Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Parma, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1477, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 27.5.2015, e pubblicata il 1°.7.2015;
OGGETTO: RAGIONE_SOCIALE – Ires ed Irap 2005 – Differenza da recesso -Società di capitali – Onere deducibile – Esclusione – Ragioni -* Principio di diritto.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rettificava il reddito dichiarato ai fini Ires ed Irap, in relazione all’anno 2005. Per quanto ancora d’interesse l’Amministrazione finanziaria negava la deducibilità quale costo RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte a due socie quale ‘differenza da recesso’.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, proponendo contestazioni procedurali e di merito. La CTP rigettava il ricorso.
La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riproponendo censure procedurali e di merito. La CTR reputava infondate le critiche proposte dalla contribuente, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado.
La società ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a tre motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. La ricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta ‘la nullità’ (ric., p. 4) della impugnata sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 52 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 33 del Dpr n. 600 del 1972, e dell’art. 68 del D.Lgs. n. 300 del 1999, in quanto l’accertamento tributario ha preso le mosse da un’autorizzazione ad ispezione presso la società rilasciata da soggetto non legittimato.
Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, dichiaratamente introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura ancora ‘la nullità’ (ric., p. 7) della pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 83 e 109, commi 1 e 9, lett. a), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) perché, in considerazione del disposto di quest’ultima norma, pur invocata dall’Amministrazione finanziaria, l’onere sostenuto dalla società quale differenza da recesso risultava deducibile.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato sul fondamento di una disposizione, l’art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973, neppure richiamata dall’Ente impositore, e pertanto incorrendo nel vizio di ‘ultra petizione o extra petizione’ (ric., p. 13).
I primi due strumenti di impugnazione proposti dalla ricorrente presentano limiti nella loro formulazione tecnica, perché invocano una contestata nullità della sentenza della CTR, proponendo però censure che attengono alla violazione di legge. Dall’esposizione dei motivi di ricorso emergono tuttavia con chiarezza le questioni sottoposte all’esame di questa Corte di legittimità, ed i mezzi di impugnazione possono quindi stimarsi ammissibili.
Tanto premesso, mediante il primo motivo di ricorso d’impugnazione la ricorrente lamenta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per non aver rilevato la invalidità dell’avviso di accertamento, perché lo stesso ha preso le mosse dall’autorizzazione ad un’attività ispettiva nei confronti della società, che non è stata però rilasciata dall’unico soggetto abilitato, il Direttore della locale articolazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì da un preteso delegato, sebbene trattasi di funzione non delegabile.
5.1. La CTR osserva sul punto che ‘il giudice di primo grado ritiene valido l’accesso ispettivo sottoscritto dal capo area, su delega del Direttore, perché questa prassi è conforme al moRAGIONE_SOCIALE organizzativo dell’Ufficio e rappresenta comunque l’espressione di volontà del medesimo per iniziare validamente un accesso ispettivo e portarlo alla sua naturale conclusione. Il capo Area Controllo … viene definito come soggetto dotato di posizione dirigenziale, come tale delegabile da parte del Direttore in ordine allo svolgimento dell’attività imputabile all’ufficio nel suo complesso’ (sent. CTR, p. 2).
5.2. In materia deve osservarsi che è un principio generale del diritto amministrativo la delegabilità RAGIONE_SOCIALE funzioni da parte del titolare, nei limiti indicati dalla legge, ove previsti. Risulta pertanto non fondato il rilievo della ricorrente secondo cui non si rinviene una norma espressa che consenta di delegare il potere di autorizzare l’inizio dell’attività ispettiva. Nel caso di specie, invero, un limite alla delegabilità è stato previsto dalla legge, ed attiene alla qualifica del soggetto che può essere delegato, il quale deve esercitare funzioni dirigenziali. Nel caso di specie non risulta neppure contestato che la delega fosse stata assegnata a soggetto svolgente mansioni dirigenziali.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il suo secondo strumento di impugnazione la ricorrente censura l’invalidità dell’atto impositivo, perché la ripresa a tassazione della differenza da recesso, da qualificarsi come un onere deducibile, non può essere fondata sull’art. 109 del Tuir, che è però l’unica norma invocata dall’Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo di ricorso la società contesta la nullità della sentenza impugnata, per essere la CTR incorsa nel vizio della ‘ultra petizione o extra petizione’ (ric., p. 13), ritenendo la società soggetta ad imposizione in relazione a quanto corrisposto a titolo di
differenza da recesso, che costituisce invece un onere deducibile, per avere il giudice del gravame pronunciato sul fondamento del disposto di cui all’art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973, sebbene l’Amministrazione finanziaria non vi abbia operato alcun riferimento nell’atto impositivo.
I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.
