimozione dell’atto (C.f.r. Cass. 07/03/2022 n. 7318, che ha escluso la ricorrenza di un interesse generale in fattispecie, analoga a quella in esame, nella quale la contribuente richiedeva l’annullamento con specifico riferimento alle sanzioni applicate in ragione di normativa sopravvenuta).
Resta superato, pertanto, come già chiarito da questa Corte, il distinguo, cui fa riferimento il controricorrente, tra atto di conferma propria o impropria (cfr. Cass. 04/09/2023, n. 25659).
3.5. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto illegittimo il mancato annullamento in autotutela senza alcuna esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione finanziaria a provvedere
nel senso richiesto e sul solo presupposto che l’Ufficio fosse RAGIONE_SOCIALEto nel merito della pretesa.
Le ragioni del contribuente, del resto, per come prospettate, attengono al pregiudizio individuale subito in ragione della condotta infedele del commercialista.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Inoltre, poiché in ragione di quanto sopra espresso, non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese RAGIONE_SOCIALE fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, r igetta l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito.
Condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità in favore della ricorrente che liquida in euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.