Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4352 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 4352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 15290-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1215/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 119/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Rep.
Ud. 10/01/2024
PU
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Brescia ha rigettato con la sentenza n. 1215/2016 l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda con cui la ricorrente chiedeva l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del diniego di intervento in autotutela opposto dall’RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 18 novembre 2013 in relazione all’atto, con cui era stata comminata la sanzione di € 136.664,28 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3 decreto legge n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002 per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria per il periodo 1 gennaio 2002 – 2 settembre 2002, come accertato dal processo verbale di constatazione del 2 settembre 2002 RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza.
2.- La Corte d’appello, ritenuta passata in giudicato la statuizione con cui il tribunale riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza del tribunale affermando che con la domanda proposta il ricorrente avesse in realtà impugnato l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ed ha pure rilevato che dovesse escludersi la possibilità di contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta con l’atto di irrogazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in data 11 giugno 2004, in quanto in tal modo si sarebbe eluso il termine di decadenza per l’impugnativa degli atti impositivi previsto a garanzia del principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto.
3.La Corte ha altresì confermato la condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3 c.p.c. atteso che l’iniziativa processuale era finalizzata ad aggirare una
decadenza già maturata, unitamente al fatto che il sindacato del giudice ordinario sul rigetto RAGIONE_SOCIALEo sgravio era stato invocato sulla base di argomentazioni giuridiche che si pongono in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in materia, sicché poteva affermarsi che la COGNOME avesse agito con colpa grave.
4.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione La RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza di discussione.
5.All’udienza camerale del 12.7.2023, il Collegio, considerato che, in relazione ai limiti ed al sindacato del potere di autotutela implicati nel ricorso, non ricorrevano i presupposti per la definizione del ricorso in camera di consiglio ex art.375 c.p.c. disponeva la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza. La ricorrente ed il p.m. hanno depositato memoria scritta.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 quater del d.l.30 settembre 1994 n.564 convertito con l.30 novembre 1994 n. 656, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del DM 11 febbraio 1997 n. 37, degli artt. 23, 25, 53 e 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nonché dei principi generali sull’esercizio del potere di autotutela quale diritto vivente secondo la giurisprudenza in materia, violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al travisamento RAGIONE_SOCIALEa domanda effettuato dalla Corte d’appello per aver negato che fo sse stato impugnato l’atto di diniego di autotutela ed aver affermato che la RAGIONE_SOCIALE intendesse contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta con l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in elusione quindi del termine di decadenza per l’impugnativa degli atti impositivi definitivi, con ciò dunque condividendo la decisione del tribunale di Mantova. Inoltre la Corte
d’appello aveva altresì errato per aver affermato che al giudice ordinario sarebbe precluso il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale di autotutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/81, nonché dal connesso principio consolidato in virtù del quale il provvedimento sarebbe censurabile solo sotto il profilo motivazionale.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. atteso che la Corte d’appello, pure ammettendo l’impugnabilità degli atti emessi nell’esercizio del potere di autotutela, ha poi inopinatamente escluso la possibilità di sindacarne il merito, sia in base all’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, sia in quanto ciò equivarrebbe ad una non consentita disamina RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione originaria divenuta definitiva; inoltre, nel formulare siffatte motivazioni, il giudice di secondo cure aveva totalmente omesso di esaminare i fatti decisi e discussi tra le parti come la sentenza del tribunale di Mantova sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva escluso il carattere subordinato di tutti i rapporti di lavoro in riferimento ai quali la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva invece comminato la sanzione de qua; la sentenza n.144/2005 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità incostituzionale RAGIONE_SOCIALEa stessa sanzione irrogata nella vicenda per cui è causa (ex art. 3, comma 3 del d.l. legge n. 12 del 2002) e la prima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Mantova che aveva rideterminato la sanzione irrogata, limitatamente a tre dipendenti.
2.1. I primi due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate, sono in parte infondati ed in parte inammissibili, in forza RAGIONE_SOCIALEe seguenti assorbenti considerazioni.
2.2. Va richiamato il consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui contro il diniego RAGIONE_SOCIALEa PA di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (Cass. 2.12.2014, n. 25524).
Il principio è stato ulteriormente chiarito nel senso “il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo ( nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sede di autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva operato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti atti ormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti; Cass. sez. V, 28.3.2018, n. 7616).
Con l’ordinanza n. 4937 del 20/02/2019 è stato ribadito che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione rispetto ad un’istanza di annullamento in autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca, in astratto, la violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di
capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino RAGIONE_SOCIALEa legalità.
N el medesimo senso si è espressa più di recente l’ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘annullamento in sede di autotutela RAGIONE_SOCIALE‘atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria alla rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.
2.3.- Sul piano normativo va rammentato che, come si evince dall’art. 2 quater del d.l.30 settembre 1994 n.564 (convertito con l.30 novembre 1994 n. 656), nonché dall’art. 2 del DM 11 Febbraio 1997 n. 37 -pure richiamati nel primo motivo di ricorso – per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, si richiede in ogni caso l’illegittimità degli atti amministrativi.