6.1. Nel caso di specie, dalla RAGIONE_SOCIALE sono recedute parzialmente due socie, che hanno conservato la titolarità di quote societarie. La società ha perciò corrisposto alle socie quanto dovuto in conseguenza del recesso. La somma riconosciuta è stata calcolata sommando al valore della loro quota di patrimonio oggetto di recesso, una differenza calcolata mediante perizia di stima, avente la funzione di rapportare il patrimonio nominale al valore di mercato, differenza che la società ha ritenuto di poter qualificare come un costo, ed ha pertanto provveduto a dedurla nella dichiarazione dei redditi.
6.2. La CTR ha osservato che ‘la possibile attribuzione al socio receduto di una RAGIONE_SOCIALE … di una somma superiore alla consistenza della sua quota di patrimonio, cosicché la sua pertinenza venga sopravvalutata (c.d. differenza da recesso) si qualifica come una anticipata liquidazione di utili futuri e pertanto ricade nell’alveo della indeducibilità di qualsiasi forma di rimunerazione che comporti partecipazione ai risultati economici della società. La pratica della deduzione dei costi da recesso appare infatti come diretta ad eludere la normativa fiscale, con il fine di ottenere un vantaggio conseguente al recesso di un socio e alla conseguente tassazione di utili o riserve dei soci, in assenza di collegamento con la gestione dell’impresa sia operativa che causale. Nel caso di specie, come in quelli standard presi in esame dalla giurisprudenza tributaria, il recesso ha un unico scopo elusivo e non corrisponde ad una
effettiva modifica della compagine societaria e della conseguente operatività della stessa. Il caso in esame si configura come tale; le socie recedute rimanevano comunque all’interno della società, riducendo solo la loro partecipazione dal 20 al 10%, conservando una partecipazione comunque operativa e consentendo con ciò alla società di abbattere il reddito imponibile per l’anno 2005 con conseguente vantaggio fiscale’ (sent. CTR, p. 3).
6.3. La società contesta che, al fine di fondare la propria tesi che afferma l’indeducibilità del costo, l’Amministrazione finanziaria invoca le previsioni di cui all’art. 109 del Tuir, che però si riferisce ‘alle remunerazioni dovute per operazioni su ‘titoli’ o ‘strumenti finanziari’ comunque denominati … È fin troppo evidente che nel caso di specie l’operazione non abbia avuto ad oggetto né titoli né strumenti finanziari’ (ric., p. 8 s.).
6.4. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ha innanzitutto rilevato che le somme attribuite alle socie recedute sono state ricavate non solo dalle riserve disponibili, ma anche mediante riduzione del capitale sociale, e pure con l’utilizzo di somme iscritte in bilancio quali riserve indisponibili. Contestualmente il capitale sociale veniva ricostituito, mediante l’utilizzo della riserva di rivalutazione, e la quota di partecipazione (anche) dei due soci parzialmente receduti veniva incrementata.
Nella valutazione dell’Amministrazione finanziaria ‘la possibile attribuzione al socio receduto da una RAGIONE_SOCIALE … di una somma superiore alla consistenza della sua quota di patrimonio, in modo che la sua pertinenza venga sopravvalutata (‘differenza da recesso’) si qualifica come una anticipata liquidazione di utili futuri, ricadendo nell’alveo della indeducibilità di qualsiasi forma di remunerazione che comporti partecipazione ai risultati economici della società’ (controric., p. 5 s.). Nel caso di specie, l’operazione è stata volta a consentire l’abbattimento dell’imponibile della società, conseguendone un indebito e considerevole risparmio d’imposta, in
contrasto con la previsione di cui all’art. 109 del Tuir, che ‘sancisce l’indeducibilità per la società di ogni forma di remunerazione che comporta la partecipazione ai risultati economici della società: l’attribuzione al socio receduto di una somma superiore alla consistenza della quota di patrimonio netto di pertinenza (differenza da recesso), assurge ad un’anticipata liquidazione di utili futuri e latenti in bilancio’, come risulta confermato dalla previsione di cui all’art. 47, settimo comma, del Tuir, secondo cui ‘le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso … costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE azioni o quote annullate’.
Non manca inoltre, l’Ente impositore, di sottolineare che la complessiva operazione posta in essere dalla società ha comportato un costo indeducibile ai sensi dell’art. 109 del Tuir ed è stato anche ‘creato in spregio alla normativa civilistica … ha intaccato il capitale e una parte RAGIONE_SOCIALE riserve indisponibili, pur disponendo di riserve disponibili’ (controric., p. 16 s.)
6.5. Sembra quindi opportuno ricordare che l’importo da liquidarsi al socio receduto da una RAGIONE_SOCIALE deve calcolarsi, ai sensi dell’art. 2473, terzo comma, cod. civ., in ragione del valore di mercato della sua quota di partecipazione al patrimonio sociale nel momento del recesso, e l’ammontare risulterà ‘di frequente superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile. Tale differenza -che può derivare dal valore dell’avviamento, da plusvalenze latenti sui beni dell’azienda sociale, dalla partecipazione agli utili inerenti alle operazioni in corso alla data del recesso – è comunemente denominata “differenza da recesso”. La somma corrisposta al socio uscente a seguito della liquidazione della sua quota si può quindi considerare costituita da due componenti: a) la prima, consistente nel rimborso della quota di capitale sociale versata dal socio e nelle eventuali riserve, sia di
utili sia di capitale, a lui distribuite; b) la seconda, derivante dall’eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, ciò che rappresenta la cosiddetta ‘differenza da recesso” Cass. sez. V, 14.9.2021, n. 24671.
6.5.1. Occorre quindi osservare che, ancora ai sensi dell’art. 2473 cod. civ., quarto comma, ‘Il rimborso RAGIONE_SOCIALE partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso … può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci … Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione’. Rimane pertanto confermata la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la condotta della società ha violato la normativa civilistica, perché al rimborso RAGIONE_SOCIALE quote ai soci (parzialmente) receduti la RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto mediante le riserve disponibili, se non in parte, sebbene le stesse fossero interamente capienti, secondo quanto specificato dall’Amministrazione finanziaria e non contestato dalla ricorrente. La normativa civilistica non prevede che l’onere derivante dalla corresponsione della differenza da recesso possa essere fatta gravare sul conto economico della società, quando vi siano riserve disponibili.
Questa impostazione risulta coerente anche con il principio OIC n. 28, ove si legge ‘3. Recesso del socio … c) la riduzione del capitale per importo corrispondente alla quota posseduta dal socio uscente. In caso di rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili, o in mancanza, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società’.
6.5.2. Inoltre, la differenza da recesso, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE società di capitali, deve qualificarsi come una remunerazione, un reddito da capitale, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett a), del Tuir, come chiarito anche dall’espresso richiamo che tale norma opera all’art. 44 del Tuir. Diversa è la situazione nella società di persone, in cui la differenza da recesso ha natura di reddito di partecipazione, ed è a questa differente circostanza che opera riferimento la risoluzione 25.2.2008, n. 64, dell’RAGIONE_SOCIALE, richiamata dalla ricorrente anche in memoria.
6.5.3. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall’onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta “differenza da recesso”, corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, come desumibile dall’espresso richiamo che tale norma opera all’art. 44 del Tuir, e confermato dall’art. 47, comma 7, del Tuir, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione’.
6.6. Rimane da osservare che, la CTR ha, condivisibilmente, affermato che la condotta della società, come contestato nell’atto impositivo impugnato, ha comportato la realizzazione di effetti elusivi dell’imposizione, i quali traggono la prima origine dal mancato rispetto della normativa civilistica. Tali effetti sono stati ricondotti, proprio come contestato nell’atto impositivo, alle
previsioni di cui all’art. 109 del Tuir nonché ad altre norme collegate RAGIONE_SOCIALE stesso testo, mentre l’affermazione della ricorrente secondo cui la valutazione della CTR si sarebbe basata sulle previsioni di cui all’art. 37 bis del Dpr n. 600 del 1973 rimane una petizione di principio.
Del resto, come rilevato dalla controricorrente, la funzione sostanzialmente anche antielusiva di una disposizione fiscale, che ne costituisca una RAGIONE_SOCIALE proprietà, non significa che la violazione della stessa norma integri necessariamente un abuso del diritto, con conseguenze elusive, che infatti l’ Amministrazione finanziaria evidenzia di non aver autonomamente e specificamente contestato (cfr. controric., in part. p. 20). In materia si è recentemente ribadito, ad esempio, che ‘nonostante la matrice antielusiva degli articoli 26 e 26-quater, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i precetti in essi contenuti non vanno confusi con la disciplina dell’articolo 37 -bis. In effetti, a giudizio della Corte, le disposizioni antielusive che punteggiano la variegata normativa tributaria (si pensi al transfer pricing, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative o di comodo, al c.d. ‘valore normale’ nei diversi contesti RAGIONE_SOCIALE IIDD, Iva, doganale, etc.) non sono sovrapponibili alle prescrizioni (quali quelle endoprocedimentali del contraddittorio preventivo e dell’obbligo della motivazione rafforzata dell’atto impositivo) dell’articolo 37 -bis (o dell’abuso innominato)’, Cass. Cfr. Cass. sez. V, 28.2.2023, n. 6005, p. 21.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dalla società risultano pertanto infondati, e devono essere rigettati.
In definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
8.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.2.2024.