2.4.- Sulla scorta dei predetti principi, va ora evidenziato come nel caso in esame – dopo le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. nn. 144/2005 e 130/2008 e la successiva pronuncia, declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Brescia -si fosse prodotta la definitività del provvedimento sanzionatorio originario e l’esaurimento del relativo rapporto giuridico , non avendo parte ricorrente riassunto la causa davanti al giudice ordinario competente.
In conseguenza del consolidamento del provvedimento sanzionatorio oramai definitivo, ne è seguita l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per lo stesso titolo e la successiva emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (su cui è
stato sollecitato l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autotutela ), non potendo la PA che confermare lo stesso provvedimento precedente.
Nel caso de quo neppure poteva essere applicata ex officio la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. n.144/2005, che ha annullato la legge (art.3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73) applicata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate al ricorrente; posto che l’effetto conservativo RAGIONE_SOCIALE ‘ originaria domanda di impugnazione era venuto meno, appunto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata riassunzione del giudizio dopo la dichiarazione del difetto di giurisdizione (v. Cass. n. 26309/2017, n.1090/2007).
2.6. Pertanto, come si è visto, il provvedimento originario di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni si configura nella sequenza dei fatti oggetto del giudizio come un ‘rapporto esaurito’ a cui non poteva applicarsi la citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n.144/2005.
2.7. Tanto dimostra anche il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE ‘atto che, secondo quanto già detto, è pur sempre uno dei presupposti necessari -ex art. 2 quater del d.l.30 settembre 1994 n.564 (convertito con l.30 novembre 1994 n. 656) ed art. 2 del DM 11 Febbraio 1997 n. 37 – ai fini RAGIONE_SOCIALEa potestà di autotutela e RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale sindacabilità del suo esercizio all’interno di un giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte (al quale va aggiunto l’ulteriore presupposto RAGIONE_SOCIALEa presenza di un interesse di carattere generale).
2.8.A nulla rileva perciò che l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà di autotutela possa riguardare anche i provvedimenti definitivi, come reclama la ricorrente, posto che qui la ragione impeditiva all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa stessa potestà, e la conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata in giudizio, si colloca a monte, nella mancanza di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto su cui era stato chiesto l’esercizio d el potere di autotutela.
Inoltre, va pure precisato che la citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n.144/2005 non potrebbe nemmeno incidere sulla successiva reiterazione ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa già dichiarata incostituzionale, non essendo stata né dedotta né allegata alcuna circostanza fattuale idonea a far emergere una eventuale violazione dei c.d. criteri Engel (su cui cfr. Cass. n. 4521 del 11/02/2022).
Non rileva neppure la diversa decisione presa dal giudice del lavoro di Mantova, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sulle conseguenze contributive previdenziali dei rapporti di lavoro, trattandosi di questioni differenti (sul piano oggettivo e soggettivo) e sulle quali non può essersi perciò formata alcuna autorità di giudicato vincolante in questo giudizio promosso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2.10.- Sotto diverso aspetto, nella parte in cui si reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, il ricorso è invece inammissibile posto che la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 c.p.c. ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere i giudici ritenuto che la contribuente intendesse, con la domanda per cui è giudizio, aggirare i termini di decadenza e per averla quindi condannata per mala fede o colpa grave.
3.1. Il motivo è fondato. Ed invero, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la domanda svolta dalla
ricorrente non era volta meramente ad aggirare i termini di decadenza, bensì ineriva principalmente al sindacato sul potere di autotutela che la stessa parte aveva invocato in via amministrativa. Trattandosi di una legittima facoltà che l’amministrato può sempre esperire ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., il solo sottoporre al giudice la questione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del diniego RAGIONE_SOCIALE‘autotutela non è di per integrativa di una volontà di aggiramento dei termini o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave richiesta dall’art. 96 c.p .c., come si evince anche dalla sentenza n. 181/2017 con cui la Corte Cost. ha riconosciuto che contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di annullamento d’ufficio l’interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi legittimi.
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso, deve essere accolto il terzo, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata, dovendo pertanto dichiararsi nel merito non dovute le somme di cui all’art.96 c.p.c. per come determinate dal primo giudice.
In forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza si estende e, quindi, travolge la statuizione sulle spese, sicchè, avendo deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., occorre provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio (ex multis, Cass. n. 6938 del 2003).
7.Il Collegio, considerato l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa e l’ assoluta singolarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda di fatto, contraddistinta dall’intervento di plurime sentenze di illegittimità costituzionale, ritiene di poter compensare per intero tra le parti le spese processuali dei tre gradi del giudizio.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale pari a quello
previsto per il ricorso, ex art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiarata non dovute le somme di cui all’art.96 come determinate dal primo giudice. Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali dei tre gradi del giudizio.
Così deciso in Roma all’udienza del 10 gennaio 2024.